ANIEF: Comunicato 27 luglio 2009

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Comunicato 27 luglio 2009

Messaggiodi edscuola » 27 luglio 2009, 20:16

Precariato: la proposta 953 Aprea arriva in Aula. Emendamenti ANIEF.

In relazione all’inizio della discussione dell’esame della proposta di legge Aprea n. 953 all’ordine del giorno dell’Assemblea della Camera di mercoledì prossimo, l’ANIEF, dopo i continui contatti con la Presidenza e con i membri della VII Commissione Cultura che hanno portato alla modifica del testo (ottenendo la salvaguardia delle RSU, la difesa degli attuali fondi destinati alle Scuole, il fallimento della chiamata diretta, la valutazione del voto di abilitazione nell’albo professionale), offre ai Deputati le sue proposte di modifica del testo da presentare e approvare come emendamenti in vista dell’approvazione, al fine di equilibrare la rappresentanza docente nei confronti di quella dei genitori nei consigli di indirizzo, di puntualizzare le funzioni del dirigente nella gestione delle Istituzioni scolastiche, di salvaguardare il precariato inserito nelle graduatorie ad esaurimento nel nuovo reclutamento, di valorizzare la figura del supervisore nella progressione di carriera.
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Osservazioni

Messaggiodi edscuola » 27 luglio 2009, 20:18

VII COMMISSIONE,CAMERA DEI DEPUTATI

GRIGLIA PER AUDIZIONI
SULLE PROPOSTE DI LEGGE AVENTI PER OGGETTO

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma delo stato giuridico dei docenti C. 953 Aprea (adottata come testo base) e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti,
C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota

A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche

Questioni

Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
Competenze, composizione e funzionamento dell’Organo di Governo (denominato Consiglio di amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
Competenze, composizione e funzionamento dell’Organo tecnico (denominato Collegio dei docenti nel testo A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
Principi generali per l’istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie;
Competenze, composizione, funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dell’istituzione scolastica;
Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2 A.C. 953).


Osservazioni

Il Consiglio di Amministrazione non può nominare i docenti esperti che devono essere selezionati attraverso concorso pubblico; in fase di sua prima applicazione non può essere composto dai soli membri nominati dal Consiglio di Istituto ma anche dal Collegio dei Docenti. La componente RSU deve di diritto fare parte del Consiglio di Amministrazione.
La trasformazione in fondazioni non deve ledere l’autonomia finanziaria assicurata dall’Ente pubblico alle singole Istituzioni scolastiche, ovvero non deve disperdere o diminuire il finanziamento pubblico ricevuto dalle Scuole

B) Stato giuridico dei docenti

Questioni

Contrattazione (area contrattuale autonoma);
Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
Associazionismo professionale.

Osservazioni

L’area contrattuale autonoma per la professione docente è necessaria, ma non deve cancellare l’esistenza delle RSU nelle Scuole tanto più necessarie quanto più le Istituzioni scolastiche divengono autonome. Pertanto si ribadisce l’importanza dell’esistenza della rappresentanza unitaria scolastica e l’inutilità di una rappresentanza unitaria regionale. Deve essere stabilita dalla legge e non dal contratto l’entità della retribuzione per singolo livello; in ogni caso lo stipendio del docente iniziale non può essere inferiore a quello attualmente percepito dopo la conferma dell’anno di prova.
Il docente esperto non può essere nominato dal Consiglio di Istituto. In sede di prima applicazione della norma, ai fini del funzionamento dei nuclei di valutazione dell’istituzione scolastica, si ritiene opportuno nominare come docenti esperti i docenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315. Particolari crediti possono essere riconosciuti nel passaggio da docente ordinario ad esperto al personale che ha svolto anche attività di formazione e-learning riconosciuta dal Ministero, e che ha svolto la funzione di vicario del Dirigente scolastico. E’ doveroso stabilire anche i criteri per l’individuazione dei titoli e per la formazione delle Commissioni di valutazione per il passaggio da docente iniziale ad esperto senza demandare a un successivo regolamento del Ministro, valorizzando sia l’esperienza in servizio, sia i titoli culturali-professionali, sia la formazione universitaria, iniziale e in itinere. I supervisori del tirocinio, in effetti, sono docenti in servizio presso una scuola secondaria in regime di semiesonero, utilizzati presso le Università nell’ambito delle SSIS, con compiti di “supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche”. Quella del supervisore è una figura la cui professionalità è stata accertata e documentata in ingresso, attraverso un concorso per titoli ed esami, si è accresciuta nel corso del tempo. La legge 143 del 4 giugno 2004 (art. 3 quater) riconosce tale professionalità quando afferma: “In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.”, ed ancora (nell’allegato A del Decreto attuativo n. 21 del 9 febbraio 2005) prevede per i percorsi formativi dei relativi corsi speciali: “lezioni, laboratori e seminari, svolti anche da esperti esterni con funzioni tutoriali, in particolare da docenti di scuola secondaria ai quali sono affidati i compiti di “supervisori” del tirocinio nelle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti”. Nella formulazione originaria della proposta di legge oggi in discussione (Aprea) viene esplicitamente ripresa la figura ed il ruolo dei supervisori all’art. 13, comma 7 – ora stralciato -, in cui si prevedeva che “Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 31. Si ritiene, pertanto, che l’esperienza e le competenze acquisite dai supervisori non vadano disperse, ma bensì siano riconosciute come titolo idoneo per l’acquisizione della qualifica di docente esperto.
Si valuta positivamente la valorizzazione dell’Associazionismo professionale ma si devono rivedere i criteri per l’accredito delle Associazioni, che devono essere stabiliti per legge, in virtù anche di una responsabilità nella valutazione dell’attività del docente iniziale ed ordinario.





