Il CdS rimanda al merito del Tar-Lazio gli altri ricorsi ANIEF contro la cristallizzazione delle graduatorie. Richiesta una trattazione urgente e congiunta.
IL CONSIGLIO DI STATO NON HA REPLICATO LA PRIMA ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PER LO SPOSTAMENTO DEI PUNTEGGI DA UNA GRADUATORIA ALL’ALTRA (Ordinanza n° 260 del 15 Gennaio).
SARÀ CHIESTA LA TRATTAZIONE URGENTE DEI RICORSI ANCORA PENDENTI INNANZI AL TAR LAZIO, ALLO SCOPO DI OTTENERE – AL PIÙ PRESTO – UNA SENTENZA CHE RISPECCHI IL CONTENUTO DELLA RECENTE VITTORIOSA ORDINANZA N° 260.
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Il Consiglio Di Stato, con ordinanze n° 428, 429 e 430 del 2008, ha inaspettatamente respinto i ricorsi in appello proposti dall’ANIEF per lo spostamento del punteggio di servizio e del bonus di 24 punti e per la valutazione del servizio svolto durante i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
I Giudici, questa volta, non sono entrati nel merito della controversia ma si sono limitati a sostenere l’inesistenza del grave ed irreparabile pregiudizio che giustifica l’emanazione di una ordinanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Secondo il CDS, infatti, “non risulta provata la mancata attuale prestazione di qualsivoglia tipo di servizio ai fini della ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile”. In altri termini, per i Giudici, occorreva provare, per l’emanazione dell’ordinanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, lo stato di disoccupazione di tutti i ricorrenti!
I Giudici hanno, inoltre, sostenuto che occorreva impugnare tutte le graduatorie provinciali, non considerando che l’ordinanza appellata era stata emessa su un ricorso avverso un provvedimento di carattere generale.
Occorre, comunque, precisare che con tali decisioni il Consiglio di Stato non si è espresso negativamente sul merito dei nostri ricorsi ma solo ed esclusivamente sulla fase c.d. cautelare, ossia quella fase in cui vengono emanati provvedimenti provvisori ed urgenti, sul presupposto del grave ed irreparabile danno, in attesa della decisione definitiva con sentenza.
Per quanto riguarda il merito dei ricorsi appare ragionevole esprimere un cauto ottimismo.
Non bisogna, infatti, dimenticare che il 15 Gennaio 2008, con ordinanza n° 260, resa su analoga materia oggi oggetto delle decisioni negative, i Giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato hanno accolto la tesi degli avvocati Walter Miceli e Rosario Tarsia, ribadita più volte dall’ANIEF, secondo cui esiste un generale principio dispositivo che riconosce ai docenti la possibilità di modificare le scelte già compiute circa la graduatoria ove far valere i punteggi già dichiarati.
Certo, molti lettori si chiederanno come possa aver potuto il CDS cambiare opinione nell’arco di quindici giorni.
In realtà, i Giudici non hanno affatto cambiato opinione rispetto al merito della vicenda (cioè la cristallizzazione o meno delle scelte e delle posizioni di coloro che sono inseriti in graduatoria) ma hanno considerato un nuovo aspetto estraneo al merito ed attinente soltanto alla fase cautelare, e cioè la sussistenza del grave ed irreparabile danno rappresentato dallo stato di disoccupazione dei ricorrenti.
Occorre, nondimeno, ricordare che la presunta insussistenza del grave ed irreparabile danno può essere un elemento ostativo dell’accoglimento del ricorso soltanto nella c.d. fase cautelare, mentre –nella successiva decisione di merito con sentenza – verranno in discussione soltanto i profili riguardanti il fondamento del ricorso, profili già valutati positivamente con l’ordinanza di accoglimento n° 260 del 15 Gennaio 2008.
Proprio invocando tale importante precedente, i nostri avvocati potranno chiedere la trattazione urgente dei ricorsi pendenti innanzi al Tar Lazio, allo scopo di ottenere - prima della prossima stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato – una sentenza che, rispecchiando il contenuto dell’ordinanza n° 260, confermi il generale principio dispositivo che riconosce ai docenti la possibilità di modificare le scelte già compiute circa la graduatoria ove far valere i punteggi già dichiarati.
In tal senso, l’ANIEF reputa assolutamente opportuna la decisione, assunta qualche mese addietro, di proseguire l’azione giudiziaria innanzi al Consiglio di Stato.
Il precedente positivo dell’ordinanza n° 260, infatti, rende plausibile la richiesta di trattazione urgente dei ricorsi pendenti in primo grado innanzi al TAR, scongiurando così il rischio che la relativa decisione possa esser rinviata sine die.
3 febbraio 2008