ANIEF: Scatti di anzianità

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Scatti di anzianità

Messaggiodi edscuola » 2 febbraio 2012, 9:27

Scatti di anzianità: inutili e fuorvianti le richieste dei sindacati

CISL, UIL si lamentano dei ritardi per i pagamenti del 2011, ma nascondono ai lavoratori che questi soldi sono da considerare “una tantum” come per il 2010, perché gli anni 2010-2013 non sono recuperabili ai fini della progressione della carriera, come risulta anche dai nostri cedolini, da gennaio 2011.
I soldi avuti nella busta paga a seguito del mancato riconoscimento degli scatti per il 2010, così come quelli per il 2011, - se saranno trovati dal Miur (visto che la Corte dei conti nel mese di novembre ha certificato l’inconsistenza del fondo dei tagli) - sono da considerare come un gettone che non è valido per legge (né lo potrà essere anche quando migliorerà la situazione economica ) ai fini della posizione contributiva (avanzamento di carriera, maggiore pensione), perché gli anni di servizio prestati tra il 2010 e il 2013 non possono essere calcolati come anzianità.
Non è un caso se il decreto interministeriale (Gelmini, Tremonti, Brunetta) n. 3 del 14 gennaio 2011 conferma quanto sopra detto, dopo che con un clic, nel cedolino unico del gennaio 2011 di tutti i dipendenti della scuola, è stata spostata d’ufficio di due anni la data in cui si sarebbe maturato lo scatto di anzianità come riportata nel cedolino di dicembre 2010. Addirittura, dal MEF avvertivano che il personale soprannumerario – non idoneo che doveva andare obbligatoriamente, in anticipo, in pensione in base a una certa anzianità di servizio, non poteva più andarci se considerava l’anno prestato nell’a. s. 2010-2011.
Ma i sindacati, invece di proclamare uno sciopero o informare i lavoratori, continuano a perseguire la politica del panem et circenses perché due euro in più nel portafoglio, prima del voto per le elezioni RSU non si negano a nessuno, anche se non varranno per la progressione di carriera e per la pensione. Questi sindacati, poi, nascondono chiaramente che essi stessi hanno firmato un’intesa, con il Governo, il 4 febbraio 2011, tradotta in atto di indirizzo all’ARAN pochi giorno dopo, il 17 febbraio, che cancella dal 2014 gli stessi scatti di anzianità per tutti i lavoratori della scuola, in ragione dell’adozione del principio meritocratico voluto dal decreto legislativo 150/09 (Brunetta), emanato con la loro complicità, visto che lo stesso decreto ne ha prorogato la rappresentatività negli ultimi tre anni, impedendo lo regolare svolgimento delle elezioni RSU.
Se avessero ragione loro e se fossero trovate le risorse anche per il 2011, ci si aspetterebbe subito, insieme ai soldi (dati per il biennio), anche un nuovo clic che riporti l’anzianità nel cedolino attuale al biennio registrato nel cedolino del 2010. Ma questo non sarà possibile, perché la legge parla di anni di servizio non recuperabili, la prova che questi soldi te li poteva anche il primo che passa per la strada, ma non per questo tu li puoi far valere per la progressione di carriera o la pensione. Per questa ragione, subito dopo l’adozione della legge 122/2010, abbiamo deciso di ricorrere al giudice del lavoro: il contratto non può essere bloccato, né gli scatti come gli articoli 36 e 39 della Costituzione prescrivono. L’Italia è una repubblica democratica ancora fondata sul lavoro, articolo 1. Il lavoro è sacro e connaturato con la natura dell’uomo. Vogliamo il rispetto del diritto, non l’elemosina. Se vuoi pre-aderire ai ricorsi, ancora è possibile scrivendo a r.stipendio@anief.net
Se vuoi mandare a casa, invece, questi sindacalisti, basta candidarti per la lista Anief nella tua scuola o trovare un candidato entro l’8 febbraio. Vota la lista Anief nel mese di marzo. Se non trovi la lista Anief non votare questi sindacati per non farti, almeno, prendere più in giro. Scrivi a rsu@anief.net Anief è dalla tua parte.
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Scatti di anzianità: CISL continua una polemica sterile

Messaggiodi edscuola » 3 febbraio 2012, 10:02

Scatti di anzianità: CISL continua una polemica sterile

Anief ricorda l’illegittimità e l’incostituzionalità della norma che blocca la progressione di carriera per gli anni 2010-2013 e ribadisce il valore dell’una tantum dell’assegno percepito. Chiarisce il perché della richiesta di astensione al voto, laddove, non sono state presentate le liste Anief.

