CISL Scuola: Pagamento ferie non fruite

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CISL Scuola: Pagamento ferie non fruite

Messaggiodi edscuola » 2 agosto 2012, 10:55

Pagamento ferie non fruite, la Cisl Scuola diffida il MEF

Sul pagamento dei compensi per ferie non godute la Cisl Scuola ha inviato una diffida al Ministero dell'Economia, contestando la legittimità di una norma alla quale per di più si sta dando applicazione con effetto retroattivo.

Vengono infatti sospesi i pagamenti di quanto maturato da lavoratori il cui contratto era già concluso all'atto dell'emanazione del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.

La diffida, inviata a firma del segretario generale Francesco Scrima, costituisce la premessa all'avvio di iniziative di contenzioso qualora fossero confermate le decisioni assunte dal MIUR e dal MEF in applicazione dell'art. 5 comma 8 del citato DL 95/2012.
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ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA

Messaggiodi edscuola » 2 agosto 2012, 10:56

Roma 1 agosto 2012
Al Ministero delle Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’amministrazione generale,
del personale e dei servizi
Direzione centrale dei sistemi informativi e
dell’innovazione

ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA

La CISL SCUOLA E FORMAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, Segr. Generale prof. Francesco Scrima, con sede in Roma, via Angelo
Bargoni, n.8
- considerato che l’art. 13 del CCNL del comparto scuola prevede che:
“1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per
ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Omissis
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 15.
Omissis
15.All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato;
- considerato che l’art. 19, comma 2, del CCNL del comparto scuola prevede che:
“Le ferie del personale assunto a temo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da
non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al
termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel
corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione
delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il
personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non
abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si
dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione
del rapporto”;
- considerato che l’art. 36, comma 3, della Cost. prevede che:
“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi”.
- considerato che l’art. 2109 del c.c. prevede che:
“Ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio ad un periodo annuale di
ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore
di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo
equità”
- considerato che il legislatore è intervenuto in violazione del diritto alle ferie e
all’indennità sostitutiva, quali diritti indisponibili ed irrinunciabili, da sempre
tutelati dal nostro ordinamento prevedendo all’art. 5, comma 8 del Decreto-legge
95/2012, che:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ..omissis.., sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi”;
- considerato l’ambiguità del dispositivo di cui all’art. 5, comma 8 del decreto-legge
95/2012, per cui il legislatore ha, da una parte, espressamente disposto che le ferie
andranno obbligatoriamente fruite facendo riferimento ai rispettivi
ordinamenti, e contestualmente dall’altra, (nonostante l’espresso rinvio ai
rispettivi ordinamenti), che le ferie non fruite non daranno luogo in nessun caso al
pagamento di trattamenti economici sostitutivi;
- considerato che in riferimento all’art. 5, comma 8 del decreto-legge 95/2012 con il
messaggio n. 113/2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 24
luglio 2012, ha disposto che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non
ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e
indeterminato;
- considerato che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n.
11462 del 9 luglio 2012, ha precisato che, “in relazione al carattere irrinunciabile
del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., ove in concreto le ferie
non siano effettivamente fruite, anche senza la responsabilità del datore di lavoro,
spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere
risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del
bene (inteso come riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di
meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività
ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, per altro
verso costituisce un’erogazione di natura retributiva, perché non solo essa è
connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, ma più
specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un
periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non
lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”;
- considerato che la Corte di Giustizia, con la sentenza 20 gennaio 2009,
pronunciata nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06, in sede di
interpretazione delle norme sul godimento delle ferie dell’art. 7 della direttiva
dell’Unione 2003/88 aveva ritenuto che l’art. 7 della direttiva deve essere
interpretato in un senso che esso non consente disposizioni o prassi nazionali le
quali escludano il diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie
non godute dal lavoratore
tutto ciò premesso e considerato con la presente
DIFFIDA
l’ufficio in indirizzo dal sospendere il pagamento del compenso ferie non ancora
fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato
e contestualmente a ritirare la nota con cui ha impartito tale indicazione operativa
CON AVVERTENZA
che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di
quanto richiesto, si agirà nelle sedi competenti, a tutela dei diritti violati e per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico.

IL SEGRETARIO GENERALE
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