C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all’insegnamento e modalità di reclutamento
Questioni
Tipologie della formazione generalista e specialistica;
Esame di Stato per abilitazione all’insegnamento.
Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla stabilizzazione all’insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468);
Albi regionali.
Osservazioni
Per la formazione iniziale, rimandiamo direttamente alla proposta di parere sullo Schema di regolamento ministeriale. Sul reclutamento ribadiamo una netta opposizione alla chiamata diretta che favorisce soltanto clientelismi da parte datoriale (dirigenti) e sindacale (RSU) e bloccherebbe i concorsi per diversi anni. Rivendichiamo, inoltre, l’assoluta necessità della salvaguardia delle graduatorie ad esaurimento sia nella fase transitoria che a regime.
Considerate, tuttavia, le novità introdotte dallo Schema ministeriale di prossima emanazione, e le diverse proposte di legge in esame che alludono all‘introduzione di un albo regionale professionale dei docenti e di un albo regionale delle istituzioni scolastiche riteniamo opportuno che:
- rimanga il doppio canale per il reclutamento, di cui il 50% riservato allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento regolate dalla normativa vigente fatta salva la giurisprudenza in materia, e il 50% riservato allo scorrimento dell’albo professionale regionale secondo il voto di abilitazione di ciascun candidato;
- accedano a domanda alle graduatorie ad esaurimento e all’albo professionale regionale i docenti iscritti nel 2008-2009 ai corsi presso AFAM, SFP, COBASLID non appena in possesso di abilitazione, e i docenti che si abiliteranno al termine dell’anno di tirocinio attivo; analogamente, accedano all’albo professionale i docenti abilitati presso le Scuole di Specializzazione (SSIS), le Accademie, i Conservatori, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, e i docenti risultati idonei nei concorsi ordinari per titoli ed esami e nei corsi riservati;
- le Istituzioni scolastiche, iscritte nel rispettivo albo regionale e interessate alla copertura di posti di insegnamento autorizzati da Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta del rispettivo nucleo di valutazione, possano individuare dal rispettivo albo regionale ai fini di una proposta di assunzione il personale docente ritenuto idoneo, già autorizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale all’assunzione in base al contingente previsto dal Ministero.






D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
libertà di scelta educativa delle famiglie

Questioni

Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);
Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della “quota capitaria” (delega al Governo) (cfr. art. 11 A.C. 953).

Osservazioni

Riteniamo opportuno che alla decentralizzazione amministrativa segua anche l’adeguamento proporzionale della rappresentanza sindacale che deve essere misurata a livello nazionale e regionale, oltre che di istituzione scolastica (RSU).
Il criterio della quota capitaria deve, comunque, garantire le quote di finanziamento pubblico di cui ciascuna Istituzione scolastica oggi è detentrice, e non può prescindere dalle realtà locali (comunità montane, isole, a forte flusso migratorio o disagio sociale) che potrebbero essere penalizzate dal minor numero degli iscritti. Bisogna prestare attenzione anche agli ordini di scuola e alla normativa sull’obbligo scolastico ed evitare che tale criterio discrimini alcune tipologie scolastiche.
Nell’accreditamento delle Istituzioni scolastiche che hanno accolto o accoglieranno i tirocinanti, rimandando a quanto previsto nello schema di decreto, riteniamo opportuno individuare criteri specifici che assegnino una gerarchia tra le stesse funzionale alla selezione del personale che ha già accettato la nomina in ruolo a seguito dello scorrimento dell’albo professionale.
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