Apprendiamo dal comunicato della CISL, increduli, che un atto amministrativo, un decreto, è superiore a una norma di legge (art. 9, c. 23, L. 122/2010), che per stessa ammissione della CISL, ha tolto qualcosa ai lavoratori (gli anni 2010-2013, infatti, sono irrecuperabili ai fini della progressione di carriera).

Apprendiamo, senza parole, anche, che il sindacato auspica da spettatore che qualcuno in Parlamento presenti degli emendamenti per recuperare il mal tolto. L’Anief, in sua assenza, come ha fatto in questi anni, si adopererà in tal senso per sensibilizzare i nostri parlamentari.

Ribadiamo il valore dell’una tantum sui soldi ottenuti per il 2010, fornendo un’interpretazione un po’ diversa sul blocco biennale che è stato prorogato nei cedolini di gennaio per due anni, d’ufficio, con un clic, perché dopo quel biennio si sarebbe maturato un gradino, proprio quando si erano recuperati i soldi per l’anno precedente (non si vedeva, quindi, la necessità). Saremo felici di essere smentiti quando i nostri amici troveranno i soldi anche per il 2011 e otterranno dal MEF il ritorno all’anzianità che dovevamo maturare nel cedolino 2010. Sul biennio e non sul triennio, si ricorda che il mille-proroghe è intervenuto dopo.

Sul pensionamento, l’amministrazione, ha concesso, per usare le parole della CISL, la possibilità di rimanere in servizio al personale con 40 anni di contributi maturati entro il 31 agosto 2012, proprio perché gli anni 2010-2013 non sono valutabili per legge per la progressione di carriera, quindi, gli ha concesso di lavorare due anni in più per avere gli stessi contributi che gli spettavano con due anni di lavoro in meno.

Sui ricorsi, ovviamente, se non si è in grado di sensibilizzare il Parlamento, e si ritiene una norma illegittima o incostituzionale, è ovvio che si proclama almeno uno sciopero o si organizza un ricorso per ottenere giustizia e perché no, dal giudice delle leggi, l’abrogazione della norma. Sul punto, ricordiamo anche l’articolo 1 agli amici della CISL, ma bastano gli articoli 36, 39, oppure spiegare ai lavoratori come un contratto lo si possa non firmare ma non bloccare.

Grazie al punto 5 di cui all’intesa del 4 febbraio 2011 firmata dalla CISL, è stato adottato dal Governo il conseguente atto d’indirizzo all’ARAN, il 17 febbraio 2011, per la firma del nuovo contratto: a partire dal 2014, essendo per legge, bloccato il contratto fino al 2013, si applica la riforma Brunetta che sostituisce l’attuale sistema dell’anzianità retributiva con quello premiale, definendo tre nuove fasce di retribuzione (il 25% non prenderà più l’aumento di stipendio, il 50% prenderà qualcosa in meno del restante 25% che prenderà qualcosa in più, mentre i soldi alle scuole saranno erogati per livello di performance)

Sull’operato della CISL, saranno i lavoratori, se debitamente informati, a scegliere se hanno operato da sindacalisti o meno.

Infine, sulla richiesta dell’Anief di astenersi dal voto RSU nelle scuole dove non sono presenti le sue liste, non si comprende lo sgomento del grande sindacato: a parte che l’astensione è una libera scelta, in assenza di alternative e se siamo in campo è perché vogliamo essere alternativi. Ma poi, saremo felici di confrontarci nelle assemblee sindacali in orario di servizio, come avviene nei comizi pubblici, con gli amici della CISL per discutere di questi problemi e degli altri della scuola; c’è un piccolo problema, la CISL sindacato rappresentativo per il triennio 2006-2009 nel comparto scuola, la cui rappresentatività è stata prorogata grazie al decreto Brunetta per il triennio 2009-2012 per via del rinvio delle elezioni RSU, ha firmato un accordo secondo cui le assemblee in orario di servizio possono essere convocate soltanto da quei sindacati che hanno firmato il precedente contratto in quanto rappresentativi. Quindi, l’Anief non può indire un’assemblea sindacale in orario di servizio per dibattere i problemi della scuola e per avviare la sua campagna elettorale al fine di diventare rappresentativa. Questo comporta necessariamente che l’Anief potrà presentare poche liste e quindi deve necessariamente chiamare ai colleghi a una maggiore attenzione sulle scelte di voto, il cui quorum influisce sul risultato elettorale complessivo ai fini del calcolo della rappresentatività (media del 5% tra deleghe registrate al 31 dicembre, e voti raccolti tra quelli espressi il 5-7 marzo 2012). Pretendere che l’Anief inviti a votare la CISL, a questo punto, avrebbe offeso la nostra intelligenza. Visto che non possiamo parlare ai colleghi in orario di servizio, dentro le scuole, comunque, ringraziamo la CISL per averci dato l’occasione di utilizzare il web per dare la nostra informazione, sperando di non stancare i lettori per sterili polemiche, visto che la categoria sa leggere e scrivere e può studiarsi da sola la normativa richiamata.
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Legge blocco scatti anzianità rimessa a Corte costituzionale

