di edscuola » 8 settembre 2009, 17:32
All’on. Ministro M. Gelmini
Al Presidente della VII Commissione della Camera, on. V. Aprea
Al Presidente della VII Commissione del Senato, on. G. Possa
Petizione dei supervisori di tirocinio
Il 28 agosto 2009 il Ministro Gelmini ha presentato la proposta di regolamento per il sistema di formazione degli insegnanti indicandone, come linee portanti, il passaggio dal sapere al sapere insegnare e la compartecipazione di scuola e università.
La situazione attuale
Il testo del Regolamento sulla formazione iniziale non è stato reso pubblico e comunque ha ancora bisogno di un parere delle VII Commissioni parlamentari e di quello del Consiglio di Stato. L’urgenza dell’immediata riattivazione di un percorso per la formazione iniziale dei docenti impone che il decreto venga emanato entro l’anno in corso. Non si può infatti lasciare per un secondo anno senza speranze una generazione di giovani neolaureati che intende intraprendere la professione di insegnante.
Il governo si appresta a varare l’anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) affidato alle facoltà, che nella fase transitoria sostituirà il percorso complessivo delineato dal regolamento.
Le facoltà hanno il compito di organizzare il tirocinio formativo ma sono necessarie competenze di insegnanti esperti della scuola per garantire una reale compartecipazione fra Scuola e Università e lo spostamento dell’asse formativo dal sapere al sapere insegnato.
La bozza di regolamento circolante nei mesi scorsi prevedeva a tale scopo le figure di tutor coordinatori, senza tuttavia prevederne il semiesonero, senza il quale è impensabile che si possano svolgere i compiti di supervisione del tirocinio delineati nella proposta di regolamento, e si possa garantire la qualità del tirocinio stesso. Tali compiti, infatti, devono essere svolti solo nelle ore antimeridiane, poiché in quelle pomeridiane gli allievi sono impegnati negli insegnamenti e nei laboratori. Rinviare ad anno scolastico iniziato i semiesoneri comporterebbe gravi disagi per gli allievi e per le istituzioni scolastiche.
I SVT hanno svolto le medesime funzioni previste per tutor coordinatori
I supervisori di tirocinio (SVT) hanno svolto nelle SSIS i medesimi compiti previsti per i tutor coordinatori nella proposta di regolamento presentata. La figura del supervisore del tirocinio è stata istituita (ai sensi della legge 3 agosto 1998 - n. 315 articolo 1, comma 4) “al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie”,
I supervisori di tirocinio, nel corso dell’esperienza SISS, hanno costituito l’anello di raccordo tra scuola ed università gestendo i rapporti con le istituzioni scolastiche e gli insegnanti accoglienti. Essi hanno spostato l’asse della formazione universitaria dal semplice sapere al sapere insegnare, apportando dentro una Università lontana dalle istanze della scuola quel patrimonio di competenze necessario per l’attivazione dei processi di mediazione didattica tra disciplina-ricerca e disciplina-insegnamento.
Decisivo il loro ruolo nell’elaborazione di un modello formativo, raffrontabile con quelli europei, fondato su un tirocinio diretto nelle scuole con la guida di un insegnante accogliente ma progettato, coordinato e costantemente monitorato nella classe di tirocinio riflessivo dal supervisore che ha seguito l’intero percorso didattico degli specializzandi.
In dieci anni di confronto con i colleghi di tutta Europa in convegni, stage e progetti di cooperazione hanno costruito una professionalità nella formazione iniziale degli insegnanti e possiedono un patrimonio di competenze immediatamente spendibile per avviare il nuovo modello di tirocinio.
Le competenze dei supervisori di tirocinio nella formazione iniziale degli insegnanti, accertate e documentate in ingresso attraverso un concorso per titoli ed esami, si sono accresciute nel tempo, sono state costantemente monitorate attraverso questionari di valutazione somministrati agli allievi in molte SSIS, riconosciute in tutte le sedi di confronto pubblico dai docenti universitari impegnati nelle SISS, richiamate anche negli atti normativi ufficiali.
La legge 143 del 4 giugno 2004 (art. 3 quater) riconosce tale professionalità quando afferma: “In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.”, ed ancora (nell’allegato A del Decreto attuativo n. 21 del 9 febbraio 2005) prevede per i percorsi formativi dei relativi corsi speciali: “lezioni, laboratori e seminari, svolti anche da esperti esterni con funzioni tutoriali, in particolare da docenti di scuola secondaria ai quali sono affidati i compiti di “supervisori” del tirocinio nelle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti”. Anche nella formulazione originaria della proposta di legge Aprea oggi in discussione viene esplicitamente ripresa la figura ed il ruolo dei supervisori all’art. 13, comma 7 – ora stralciato -, in cui si prevedeva che “Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 31.
Tutti gli esponenti politici della maggioranza e dell’opposizione vicini alle problematiche della scuola, concordi, hanno ripetutamente affermato di ritenere indispensabile il ruolo dei supervisori di tirocinio e improponibile la dissipazione del patrimonio di competenze e di esperienze da loro maturato,
In considerazione di quanto sopra esposto i supervisori di tirocinio si appellano al ministro e agli onorevoli presidenti affinché:
• non vengano disperse le professionalità esistenti nell’ambito specifico della formazione dei supervisori di tirocinio, prevedendo nella fase transitoria della formazione iniziale degli insegnanti la loro utilizzazione come tutor coordinatori.
• vengano immediatamente previsti i semiesoneri, anche in relazione al contributo decisivo che i supervisori possono dare alle facoltà nella fase di progettazione e attuazione dell’anno di tirocinio formativo.
Tipo di documento
N.
Nome
Cognome
Residente (Pv)
Rilasciato il
SSIS
Periodo di Servizio-
Semi-esonero a.s.
Li ………., …………. Firma
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