GILDA: Stabilità per la scuola la legge della vergogna

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GILDA: Stabilità per la scuola la legge della vergogna

Messaggiodi edscuola » 12 ottobre 2012, 18:44

Stabilità: per la scuola la legge della vergogna
La bozza del disegno di legge che prevede più ore di lavoro per i docenti

Stabilità: per la scuola la legge della vergogna venerdì 12 ottobre 2012

Nel rush finale dell´approvazione del pacchetto stabilità, varato dal Consiglio dei ministri martedì 9 ottobre all´una di notte dopo una riunione fiume, risulta realmente inserita anche la "leggina"(art. 3) che dovrebbe obbligare i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado a 6 ore di lezione in più ogni settimana.

La Gilda degli insegnanti attiverà tutte le proprie risorse ed iniziative perchè il disegno di legge non diventi legge dello Stato.

La reazione, come preannunciato, sarà durissima ed inequivocabile.

La scuola ha "generosamente" già dato. Intollerabile è invece che quasi nulla sia stato fatto per eliminare gli sprechi e i privilegi di un ceto politico che è ormai una vera e propria casta inamovibile.
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da Legge di stabilità

Messaggiodi edscuola » 12 ottobre 2012, 18:45

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità)
................................. omissis

Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
................................. omissis
1. A decorrere dal 10 settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013.
2. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.
3. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. ”
4. Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 7 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
..................omissis
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