APOSTROFARE UN ALUNNO NON E’ MAI GIUSTIFICATO SECONDO LA CASSAZIONE COMPORTANDO LA DIFFAMAZIONE A CARICO DEL DOCENTE
Secondo la Suprema Corte il docente non può rimproverare l’allievo dicendogli che è una “bestia” esortandolo a farsi curare dallo psicologo,anche se tale epiteto è proferito nei confronti del minore che aveva portato in classe oggetti contundenti equiparabili ad armi improprie. La Quinta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n° 9288 ha confermato recentemente, la multa per diffamazione disposta dal Tribunale, nei confronti di un insegnante di una scuola calabrese che aveva così apostrofato uno scolaro e che dovrà anche risarcire i danni alla parte offesa.