Scuola: graduatorie ancora da rifare per il TAR Lazio. E’ illegittima anche la tabella di valutazione dei titoli. Nuova vittoria dei legali dell’ANIEF (avv. Ganci e Miceli) nei Tribunali.
Alcuni docenti che hanno dichiarato il titolo SSIS e che hanno ricorso con l’ANIEF (n. 4630/07) al tribunale amministrativo hanno ottenuto il diritto all’attribuzione di sei punti aggiuntivi nelle graduatorie ad esaurimento (sentenza n. 12417/09), rispetto ai colleghi che hanno conseguito altre abilitazioni, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle pronunce della magistratura. Per il momento, il Decreto del Ministro impugnato è quello di Fioroni n. 27/2007, e le relative graduatorie erroneamente compilate (per il 2007-2009) sono soltanto quelle di Palermo, Sassari, Roma e Bologna. Ma si attendono le altre sentenze dei ricorsi analoghi promossi dall’ANIEF nell’estate scorsa, che sono andate in decisione lo stesso giorno per un migliaio di ricorrenti (n. 5053/09, 5054/09, 5055/09), e che riguardano le graduatorie di tutta Italia per il corrente anno scolastico e il successivo (2009-2011), vista la riproposizione nel D.M. 42/2009 del condannato punto della tabella, voluto dal Ministro Gelmini, nonostante le segnalazioni dell’ANIEF.
Dopo le note vicende sull’inserimento a pettine e non in coda dei docenti, i giudici ancora una volta condannano un’errata gestione delle graduatorie ad esaurimento e accolgono i rilievi della nostra Associazione professione e sindacale, dichiara soddisfatto il Presidente Marcello Pacifico. Continuiamo a confidare nell’operato della magistratura che dimostra di interpretare correttamente i provvedimenti legislativi prontamente confermati dalla giurisprudenza. I nostri ricorrenti hanno avuto riconosciuto un diritto che difficilmente potrà essere annullato da un nuovo decreto legge ad hoc (n. 134/2009 convertito dalla Legge n. 167/2009), visto che già sulla materia vi sono diverse sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. La violazione retroattiva di sentenze passate in giudicato pone un conflitto di potere, mina la certezza del diritto e si colloca in una posizione decisamente non conforme al dettato costituzionale, come ha chiarito il presidente Napolitano nel ratificare la conversione del decreto legge salva-precari.
La vicenda è nota: nell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo al titolo SSIS, la magistratura e il legislatore hanno assegnato fin dal 2002 punti 30, dati dalla risultante di 24 punti per i due anni di corso abilitante per l’insegnamento altrimenti non valutabili come servizio prestato occasionalmente a scuola (12 punti per anno), visto il tirocinio didattico, e di punti 6 come punteggio ulteriore per la specializzazione biennale post-universitaria visto che un master annuale è attualmente valutato punti 3. Nel 2004, si decise di assegnare punti 6 ad abilitazioni diverse da quelle SSIS svalutandone di fatto il punteggio aggiuntivo di punti 30, dopo che l’allora ministro Moratti era stato costretto ad annullare il suo decreto ministeriale che aveva assegnato addirittura punti 18, a seguito sempre di un ricorso promosso e vinto dall’ANIEF. Ora i giudici del TAR Lazio fanno chiarezza richiamando, peraltro, una giurisprudenza consolidata, che nel seguire quanto disposto dal legislatore e dalla giurisprudenza in questi ultimi dieci anni ribadisce il principio del merito nell’assunzione del personale docente. Ora, conclude Pacifico, chiediamo al ministro Gelmini di collocare i ricorrenti patrocinati dall’ANIEF nelle rispettive graduatorie con il corretto punteggio aggiuntivo e di assegnare loro le eventuali mancate immissioni in ruolo o i contratti annuali. Ancora una volta, dopo appelli inascoltati, l’ANIEF ottiene giustizia nei tribunali. Ora sarà la volta degli scatti biennali di anzianità, della trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo determinato e del riconoscimento di un unico organico di diritto: questa è la nuova battaglia del neonato sindacato, pronto ad allontanare la precarietà, a valorizzare la professione docente, ad assicurare la continuità didattica.
5 dicembre 2009
Estratto del testo della sentenza.
… Va in proposito opportunamente puntualizzato che l’attribuzione di tali 6 punti costituisce il valore numerico premiale del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS, mentre l’attribuzione dei 24 punti è (ragionevolmente) correlata al dato oggettivo della frequenza obbligatoria del corso finalizzato al conseguimento dell’abilitazione (“stante la sostanziale incompatibilità (di fatto, se non di diritto) della frequenza del corso stesso con l’espletamento di un parallelo servizio di insegnamento autonomamente valutabile”: sent. n. 9255/2006). In altre parole – è il dato è di decisivo rilievo ai fini della presente impugnativa - il valore aggiunto retribuito con un punteggio ulteriore all’abilitazione SSIS, in ragione della peculiarità dei contenuti formativi e delle relative ricadute sul piano delle capacità didattiche dello specializzato, consiste proprio nell’attribuzione dei previsti 6 punti, a differenza dei 24 punti che sono calibrati sul mero dato temporale della durata biennale del relativo corso. Quanto precede consente di affermare che proprio in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito all’abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito. Peraltro, è proprio da tale considerazione che si dipartono le censure mosse con il ricorso nei riguardi di una disciplina regolamentare ritenuta priva di ragionevolezza e affetta da illogicità per avere riconosciuto ai titoli abilitanti all’insegnamento diversi da quelli SSIS un punteggio aggiuntivo pari a 6, così procedendosi a un’incongrua equiparazione di tali titoli, volta ad annullare nella sostanza il bonus attribuito agli specializzati SSIS. 2.5.- Tale censure, che il Collegio ritiene di dover apprezzare, non sono vinte dalle considerazioni confutative opposte dall’amministrazione resistente secondo cui il punteggio rivendicato dai ricorrenti, apparendo sproporzionato, sarebbe quindi violativo del “principio della meritocrazia”, quale parametro stabilito dall’art. 97 della Costituzione per accedere ai pubblici uffici. Può in proposito osservarsi che il punteggio in questione riguarda i 6 punti che, con il decreto ministeriale impugnato, si è ritenuto di attribuire indifferentemente a tutti i titoli abilitativi comunque conseguiti. E d’altronde, come si è sopra riferito, il bonus aggiuntivo, quale valore premiale delle abilitazioni SSIS, si riassume proprio nell’attribuzione di detti 6 punti, risolvendosi diversamente l’assegnazione dei 24 punti nel riconoscimento delle attività didattiche disimpegnate dai corsisti nel periodo di frequenza biennale delle scuole di specializzazione SSIS. Alla stregua di tale puntualizzazione deve concludersi – valorizzando le conclusioni già rassegnate dalla Sezione con la più volte richiamata sentenza n. 6339/2003 – che l’assenza di basi normative per riconoscere un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi SSIS determina l’illegittimità di tutte quelle disposizioni – anche di tipo regolamentare come quella impugnata – che sono volte all’estensione di detto punteggio. 3.- Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata (p. A.5 del d.m. 15 marzo 2007). 3.1.- L’accoglimento del ricorso principale porta all’accoglimento dei motivi aggiunti proposti avverso le graduatorie ad esaurimento per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo de quo ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS; dal che consegue che le graduatorie impugnate vanno annullate (recte: modificate), nei limiti dell’interesse atto valere con i motivi aggiunti…