FISH: Audizione VII Commissione

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FISH: Audizione VII Commissione

Messaggiodi edscuola » 8 febbraio 2009, 19:09

GRIGLIA PER AUDIZIONI
SULLE PROPOSTE DI LEGGE AVENTI PER OGGETTO
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie,
nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti
C. 953 Aprea (adottata come testo base) e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199
Frassinetti,
C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota

A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche
Questioni
- Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
- Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
- Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
- Competenze, composizione e funzionamento dell’Organo di Governo (denominato Consiglio di
amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199
Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Competente, composizione e funzionamento dell’Organo tecnico (denominato Collegio dei docenti nel testo
A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De
Pasquale e C. 1710 Cota);
- Principi generali per l’istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle
famiglie;
- Competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e
dell’istituzione scolastica;
- Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi
in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2 A.C. 953).
Osservazioni
- Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V:
La presente memoria contiene le osservazioni effettuate dalla FISH (Federazione Italia per il Superamento
dell’Handicap) e delle associazioni di persone con disabilità e loro familiari ad essa aderenti con particolare riguardo
ai principi ed agli aspetti organizzativi concernenti l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità di cui alla
legge n° 104/92 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87. Le seguenti riflessioni vengono
contestualizzate tenendo conto delle linee di tendenza del federalismo già presenti nella Legge Costituzionale n° 3
del 2001 e nelle attuali discussioni parlamentari.
Esse tengono altresì conto dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche come indicata nella precitata Legge
Costituzionale intese come centri di servizio territoriale nel quadro dei piani di zona di cui all’art. 19 legge n° 328
del 2000.
Infine esse si situano nell’ottica dell’art. 24 della Convenzione Universale dei diritti umani delle persone con
disabilità approvata dall’ONU e di prossima ratifica da parte del nostro Parlamento.
Conseguentemente, la nuova legge dovrà stabilire che gli statuti delle singole istituzioni scolastiche autonome
pubbliche e paritarie dovranno esplicitare alcuni principi fondamentali in materia di inclusione scolastica da valere
quali livelli essenziali ai sensi dell’art. 117, comma 1, lettere m ed n della Costituzione. In particolare essi sono
contenuti negli artt. da 12 a 16 della legge n° 104 del 1992, nell’art. 14 della legge n° 328 del 2000 e nell’art. 1
della legge n° 53 del 2003.
Inoltre tra tali livelli essenziali vanno considerate le linee guida per la somministrazione non specialistica di farmaci
in orario scolastico di cui alla direttiva ministeriale del 25 novembre 2005 e l’istruzione domiciliare per gli alunni con
prognosi sanitaria di impossibilità di frequenza scolastica per la durata annua di almeno 30 giorni .
Infine la legge dovrebbe prevedere, a somiglianza di quanto stabilito dalla legge della provincia autonoma di
Trento n° 5 del 2006, anche l’individuazione, gli interventi didattici e le risorse umane e finanziarie concernenti gli
alunni con disturbi specifici di apprendimento e con svantaggio socio-culturale, attualmente privi di risorse e per i
quali impropriamente vengono talora utilizzate risorse previste per gli alunni con disabilità.
- Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
· Negli organi collegiali di governo è opportuno sia esplicitato nella legge anche la presenza di rappresentanti
delle associazioni di persone con disabilità o loro familiari di alunni presenti nell’istituzione scolastica.
· Inoltre alla luce dell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 sulla presa in carico nella scuola dell’accoglienza
degli alunni con disabilità, si propone che vengano con accordi di programma regionali e sub-regionali previsti
degli organismi di programmazione interistituzionale delle politiche di inclusione scolastica.
· Infine la legge deve prevedere l’istituzione stabile dell’osservatorio Ministeriale sull’Inclusione scolastica con la
presenza di rappresentanze delle Associazioni nazionali o di loro federazioni delle persone con disabilità e loro
familiari.
- Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
Tra gli organi di partecipazione delle istituzioni scolastiche è da tener presente anche il gruppo di lavoro e di studio
per l’integrazione scolastica di cui all’art. 15 comma 2 della legge n° 104 del 1992.
- Competenze, composizione e funzionamento dell’Organo di Governo
Data la distinzione che il testo base C. 953 Aprea, nonché quello C. 1262 De Torre e gli altri che pongono tra
organi di indirizzo e organi di gestione, sembra strano che il consiglio di amministrazione sia presieduto dal
dirigente scolastico, che è invece organo di gestione.