Messaggiodi edscuola » 23 marzo 2012, 8:36

Legge sul blocco scatti di anzianità rimessa alla Corte costituzionale

Attesa per 3.500.000 di dipendenti pubblici. Con un’ordinanza di 48 pagine anche i giudici del Tar Calabria rimettono alla Consulta la legge 122/2010 che blocca gli stipendi, per la violazione di 15 articoli della Costituzione. Confermata la scelta dell’Anief di far ricorrere in tribunale il personale della scuola. Ancora possibile aderire a r.stipendio@anief.net.
Il presidente nazionale dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, aveva definito la legge n. 122/2010 come la più brutta della XVI Legislatura durante i seminari sulla legislazione tenuti nei mesi scorsi in diverse scuole del Paese (il video è scaricabile dal sito www.anief.org), per via della sistematica violazione del diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione, a fondamento della nostra storia repubblicana ma soprattutto della dignità dell’uomo. E ora i giudici gli danno ragione.
Con l’ordinanza n. 89/2012, i giudici amministrativi del Tar Calabria. dopo quelli di Salerno (n. 1162/2011), Palermo (n. 2375/2011), Venezia (n. 1685/2011) e Trento (n. 307/2011) rimettono all’esame della Consulta l’articolo 9, c. 2, il comma 21 primo periodo, il comma 22, primo secondo e terzo periodo, l’articolo 12, comma 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122 per violazione dei seguenti articoli della costituzione: 2, 3, 36, 41, 42, 53, 97 relativamente al buon andamento, alla parità di trattamento, alla giusta retribuzione; 24, 100, 101, 103, 104, 108, 111, 113 per quanto riguarda l’autonomia della magistratura.
La legge era stata impugnata dagli stessi magistrati per le illegittime decurtazioni del trattamento retributivo in riferimento alle differenti anzianità di servizio, al fine di percepire nuovamente lo stipendio integrale. Contestati il blocco della carriera e del meccanismo di adeguamento retributivo nonché di acconti e conguagli come per gli altri dipendenti pubblici relativamente al 2011, la riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori ai 90.000 euro per gli anni 2010-2013, la riduzione dell’indennità giudiziaria del 15%, la mancata applicazione degli scatti di adeguamento economico.
Le ordinanze di remissione alla Corte costituzionale escono proprio mentre i legali dell’Anief stanno concludendo le operazioni di notifica dei ricorsi con cui contestano la non conformità alla Costituzione dei commi 1, 17, 21 e 23 dello stesso articolo 9 della legge 122/2010, che bloccano ai lavoratori del pubblico impiego e a 1.000.000 di dipendenti della scuola i contratti e la progressione di carriera per gli anni 2010-2012 (blocco esteso al 2013 dal successivo mille-proroghe), in vista della sostituzione degli scatti di anzianità con il sistema premiale della riforma Brunetta (Intesa del 17 febbraio 2011), a partire dal 2014.
I motivi delle doglianze del personale della scuola, a parte la violazione dell’art. 39 sul blocco del contratto, sono analoghi a quelli dei magistrati nella parte in cui denunciano il blocco della progressione di carriera: la discriminazione in pejus dei pubblici dipendenti rispetto agli altri cittadini e lavoratori; la disposizione di un prelievo dalla chiara connotazione tributaria che colpisce una sola fascia di cittadini con blocchi stipendiali dall’esito espropriativo perché ledono diritti legati ad aspettative quesite in assenza di compensazioni indennitarie; lo svuotamento della capacità auto-organizzativa della P.A., che non può più esprimersi in riferimento allo stato economico del personale, con pregiudizio del buon andamento, del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia in conformità alle esigenze di interesse pubblico di volta in volta emergenti; la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, che vedeva legate le classi stipendiali alla progressione di carriera, con l’adozione di tagli lineari che attaccano duramente la logica meritocratica.
L’Anief già un anno fa aveva denunciato l’incostituzionalità dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010 perché in contrasto con gli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione, che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro senza alcuna discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il personale docente/ata interessato (iscritto all’ANIEF o che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) può ancora ricorrere: deve scrivere una mail di pre-adesione (non vincolante per il prosieguo del ricorso) a r.stipendio@anief.net indicando nell’oggetto “pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità” e nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, indirizzo della scuola (completo di indicazione di comune, provincia e regione di lavoro), Qualifica (docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto (indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli anni). Successivamente riceverà una mail per la comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al ricorso, secondo istruzioni specifiche.
L’azione giudiziaria dell’Anief si conferma ancora una volta come l’unica possibile per ottenere giustizia rispetto all’arroganza di voler disporre della cosa pubblica senza il dovuto rispetto per le regole fondamentali della nostra convivenza civile e democratica. Il lavoro non è un privilegio ma un dovere etico per ogni cittadino dello Stato italiano. Ogni lavoro deve essere giustamente ed adeguatamente retribuito per il progresso della Nazione. Ogni lavoratore ha diritto ha un contratto. Senza questi pilastri, per il presidente dell’Anief, non è possibile alcuna trattativa di riforma del mercato del lavoro.

