Precariato: In Parlamento si discute su aggiornamento graduatorie, code e pettini, 02.07.09
Dopo le ordinanze del Tar Lazio favorevoli all'ANIEF, la discussione della prima interrogazione in VII Commissione sulla mobilità dei precari
Si svolgerà giovedì 2 luglio l'interrogazione dell'On. A. Russo (PD), annunciata all'indomani della denuncia dell'ANIEF del DM 42/09 del Ministro Gelmini che negava il trasferimento da una provincia all'altra e istituiva la scelta di altre tre province in coda. Allo stato attuale l'ANIEF ha ottenuto quattro ordinanze di sospensiva dal Tar Lazio per più di mille ricorrenti che consentiranno loro l'inserimento a pettine in tutte le quattro province scelte, confermando la consolidata giurisprudenza in materia. Tra luglio e agosto si discuteranno altri venti ricorsi al Tar Lazio in sede cautelare presentati dall'ANIEF per i propri soci iscritti. Mentre in settimana, i soci non ricorrenti al Tar Lazio riceveranno la memoria del ricorso straordinario da inoltrare al Presidente della Repubblica per reclamare lo stesso diritto dei ricorrenti al Tribunale amministrativo (info su
www.anief.net).
29 giugno 2009
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Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01418
presentata da
ANTONINO RUSSO
giovedì 14 maggio 2009, seduta n.177
ANTONINO RUSSO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
i termini per la presentazione delle domande di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 scadono l'11 maggio prossimo ai sensi del decreto ministeriale n. 42/2009 dell'8 aprile 2009;
la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico prevede all'articolo 1 comma 6 che «Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate [dai] docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia»;
la legge 20 agosto 2001, n. 333, conferma all'articolo 1 comma 1 che «1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: [...] b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999»;
l'articolo 15 del decreto ministeriale n. 42 del 2009 dell'8 aprile 2009 prevede che «Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169»;
nelle premesse del decreto ministeriale n. 42 del 2009 dell'8 aprile 2009 è richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1524/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10728/08 e l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08;
il Tar Lazio con sentenza n. 10809/2008 ha confermato che «nessun elemento testuale legittima l'interpretazione secondo cui, nelle graduatorie in questione, il trasferimento da fuori provincia sarebbe consentito dalla legge finanziaria del 2007 con la modalità prefigurata dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e dalla connessa nota applicativa [visto che] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica [...] non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie», e ha disposto l'annullamento del decreto del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che «ai sensi dell'articolo 1, comma 607 della citata legge n. 296 del 2006 [...] dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce»;
il Tar Lazio con sentenza n. 10728/2008 ha disposto l'annullamento del decreto del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l'articolo 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da una graduatoria a un'altra;
il sottosegretario Pizza nella seduta n. 127 di giovedì 5 febbraio per conto del Governo ha risposto all'interpellanza urgente n. 2-00293 presentata da Antonino Russo, martedì 3 febbraio 2009, nella seduta n. 125 «se nel rispetto della giurisprudenza citata, che si è pronunciata contro la cristallizzazione delle posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie, intenda consentire ai ricorrenti gli spostamenti dei punteggi richiesti, e nel nuovo decreto di integrazione/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 intenda prevedere la possibilità di spostare i punteggi da una graduatoria all'altra, ancorché già dichiarati in precedenza, e di trasferirsi da una provincia all'altra senza alcuna penalizzazione», affermando che: «Ciò premesso, le questioni sollevate nell'interpellanza sono ben note al Ministero che le sta attentamente valutando, anche in base a tutto il contesto normativo in evoluzione. Già da domani sull'argomento si terrà un primo incontro con le parti sindacali»; per quanto concerne in particolare la sentenza del TAR Lazio n. 10728 del 2008, relativa allo spostamento dei 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da una graduatoria ad un'altra, faccio presente che avverso la stessa sentenza l'amministrazione sta presentando appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione d'esecuzione. Quanto all'altra sentenza del TAR Lazio citata nell'interpellanza, la sentenza n. 10809 del 2008, relativa all'aggiornamento della posizione e al trasferimento in altra provincia, considerato l'enorme impatto che la sua applicazione comporterebbe sul sistema del reclutamento, il Ministero la sta attentamente valutando per le consequenziali determinazioni -:
se, nel rispetto delle sentenze del Tar Lazio, delle ordinanze del Consiglio di Stato e degli articoli della Costituzione e per evitare un non corretto avvio dell'anno scolastico, ritenga opportuno emanare un decreto integrativo di aggiornamento/inserimento delle Graduatorie ad Esaurimento che rispetti la giurisprudenza citata, consentendo la piena mobilità del personale docente precario senza alcuna penalizzazione a pettine, il trasferimento da una provincia all'altra secondo quanto previsto dalle leggi approvate dal Parlamento, il reclutamento nelle singole province italiane dei docenti secondo il merito di ciascuno ovvero secondo il punteggio ottenuto nelle rispettive graduatorie indipendentemente dalla provincia di appartenenza-trasferimento-inserimento, lo spostamento del punteggio valutabile ai sensi della tabella predetta da una graduatoria all'altra ancorché precedentemente dichiarato.(5-01418)