Sembra altresì strano che di esso facciano pure parte i rappresentanti degli enti locali per due ordini di ragioni:
1. la prima pratica: nelle grandi città sarà difficile trovare per ogni scuola un rappresentante comunale o
provinciale competente sulle problematiche dell’istruzione;
2. di ordine istituzionale: dato il rispetto dell’autonomia scolastica sarebbe più opportuno che i rappresentanti
degli enti locali siano presenti negli organismi interistituzionali previsti dagli accordi di programma di cui si
è detto sopra.
- Competenze, composizione e funzionamento dell’Organo tecnico
Fra le competenze del Collegio de docenti sarebbe necessario prevedere anche quella di programmare
obbligatoriamente annualmente corsi di aggiornamento in servizio sulle problematiche della didattica
dell’inclusione scolastica.
- Principi generali per l’istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie;
Negli organi di partecipazione è opportuna la presenza di rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità
o loro familiari di alunni presenti nell’istituzione scolastica, nonché di alunni con disabilità nelle scuole secondarie di
secondo grado.
- Competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e
dell’istituzione scolastica;
Non è da dimenticare che le attività valutative nei confronti degli studenti svolte dagli attuali consigli di classe, per
gli alunni con disabilità debbono essere per legge precedute da riunioni del gruppo di lavoro sul singolo caso (GLH
operativo) di cui all’art. 12 comma 5 della legge n° 104 del 1992 e che l’attività valutativa non riguarda solo gli
apprendimenti ma anche la crescita nella autonomia, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi
relazionali (art. 12 comma 4 legge n° 104 del 1992).
Quanto alla valutazione delle istituzioni scolastiche essa dovrebbe avere due aspetti:
1. autovalutazione effettuata dalle stesse istituzioni scolastiche come previsto dalla proposta di legge;
2. valutazione di un organismo composto in prevalenza da soggetti terzi.
Quanto ai criteri occorre individuare, tramite intesa della conferenza stato-regioni, indicatori di qualità
dell’inclusione scolastica riguardanti aspetti strutturali, di processo e di esito utilizzando a tal fine anche l’apposita
rilevazione effettuata dall’INVALSI ( Istituto Nazionale di Valutazione del sistema di istruzione) relativa all’ anno
scolastico 2005-2006 che può leggersi sul sito dell’ INVALSI
http://www.invalsi.it/invalsi/download. ... estsistema.
Tali indicatori debbono ovviamente rientrare nell’elenco degli indicatori per la valutazione dell’intero sistema di
istruzione e delle singole scuole, dal momento che in Italia l’inclusione scolastica è ormai un processo trasversale
presente in tutto il sistema di istruzione.
Una valutazione separate dell’inclusione dal resto della valutazione del sistema, negherebbe in radice la logica
dell’inclusione, facendoci precipitare in una logica di separatezza e snaturando i dati valutativi generali.
- Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in
Fondazioni (delega al Governo).
Lascia perplessi tale proposta poiché se il ricorso a tale mezzo giuridico è dettato solo dalla necessità di acquisire
maggiori risorse finanziarie e una maggiore collaborazione interistituzionale, tali scopi possono essere raggiunti con
la creazione di fondazioni di comunità che raccolgano risorse per finanziare progetti delle singole istituzioni
scolastiche, come è avvenuto ad esempio in Lombardia con fondazioni di comunità istituite dalla Cariplo o nel
resto d’italia con le fondazioni bancarie.
Comunque purchè nella legge siano garantiti i riferimenti ai livelli essenziali della inclusione scolastica, nulla osta
che le scuole si trasformino in fondazioni.
Quanto alla maggiore collaborazione interistituzionale possono bastare gli accordi di programma stipulati a livello di
ambito territoriale con reti di non più di 30 scuole ma anche con singole scuole.
B) Stato giuridico dei docenti
Questioni
- Contrattazione (area contrattuale autonoma);
- Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
- Associazionismo professionale.
Osservazioni
- Contrattazione (area contrattuale autonoma);
La contrattazione deve chiarire in modo inequivocabile l’attribuzione della responsabilità relativa ai compiti: di
assistenza igienica degli alunni con disabilità, di imboccamento, somministrazione non specialistica di farmaci in
orario scolastico, di assistenza nel breve periodo pre e post lezioni, attualmente oggetto di copioso contenzioso e
causa di grave disagio per gli alunni e le loro famiglie.
- Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
È necessario prevedere l’obbligo dell’aggiornamento in servizio di tutti i docenti curricolari sulle problematiche della
didattica e dell’organizzazione della classe in presenza di alunni con disabilità quando, di volta in volta, gli stessi
dovranno seguire nella propria classe alunni con disabilità.
