Assenze per malattia: un passo indietro ma resta un impianto inaccettabile
Come è noto, l'articolo 71 del decreto legge n.112/2008 del 25 giugno 2008 ha introdotto una serie di modifiche vessatorie riguardo alla normativa che regola le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Ai limiti della demenza appariva il comma 2 di questo articolo che prevede
“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”
Risulta, infatti, evidente che nel 90% dei casi, l’ammalato, avrebbe dovuto forzatamente transitare dal pronto soccorso e pagare il relativo ticket.
Per un verso i medici di famiglia vengono trattati come complici dei presunti “fannulloni”, per l'altro, ancora una volta, si raschiano, come prevede il primo comma che taglia la retribuzione accessoria nel caso di assenze brevi, le tasche degli ammalati.
Dopo poco, di fronte all'evidente inapplicabilità del comma 2 che prevedeva l'intasamento delle ASL, UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 4 luglio 2008 ha espresso un parere avente ad oggetto “Certificazione medica giustificativa dell’assenza” che afferma, fra l'altro: “ i medici di medicina generale,.... sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008.”.
In altri termini, in luogo di riconoscere semplicemente che il comma 2 era stupido, si torna indietro mediante un gioco linguistico.
È bene tener presente che restano in vigore le deliberazioni nel merito delle sanzioni economiche per le assenze inferiori ai dieci giorni che verranno inflitte indiscriminatamente a tutti i colleghi e le colleghe in malattia e i veri e propri arresti domiciliari imposti al personale in malattia.
Ad essere maliziosi, si potrebbe ipotizzare che il ritiro del comma più inapplicabile serva a far passare come un gentile concessione il mantenimento di quanto resta dell'articolo 71.
E', comunque, evidente che su questa materia, come sull'assieme della politica sociale e, in particolare, scolastica del governo, sarà necessaria la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
Per la CUB Scuola
Cosimo Scarinzi