Sintesi di alcune motivazioni dedotte dai giudici del Tar Calabria sul tema
Per i giudici, è evidente l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: assoluta illogicità e irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’atto. Palese è la violazione del principio del giusto procedimento, di proporzionalità e progressività dell’imposizione, stante la natura tributaria della norma che prevede un sacrificio economico individuale, attraverso un atto autorativo di carattere ablatorio per integrare la finanza pubblica. La norma colpisce soltanto una categoria di contribuenti per le peculiari qualità soggettive e non di reddito (il fatto di essere lavoratori dipendenti del settore pubblico), introducendo un’imposizione sostanzialmente regressiva e discriminatoria. Non risulta un intervento eccezionale perché avrebbe dovuto operare soltanto interventi straordinari e/o temporanei invece che misure continuative e sostanzialmente stabili, peraltro, non riservate a tutti i contribuenti. La legge “draconiana” ha tradito il criterio di uniformità nell’identificazione della capacità contributiva, senza tener conto degli altri redditi percepiti dai lavoratori non dipendenti del settore privato, e anche se non avesse un valore tributario ha introdotto, comunque, meccanismi peggiorativi del trattamento retributivo rispetto alla parità di prestazione fornita (intesa come trattamento economico già acquisito alla sfera del pubblico dipendente sub specie di diritto soggettivo), incidendo sullo status economico del lavoratore (aspettative, progettualità, investimenti).
Il legislatore - ricordano i giudici - può modificare in pejus ma non con un regolamento irrazionale che tradisce la sicurezza giuridica, quale elemento fondamentale dello stato di diritto. Questa novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto di lavoro, oltre a scardinare un principio di rilevanza costituzionale, e quindi indeclinabile, della materia lavoristica (la proporzionalità tra prestazione e retribuzione) va a sacrificare la stessa dignità sociale della persona-lavoratore pubblico, che si trova soggetto, senza possibilità di difesa, ad aggressioni patrimoniali sostanzialmente arbitrarie nelle modalità del prelievo, nei tempi del medesimo, nelle soglie stipendiali, e nello stesso presupposto; e ciò perché a determinarlo è lo stesso soggetto (Stato) che opera il prelievo, avvalendosi della forza congiunta e soverchiante derivante dall’essere ad un tempo datore di lavoro e Legislatore, senza che il destinatario del sacrificio possa essere considerato responsabile della crisi cui è chiamato a far fronte, derivando quest’ultima da fattori di squilibrio che sono ascrivibili a responsabilità dello stesso organo che dispone il prelievo. La norma, inoltre, ha una natura sostanzialmente espropriativa perché dispone nei confronti dei dipendenti pubblici una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti quesiti, senza alcuna indennità o indennizzo. Sottopone a prelievo una categoria di sicura tassabilità per via della garanzia della ritenuta alla fonte, a fronte dell’incapacità tecnica – politica di perseguire l’evasione fiscale, con conseguente vantaggio di fatto per i redditi non derivanti da lavoro dipendente nel settore pubblico. Il soggetto che impone il tributo nel rappresentare anche il datore di lavoro si riduce per legge il costo del lavoro, e invece di colpire le rendite finanziarie – catastali o ridurre le spese clientelari di particolare diffusione nel settore delle autonomie regionali e locali, si concentra su un’unica fascia di lavoratori, colpevoli di possedere la qualità di pubblici impiegati e di avere redditi facilmente accertabili ed ancora più facilmente attaccabili.
La stessa motivazione della crisi economica è inadeguata a spiegare la ratio dei tagli; anzi, si corrobora - per i magistrati amministrativi - il fondato sospetto che il Governo abbia disegnato un meccanismo propedeutico non già al ripristino dell’indennità ma al suo integrale azzeramento nel periodo successivo al triennio, cosicché una misura ammantata di carattere contingente, calata in un decreto-legge e collegata ad esigenze di stabilizzazione finanziaria apparentemente transeunti, potrebbe in realtà sottendere un intendimento di stabilizzazione e di innovazione strutturale del sistema retributivo. E a dimostrazione come la scelta politica non possa essere condizionata dall’eccezionalità della situazione economica internazionale, la stessa corte di giustizia UE ha annullato con una sentenza (C-40/10) le disposizioni del regolamento 1296/2009 del Consiglio che avevano ridotto l’adeguamento automatico annuale al costo della vita degli stipendi dei funzionari, abbattendolo dal 3,7% all’1,85%.
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Scatti di anzianità