Si condivide la previsione della proposta di legge Aprea concernete i concorsi di Istituto, giacché ciò darebbe
soluzione all’ annoso problema della mancata continuità didattica. Comunque il problema potrebbe risolversi anche
con l’istituzione di un organico funzionale per un gruppo di reti di scuole a livello di ambito territoriale coincidente
ad esempio con il Distretto socio sanitario di base.
- Associazionismo professionale.
Sarebbe opportuno prevedere forme associative per i docenti per le attività di sostegno che facilitino un
aggiornamento permanente anche tramite supervisori e centri specializzati come avviene in alcuni stati esteri.
C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all’insegnamento e modalità di reclutamento
Questioni
- Tipologie della formazione generalista e specialistica;
- Esame di Stato per abilitazione all’insegnamento.
- Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla
stabilizzazione all’insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468);
- Albi regionali.
Osservazioni
- Tipologie della formazione generalista e specialistica;
L’accenno alla formazione iniziale per l’attività didattica per l’integrazione degli alunni “in condizione di handicap”
(con disabilità) contenuto nell’art. 13 comma 3 della PDL Aprea concerne solo gli insegnanti per le attività di
sostegno.
Conseguentemente circa la formazione universitaria iniziale di tutti i docenti è necessario sia previsto un minimo di
monte ore comune a tutti i corsi di laurea concernente la didattica e l’organizzazione della classe in presenza di
alunni con disabilità.
Quanto ai contenuti della formazione iniziale di tutti i docenti sull’inclusione scolastica ci si rifà al documento
prodotto dalla Società Italiana di Pedagogia Speciale.
Inoltre ricordiamo il tema della riforma della carriera dell'insegnante di sostegno, del suo incarico legato alla
continuità nel ciclo dell'alunno determinante suo incarico sulla classe, e sua carriera e premi. In tal senso nella
precedente Legislatura era stato presentato il pdl 2003/06 i cui principi potrebbero essere recuperati all’art. 17 di
pdl 953.
D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
libertà di scelta educativa delle famiglie
Questioni
- Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);
- Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
- Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della “quota capitaria” (delega al Governo) (cfr. art. 11 A.C.
953).
Osservazioni
- Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);
Ai fini dell’inclusione scolastica sino ad oggi è risultato difficile coordinare simultaneamente le risorse finanziarie ed
umane provenienti dall’amministrazione scolastica, dagli enti locali e dalle ASL. Si propone che, secondo il principio
della responsabilità prevalente e dell’autonomia scolastica, tutte le risorse programmate annualmente per
l’inclusione degli alunni nelle singole istituzioni scolastiche siano attribuite alla stesse, le quali ne effettueranno
rendicontazione a fine anno agli enti erogatori.
- Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
La PDL Aprea ricalca lo schema di accreditamento concernente i soggetti operanti nel sistema sanitario nazionale e
quelli operanti nei servizi sociali , proposta alla quale non siamo contrari, ma che applicata alla scuola, merita
un’approfondita riflessione.
- Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della “quota capitaria” (delega al Governo).
È una grossa innovazione organizzativa ed istituzionale che però va molto attentamente studiata e realizzata sulla
base di seri indicatori di qualità.
Le quote capitarie per gli alunni con disabilità debbono essere più pesanti di quelle degli altri alunni, dovendo
comprendere i costi per i docenti per il sostegno, gli ausili, l'assistenza igienica (tutto ciò a carico dell'
amministrazione scolastica), i costi per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, l'arredo speciale,
l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, il trasporto scolastico ( a tutto ciò a carico degli enti
locali), i costi per la certificazione per l'individuazione di disabilità ai fini scolastici dpcm n. 185/06- per la
formulazione della diagnosi funzionale, la partecipazione alla formulazione del profilo dinamico funzionale e la
stesura del PEI e le sue verifiche periodiche ( tutto ciò a carico dell'ASL).
In tale quota quindi dovrebbero confluire tutte le risorse finanziarie attualmente erogate dall'amministrazione
scolastica alle scuole statali( spese per il personale, per il funzionamento, per l'inclusione scolastica ex l.n. 104/92 e
l.n. 69/00) ed alle scuole paritarie (non solo i finanziamenti per gli alunni con disabilità di cui all'art 1 comma 15 l.n.
62/00, ma anche tutti i finanziamenti statali a loro favore), nonché tutti i finanziamenti attualmente erogati per la
scuola dagli Enti locali e dalle ASL.
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