ANDIS Viterbo: Scuole senza identità

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ANDIS Viterbo: Scuole senza identità

Messaggiodi edscuola » 9 luglio 2012, 11:02

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO
E  
ARCHEOLOGIA  NORMATIVA
(qui servono linee-guida sugli I.C.)
 
In svariate circostanze ho richiamato il curioso paradosso dello “ISTITUTO  COMPRENSIVO”: essere il format ormai universale del primo ciclo e, contemporaneamente, risultare quasi del tutto assente nelle norme ordinamentali scolastiche (cfr i due DPR gemelli: 81 e 89 del 2009). Lungo tutta la loro evoluzione gli IC sono chiamati in causa per lo più in norme finanziarie; per il MIUR l'I.C. continua evidentemente a consistere nel mero assemblaggio di plessi di scuola dell'infanzia, primaria e sec. 1° grado.
Nella bozza delle nuove “indicazioni nazionali” tuttavia ho contato “ben due” citazioni nelle quali si avverte un sussurro diverso: “L'itinerario scolastico dai tre ai ai quattordici anni, che si organizza oggi nella forma dell'istituto comprensivo, richiede di progettare un curricolo verticale attento alla continuità del percorso educativo....” (pag. 11).
 
Qui di seguito sono riportati due reperti normativi, gli unici (a quanto mi risulta) a fornire una disciplina dell'IC:
1) legge 79/1994: nuove disposizioni per le zone di montagna (!);
2) OM  n° 267 del 4/8/1995 (aspetti organizzativo-procedurali).
Questa narcolessia normativa è probabilmente alla base della proliferazione degli I.C.S. (istituto comprensivo strampalato), costituiti dagli EE.LL. col solo scopo di fare dirigenza, assemblando in modo scriteriato plessi di territori diversi, costringendo gli alunni a migrare, durante il percorso scolastico territoriale, da un'istituzione scolastica all'altra.
 
Per un approfondimento sugli IC puoi consultare questa interessante tesi di laurea:
http://www.comprensivoruffano.it/archivio/Tesi.pdf
 
Il presidente provinciale
Giuseppe Guastini
 

DALLA  L. 79/1994: Art. 21. Scuola dell'obbligo.
1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Alla legge 79 è seguita poi la O.M. attuativa 9/ll/94 n.315.

 
2) ORDINANZA  MINISTERIALE  4  AGOSTO  1995, N. 267

Istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado
Art. 1.-
1. I provveditori agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nominano negli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado un commissario straordinario per le competenze di cui all'art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto.
Art. 2.-
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe previste dall'art. 5 del D.Lvo n. 297/1994, citato in premessa, si svolgono con procedura semplificata, secondo le istruzioni permanenti contenute negli artt. 21 e 22 dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 215.
2. Per l'anno scolastico 1995-96 dette elezioni si svolgono nel periodo iniziale del mese di ottobre 1995, secondo quanto stabilito dalla C.M. 27 giugno 1995, n. 219.
Art. 3.-
1. Viene costituito un unico collegio dei docenti per la nuova istituzione verticalizzata, articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nell'istituzione medesima.
2. Il capo di istituto convoca separatamente i docenti appartenenti alle rispettive sezioni per l'esame di specifiche problematiche inerenti a ciascun settore scolastico compreso nella nuova istituzione.
3. Il collegio dei docenti elegge unitariamente, sulla base del numero complessivo degli alunni, i collaboratori del capo di istituto, tra i quali viene scelto dal capo di istituto stesso un unico vicario.
4. Il collegio dei docenti elegge, altresì, nel suo seno un unico comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nella cui composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione verticalizzata.
Art. 4.-
1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa prevista dall'art. 8 del sopra richiamato D.Lvo n. 297/94.
2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in seno al consiglio di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.
3. Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione.
4. Il personale A.T.A. dipendente degli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.
Art. 5.-
1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado si realizza attraverso la gestione di un unico bilancio.
Art. 6.-
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, anche alle scuole verticalizzate istituite ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 315/1994.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
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