SAB: Comunicato 15 ottobre 2007

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SAB: Comunicato 15 ottobre 2007

Messaggiodi edscuola » 15 ottobre 2007, 15:22

Prot. 15/10 sg

Oggetto: Nulla la contestazione di addebito mossa ad un collaboratore scolastico se non è sostenuta da prove oggettive e da testi. Soddisfatto il SAB che ha patrocinato il contenzioso presso la scuola media di Praia a Mare.

In materia di procedimento disciplinare a carico del personale ATA (non docente), le contestazioni di addebito devono essere sempre sostenute da prove oggettive ed in presenza di testi e l’incolpato deve essere sempre sentito prima di iniziare il procedimento disciplinare per come previsto dal contratto scuola vigente.

Il dirigente scolastico della scuola media di Praia a Mare, non avendo seguito le procedure contrattuali di cui sopra è stato costretto ad estinguere procedimento disciplinare nei confronti di un collaboratore scolastico che è stato rappresentato e difeso dal responsabile territoriale del SAB di Praia a Mare prof. Umberto Sola.

Nel merito il dirigente scolastico della scuola media di Praia a Mare emetteva una contestazione di addebito per il comportamento tenuto da un collaboratore scolastico, su segnalazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (ex segretario), assegnando 5 gg. di tempo per presentare controdeduzioni in merito alla contestazione.

Il lavoratore chiedeva l’intervento del SAB e delegava il rappresentante territoriale prof. Sola il quale contestava immediatamente al dirigente scolastico l’inconsistenza dei fatti addebitati e la procedura adottata, il tutto in violazione anche dell’art. 90 del contratto di lavoro vigente il quale prevede che il dirigente scolastico non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Alla luce delle contestazioni di cui sopra, attesa l’inconsistenza delle accuse mosse al collaboratore scolastico, il dirigente scolastico è stato costretto ad emettere dispositivo di estinzione del procedimento con la seguente motivazione: “Non essendo stato possibile, da parte dello scrivente, acquisire prove oggettive sulla colpevolezza o sull’innocenza di una delle parti, anche per mancanza di testi, il procedimento si intende estinto”.

Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola esprime viva soddisfazione per il risultato ottenuto a tutela e difesa dei lavoratori, quali i collaboratori scolastici, che rappresentano il personale più debole ed indifeso del comparto scuola che è quello sempre più esposto ad attacchi di ogni genere anche per il ruolo di vigilanza che è chiamato a ricoprire.
Prof. Francesco SOLA Segretario Generale SAB
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