UIL Scuola: Concorso a cattedre personale docente

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UIL Scuola: Concorso a cattedre personale docente

Messaggiodi edscuola » 4 settembre 2012, 18:02

Concorso a cattedre personale docente
Scheda tecnica a cura della Uil scuola

Le diverse dichiarazioni e interviste sull’argomento hanno determinato, oltre alle legittime preoccupazioni, alcuni elementi di confusione e disinformazione. Se non intervengono modifiche legislative:
a) Rimangono in vigore le norme che prevedono la permanenza delle “graduatorie ad esaurimento” dalle quali dovrà essere attinto il personale per la copertura del 50% dei posti disponibili;
b) Il concorso, salvo alcune eccezioni, è riservato al personale già provvisto di abilitazione.
Su questo argomento abbiamo ritenuto utile predisporre una scheda di sintesi strutturata con domande e risposte.
Chi può partecipare al concorso ordinario, per esami e titoli, per la scuola secondaria di I e II grado, sulla base della normativa vigente?
Il decreto interministeriale n.460, del 24/11/1998, all’art. 1 stabilisce che, a partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, bandito successivamente al 1 maggio 2002, costituisce titolo di ammissione al concorso stesso il possesso della corrispondente abilitazione.
Esiste qualche eccezione alla regola?
Sì. Sempre il D.I. n.460/98, all’art. 2, stabilisce che, in via transitoria, possano partecipare ai concorsi a cattedre, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto (7 giugno 1999) siano già in possesso di un titolo di laurea, o di un diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l’ammissione al concorso. Possono partecipare al concorso anche coloro che hanno conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001/02, 2002/03 e 2003/04 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esennale e coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto entro l’anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi, a decorrere dall’anno accademico 1998/99.
Ci sono altre possibilità per i non abilitati?
Sì. L’art. 4 stabilisce che fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati non abilitati.
Nel caso il numero delle domande presentate per una classe di concorso risulti inferiore al triplo rispetto alle previsioni dei posti da conferire nel periodo di vigenza delle graduatorie, vengono riaperti i termini di presentazione delle domande e ammesso anche il personale non abilitato.
Il superamento del concorso consente di conseguire l’abilitazione?
No. Il superamento del concorso non consente più di conseguire l’abilitazione all’insegnamento come previsto dall’art. 400, comma 12, del Testo Unico (D.L.vo 297/94).
E per la scuola dell’infanzia e primaria?
Il Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 ha soppresso, a partire dall’anno scolastico 1998/99, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell’istituto magistrale.
Dall’anno scolastico 2002/03 sono stati soppressi anche i corsi annuali integrativi dell’istituto magistrale, previsti dall’art. 191 del Testo Unico.
E i titoli conseguiti sono ancora validi?
Sì. I titoli di studio conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02 conservano valore legale in via permanente e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna e ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
E i posti assegnati al concorso come vanno ripartiti?
La Legge n. 124, del 25 maggio 1999, all’art. 1, modifica l’art. 399 del Testo Unico e stabilisce che i posti del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, vengono assegnati per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del T.U.
Sono state apportate modifiche a quanto previsto dalla Legge 124/99?
Sì. La Legge 296, del 27 dicembre 2006, all’art. 1, comma 605, lettera c, trasforma le graduatorie permanenti in “graduatorie ad esaurimento” ma non interviene sulla ripartizione dei posti al 50% tra graduatorie del concorso ordinari e quelle delle graduatorie ad esaurimento.
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