Messaggiodi edscuola » 26 marzo 2012, 20:24

Scatti di anzianità: ancora una volta la Cisl si sbaglia. Ha ragione l’Anief

La norma è illegittima, ma in campagna RSU, il sindacato di Scrima aveva accusato i sindacalisti dell’Anief di spacciarsi per campioni del diritto. Ora i giudici di cinque Tar regionali con ordinanze separate sostengono le stesse denunce e rimettono alla corte costituzionale la legge 122/2010 blocca-carriera per violazione dell’articolo 36 e di altri 14 articoli della Costituzione.
Forse dovremmo insegnare cittadinanza e costituzione anche ai nostri colleghi sindacalisti; in questo modo, potremmo abituarli a interpretare le norme prima della firma degli accordi, nel rispetto del diritto al lavoro. Ma basta aver giudizio e culto della giustizia. La migliore risposta a quest’attacco all’Anief, travestito da inqualificabile manifestazione d’arroganza, viene proprio dai giudici amministrativi, gli unici ancora attenti alle aspettative, alle prerogative e alle conquiste che hanno ottenuto in cinquant’anni di storia democratica repubblicana. Meditate colleghi se ricevere l’una tantum nello stipendio anche per il 2011 per gli anni bloccati o lo scatto di anzianità che vi spetta ai fini retributivi e di progressione di carriera, prima che sia definitivamente abolito. Avete ancora tempo per ricorrere, scrivete a r.stipendio@anief.net oppure affidatevi direttamente ai giudici visto che i vostri sindacalisti non si fidano tanto …
La risposta della Cisl ai precedenti comunicati dell’Anief
“E poi ci sono i professionisti del contenzioso, convinti che gli scatti non possano essere bloccati, “come gli articoli 36 e 39 della Costituzione prescrivono”. Testuale. A questi Campioni del Diritto i lavoratori dovrebbero consegnare i propri destini, aderendo – ma guarda un po! – ad un apposito ricorso. Splendido esempio di gratuita dedizione al mondo del lavoro e alle sue cause.”
Eloquente passo dell’ordinanza 89/2012 dei giudici del Tar Calabria
“II. 3) Da qui anche la violazione dell’art. 2 della Costituzione: la novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto di lavoro, realizzata dal D.L. 78/2010, oltre a tradursi nel grave scardinamento di un principio di rilevanza costituzionale, e quindi indeclinabile, della materia lavoristica (la proporzionalità tra prestazione e retribuzione ex art. 36 Cost.), va in fondo a sacrificare la stessa dignità sociale della persona-lavoratore pubblico, che si trova soggetto, senza possibilità di difesa, ad aggressioni patrimoniali sostanzialmente arbitrarie non solo nelle modalità del prelievo, nei tempi del medesimo e nelle soglie stipendiali cui attingere, ma nello stesso presupposto (il presentarsi di pretese esigenze finanziarie); e ciò perché a determinarlo è lo stesso soggetto (Stato) che opera il prelievo, avvalendosi della forza congiunta e soverchiante derivante dall’essere ad un tempo datore di lavoro e Legislatore, e senza che il destinatario del sacrificio possa essere considerato direttamente o indirettamente responsabile della crisi finanziaria e di cassa cui è chiamato a far fronte, derivando quest’ultima da fattori di squilibrio che sono ascrivibili a responsabilità (quantomeno politica) dello stesso organo che dispone il prelievo (esecutivo nelle vesti di legislatore; sul punto vedasi meglio infra).”
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