SAB: Comunicato 13 febbraio 2009

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SAB: Comunicato 13 febbraio 2009

Messaggiodi edscuola » 15 febbraio 2009, 9:23

Prot. n. 13/2 sg
Lì, 13/02/2009

Oggetto:Un nuovo contratto integrativo d’istituto non può modificare in peius i benefici già prodotti da un precedente contratto. Conciliazione positiva del sindacato SAB contro la scuola media di Scalea che, dopo 5 mesi, per effetto di un nuovo contratto, aveva disposto, d’ufficio, il recupero di permessi già usufruiti dal personale.

Il contratto nazionale di lavoro del personale scolastico, all’art. 6, prevede la contrattualizzazione tra il dirigente scolastico e la RSU d’istituto, dei criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA (non docente).

Presso la scuola media di Scalea era stato sottoscritto il contratto integrativo d’istituto che, per il personale ATA, prevedeva un’organizzazione del lavoro ed un’articolazione dell’orario che portava al non recupero dei giorni prefestivi di chiusura della scuola ricadenti nel calendario regionale.

Dopo 5 mesi dalla sottoscrizione e dagli effetti prodotti dal contratto citato durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie, il dirigente scolastico, d’intesa con la RSU d’istituto andava a modificare il precedente contratto imponendo il recupero anche dei prefestivi con effetto retroattivo e, conseguenzialmente, al personale che aveva già beneficiato della chiusura prefestiva veniva, d’ufficio, imposto il recupero di detti giorni da decurtare sulle ferie o da restituire come permessi.

Contro tale modo di operare insorgevano i lavoratori attivando la procedura di conciliazione davanti all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Cosenza delegando il sindacato SAB (Fed. Scuola.Base) nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola.

In fase conciliativa, il prof. Sola evidenziava alla controparte –Scuola Media di Scalea- rappresentata dal dirigente scolastico che, il nuovo contratto non poteva incidere sugli effetti già prodotti del precedente contratto anche perché, l’eventuale recupero, in permessi, dei giorni prefestivi usufruiti, poteva essere richiesto ed attivato solo nei due mesi successivi alla fruizione e non d’ufficio dopo 5 mesi dall’evento e che l’eventuale trattenuta stipendiale doveva avvenire solo in mancanza di volontà del dipendente di non effettuare il recupero nel predetto periodo.

Alla luce dei rilievi del SAB il rappresentante dell’amministrazione aderiva alla tesi sostenuta dal prof. Sola e per gli effetti il collegio di conciliazione, all’unanimità, decideva positivamente che l’amministrazione doveva rivedere la propria posizione, dando applicazione al vecchio contratto d’istituto in quanto ritiene che non è possibile far recuperare e/o trattenere a titolo di ferie, permessi regolarmente riconosciuti e fruiti in base alla prima e precedente contrattazione.

Inoltre, al lavoratore G.S. dovranno essere restituiti, come retribuzione o come recupero, i periodi in contestazione e dovrà essere revocato il richiamo scritto al medesimo che aveva comunicato per tempo, anzi con due ore di anticipo, l’assenza improvvisa per malattia, rispetto proprio turno di lavoro che iniziava alle ore 13, per come previsto dal contratto di lavoro e non come richiamato dal dirigente scolastico nella convinzione che il turno di lavoro avesse inizio alle ore 8.

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
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