SAB: Comunicato 3 marzo 2008

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SAB: Comunicato 3 marzo 2008

Messaggiodi edscuola » 4 marzo 2008, 16:20

Prot. 3/3 sg
Lì 03/03/2008

Oggetto: Il Tribunale di Catanzaro condanna il Ministero P.I. e dirigente scolastico al pagamento di 1.000,00 euro più accessori per non avere rispettato i contratti che regolamentano l’assegnazione ai plessi e/o sezioni staccate del personale non docente (ATA). Soddisfatto il SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso, anche in fase conciliativa.

Il Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro, con sentenza n. 2/08, ha condannato il M.P.I. e dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Simeri Crichi al pagamento di euro 1.000,00 oltre iva e cap, come per legge, riconoscendo anche il diritto, alla ricorrente A.M.T. collaboratrice scolastica (ex bidella) rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Gianluca Cortese del Foro di Catanzaro, ad essere assegnata, per l’a.s. 2004/05, al plesso della scuola media di Simeri Crichi, secondo l’ordine di graduatoria e nel rispetto dei contratti di lavoro, invece del plesso infanzia-primaria dov’era stata assegnata in modo illegittimo da parte del dirigente.

Nel merito, la ricorrente già prestava servizio c/o il plesso della scuola media di Simeri Crichi come collaboratrice scolastica di ruolo in base alla maggiore anzianità di servizio, ai benefici della l. 104/92 e dell’art. 44 del contratto integrativo d’istituto; il dirigente scolastico contravvenendo al contratto nazionale integrativo che regolamenta la mobilità annuale del personale scolastico ed al contratto integrativo d’istituto che regolamenta anche l’assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi, spostava la ricorrente ad altro plesso ed al suo posto assegnava altra collaboratrice con punteggio inferiore e senza nessuna precedenza.

Contro il modo di operare del dirigente scolastico insorgeva la segreteria provinciale del SAB di Catanzaro la quale, prima con il segretario prof. Giovanni Russo e dopo con il prof. Pasquale Bagalà vice segretario che ha rappresentato la lavoratrice anche in fase conciliativa, cercavano di far desistere il dirigente dal comportamento tenuto ed ora sanzionato dal Tribunale.

Infatti, il Giudice del Lavoro ha stabilito che, la vicenda processuale trova la sua disciplina nella contrattazione d’istituto, espressamente all’uopo delegata dall’art. 6 del contratto nazionale di lavoro.

Il contratto d’istituto privilegiava la continuità rispetto l’anno precedente, il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione allegata al contratto sulla mobilità e limitazioni documentate delle capacità lavorative individuali e che i suddetti criteri dovevano essere applicati in ordine di preferenza ed evidenziava l’obbligo di privilegiare nella scelta diversi interessi in ordine decrescente, a partire da quello pubblico della continuità, a quello della anzianità di servizio, e successivamente alla tutela di eventuali limitazioni delle capacità lavorative individuali, per finire alla semplice richiesta.

Il contrario avviso condurrebbe al più completo arbitrio del dirigente, nel procedere all’assegnazione, consentendo di privilegiare una semplice domanda rispetto alla continuità; questa ultima interpretazione, oltre che irragionevole, contrasta con l’obbligo di interpretazione del contratto secondo i canoni della correttezza e buona fede.

Ne consegue che, la condotta tenuta dall’amministrazione nella fattispecie è in contrasto con la disciplina contrattuale integrativa dalla stessa stipulata e vincolante con conseguente nullità dei relativi atti ed in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale, la resistente amministrazione in quanto unica titolare degli obblighi violati, va condannata al pagamento, in favore di A.M.T., delle spese del giudizio.

Il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere soddisfazione per tale decisione che ripristina il rispetto dei contratti di lavoro spesso violati dai dirigenti convinti di godere di potere assoluti nei confronti dei lavoratori, specialmente quelli di profilo più debole come quello dei collaboratori scolastici.

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
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