ANIEF: Emendamenti al DL Semplificazioni

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Emendamenti al DL Semplificazioni

Messaggiodi edscuola » 24 febbraio 2012, 20:39

Parlamento: Anief presenta 10 emendamenti al D. L. n. 5/12 su semplificazione e sviluppo

Alla I e X Commissione della Camera su stabilizzazione dei precari, proroga dei termini per impugnare i licenziamenti, contenzioso, mobilità per neo-assunti, inserimento in GaE, abolizione Enam, pensioni al 31 agosto, Invalsi facoltativo, abolizione licenziamento personale in esubero, sblocco degli scatti di stipendio.

Sono scaduti, oggi alle 12, i termini per presentare nelle commissioni referenti Affari Costituzionali e Attività produttive della Camera dei Deputati, gli emendamenti al decreto legge sulle semplificazioni e sviluppo che reca norme per l’introduzione obbligatoria dell’Invalsi nelle scuole e autorizza contratti d’insegnamento gratuito presso le università.

Anief ha inviato ai Presidenti e ai Deputati delle commissioni referenti, una memoria con dieci proposte emendative, incentrate sulla semplificazione e sullo sviluppo, volte ad abrogare le norme che

- violano la direttiva comunitaria 1999/70/CE in tema di stabilizzazione dei precari della scuola con 36 mesi di servizio,
- fissano come termine il 29 febbraio 2012 per impugnare i contratti scaduti, illegittimamente firmati dal datore di lavoro (supplenze al 30 giugno, mancata stabilizzazione),
- cancellano i docenti di ruolo dalle GaE, pur in possesso di diverse abilitazioni, e vietano la mobilità triennale ai neo-assunti, costretti se in esubero a cambiare lavoro,
- bloccano la progressione di carriera per il personale di ruolo che ha beneficiato delle risorse trovate per il 2010,
- non consentono di andare in pensione con il vecchio sistema ai colleghi che maturano i diritti entro il 31 agosto 2012 o al 31 dicembre 2013 come concesso ai soli lavoratori privati,
- obbligano al pagamento della trattenuta obbligatoria per un ente, l’Enam, soppresso,
- impongono la cassa-integrazione e il licenziamento al personale neo-immesso in ruolo in esubero, soprannumerario, anche nel caso di accorpamenti tra scuole,
- obbligano le scuole a somministrare le prove Invalsi senza alcuna attenzione al progetto d’istituto, violandone l’autonomia,
- cancellano la figura del ricercatore, senza arruolare giovani leve,
- escludono dei docenti abilitati dall’inserimento delle graduatorie ad esaurimento,
- alimentano confusione sulla giurisdizione relativa all’assunzione dei precari della scuola, intervenendo sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento.
L’Anief si dimostra, ancora una volta, dopo le modifiche apportate al decreto-legge “Mille proroghe”, come l’unico sindacato attento all’attività del legislatore, sereno custode della carta costituzionale e partecipe attivo alla tutela dei diritti del personale della scuola autonoma.

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 4940

 

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione

e di sviluppo

 

assegnato in I-X Commissione

 

Memoria ANIEF con possibili proposte emendative

 

EMENDAMENTO

Introdurre all’art. 18, il comma 4 (semplificazione in materia di assunzioni e licenziamenti)

4. Il termine per l’impugnazione dei licenziamenti previsti dal comma 1bis dell’articolo 32 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, introdotto dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.
Motivazione
La norma intende dilazionare il tempo al lavoratore che intende impugnare i licenziamenti passati, considerato l’intervento retroattivo della norma disposta dal Collegato al Lavoro.
EMENDAMENTO

Introdurre L’art. 46-bis (semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente)

1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, la risoluzione delle eventuali controversie legate alle assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferendo una procedura concorsuale. è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. E’ abrogato il comma 4-quater dell’art. 1 della legge 167/2009.
 

Motivazione

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, abrogando l’univa disposizione che interviene su un punto della tabella di valutazione dei titoli che era stata disciplinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), ai sensi della lettera c), c. 605 della L. 296/06, riportando il precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

EMENDAMENTO

Introdurre L’art. 46-ter (semplificazioni in materia di mobilità del personale scolastico)

1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono abrogati il comma 21 dell’art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell’art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2012, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle graduatorie ad esaurimento.
 

Motivazione

La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tendono a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. Le disposizioni introdotte mirano a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità triennale per i neo-assunti e della riassunzione per scorrimento di graduatoria su altre classi di concorso per il personale già assunto.

EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 46-quater (semplificazioni in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento)

1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di accesso e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera c), comma 605 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, possono iscriversi nella fascia aggiuntiva tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria negli a. a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. All’atto dell’emanazione del decreto che discipline le domande di aggiornamento per il triennio 2014-2016, i docenti in possesso di abilitazione inseriti nella fascia aggiuntiva sono inseriti a pieno  titolo, con il rispettivo punteggio, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nella provincia scelta.
 

Motivazione

La recente proroga riguardante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato presso le Accademie, i Conservatori e le Università italiane negli a. a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ha introdotto una fascia aggiuntiva che è stata in passato dichiarata incostituzionale, senza prevedere l’estensione della norma agli altri studenti iscritti negli stessi anni allo stesso corso universitario come già previsto dalla stessa lettera c), c. 605, della legge 296/2006, o agli altri docenti in possesso di un’abilitazione, o precedentemente inseriti ai sensi del c. 1, art. 1bis della legge 143/2004. L’introduzione della disposizione riporta la materia al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 46-quinquies (semplificazione in materia di previdenza ed assistenza)

1. Al fine di semplificare le attività di assistenza e di previdenza per il personale scolastico, al precedente ordinamento sono apportate le seguenti modifiche
a) All’articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo
“Conseguentemente è abrogata la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a. s. 2011-2012”.

b) All’articolo 24, comma 15-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo
“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale del comparto scuola”

c) All’articolo 24, comma 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi», aggiungere: «per il personale della  
scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e»

Motivazione

La recente soppressione dell’ENAM e l’accorpamento dell’INPDAP all’INPS rendono necessaria lo sblocco della trattenuta sullo stipendio forzatamente attivata sui cedolini del personale della scuola dell’infanzia e primaria. Le recenti norme sul sistema previdenziale non hanno tenuto conto della peculiare posizione del personale scolastico che matura l’anno di servizio al 31 agosto 2012, piuttosto che al 31 dicembre 2011. La norma intende garantire al personale docente e ata la stessa parità di trattamento con i lavoratori privati, considerata anche la peculiare disciplina della cessazione del servizio previsto dall’art. 509 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

EMENDAMENTO

All’articolo 50, sostituire il comma 2 con il seguente comma:
 

“2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta - all’interno delle batterie dei quesiti predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti.”

Motivazione

La norma sull’autonomia scolastica prevede che all’interno del collegio docenti siano programmate tutte le attività da definire nel POF, anche quelli attinenti la valutazione che non prescindere dall’identità dell’istituto e dai suoi rapporto con il territorio. Tutto il nostro recente impianto educativo si fonda sulla carta d’identità dell’istituto e dello studente, che, quindi, devono essere prese in considerazione, anche nella somministrazione dei test Invalsi, in coerenza con la volontà espressa dalla comunità educante.

EMENDAMENTO 

Introdurre l’art. 53-bis (misure per un razionale utilizzo del personale in esubero della scuola)
 
1. All’art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’ art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.”
 

Motivazione

La recente approvazione delle norme per la mobilità forzata nel pubblico impiego non tengono conto della peculiare situazione che riguarda il personale scolastico, come disciplinata dalla contrattazione, viste le specifiche funzioni svolte, in deroga a quanto previsto già dal decreto legislativo Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). La nuova disposizione intende salvaguardare la specifica funzione rivestita dal personale della scuola.

EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 53-ter (misure per l’assunzione del personale scolastico)
1. All’art. 9, c. 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere la parola “anche” e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso"  fino alle parole "presente decreto".
 
Motivazione
 
Si scioglie un dubbio interpretativo che sorge dal contrasto tra quanto disposto al comma 17 circa le assunzioni su tutti posti vacanti e disponibili e quanto dal presente comma che vieta la stabilizzazione sugli stessi posti oltre che su quelli momentaneamente scoperti, come ha avuto modo di suggerire la stessa V e VI Commissione al Governo in sede referente: “di ricorrere annualmente all'utilizzo di quote di personale per esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.” Peraltro, si evita il contrasto con quanto disposto dall’art. 49 della legge 133/2008 che ha novellato l’articolo 36 del d.lgs. 165/01 nel modo seguente, al comma 1: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”. Le supplenze su posto vacante e disponibile, a differenza di quelle temporanee, servono per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica. D’altronde, così, si cessa il contenzioso attivato (8.000 cause) presso il giudice del lavoro per la disapplicazione della normativa interna contrastante la direttiva comunitaria 1999/70/CE. Infine, si ricorda come la stabilizzazione del personale precario sia a costo zero per le casse dello Stato, essendo stati bloccati per il personale di ruolo gli scatti di anzianità per il quadriennio 2010-2014 ai sensi dell’articolo 9, comma 23 della legge 122/2010 e successive modifiche.
 
EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 53-quater (misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all' articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133)
1.  All’art. 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo periodo “.E' fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.” con il seguente “L’anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall’art. 8, comma 14.”
Motivazione
 
Si scioglie un dubbio interpretativo che sorge dal contrasto tra quanto disposto dal comma 14, articolo 8 che ha già trovato applicazione nella destinazione delle risorse economiche per l’anno 2010 e quanto previsto dalla norma che, comunque, sembra non voler annoverare tali risorse ai fini della progressione di carriera e dei contributi previdenziali.
 
EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 54-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)

1. Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:
 
Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)
 
“1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata”
 
Motivazione
 
In considerazione del blocco dei concorsi e dell’avvio stentato della riforma, visto anche il carico didattico riservato nei corsi di laurea ai ricercatori, si ritiene necessario dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività. L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente. Si intende consentire alle Università la chiamata diretta anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti nella Carta Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.
Ultima modifica di edscuola il 4 marzo 2012, 11:24, modificato 1 volta in totale.
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Anief sostiene le manifestazioni dei precari

Messaggiodi edscuola » 25 febbraio 2012, 9:03

inAnief sostiene le manifestazioni dei precari tutta Italia: è soprattutto per loro che oggi abbiamo presentato una serie di proposte emendative al decreto legge sulle semplificazioni e sviluppo. Ad iniziare dall’applicazione nella Scuola della direttiva comunitaria che impone ai datori di lavoro di assumere in ruolo tutti i dipendenti precari con almeno 36 mesi di servizio.


Nelle stesse ore in cui i precari della scuola oggi manifestavano in diverse piazze italiane e a Roma consegnavano le loro giuste rivendicazioni al ministro Profumo, l’Anief presentava una serie di proposte emendative al decreto legge sulle semplificazioni e sviluppo. Tra queste c’era anche quella che prevede la stabilizzazione dei precari, attraverso la richiesta applicare pure nella scuola la direttiva comunitaria 1999/70/CE che impone ai datori di lavoro di assumere in ruolo tutti i dipendenti precari con almeno 36 mesi di servizio.

“Il nostro sindacato – ha detto il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – ha tra i suoi motivi fondanti la tutela dei precari della scuola. Per questo motivo non possiamo che condividere le ragioni che hanno portato oggi tanti lavoratori della scuola a scendere in piazza contro la politica di chi per troppi anni ha abusato della loro professionalità e abnegazione nel formare le nuove generazioni. Senza però mai trovare una soluzione per stabilizzarli”.

“È giunto il momento di dire basta a questa anomalia tutta italiana. Il nostro sindacato ce la sta mettendo tutta: speriamo che altrettanto facciano i parlamentari. Ad iniziare – ha concluso Pacifico – dall’applicazione di quella direttiva comunitaria che già tanti giudici italiani hanno applicato nelle loro sentenze a favore dei precari della scuola”.

Dopo le modifiche apportate al decreto-legge “Mille proroghe”, tra le proposte emendative presentate oggi dall’Anief alla I e X Commissione di Palazzo Chigi vi è la richiesta di superare delle norme inique e anacronistiche. In particolare, l’Anief ha chiesto, oltre all’inclusione del comparto Scuola della direttiva comunitaria 1999/70/CE, anche l’abrogazione della norma che fissa come termine il 29 febbraio 2012 per impugnare i contratti scaduti, illegittimamente firmati dal datore di lavoro (supplenze al 30 giugno, mancata stabilizzazione).

Gli stessi emendamenti indicati agli onorevoli dal giovane sindacato comprendono anche la cancellazione della legge che esclude tutti i docenti abilitati negli ultimi tre anni dall’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. E l’abrogazione di quelle norme che alimentano confusione sulla giurisdizione relativa all’assunzione del personale non di ruolo, intervenendo sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento.

Ancora una volta l’Anief si dimostra dunque il sindacato della scuola più attento all’attività del legislatore, confermandosi sereno custode della carta costituzionale e partecipe attivo alla tutela dei diritti di tutto il personale della scuola, ad iniziare da chi non ha un contratto a tempo indeterminato
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Decreto Semplificazioni: in votazione la prossima settimana

Messaggiodi edscuola » 3 marzo 2012, 20:21

Decreto Semplificazioni: in votazione la prossima settimana, alla Camera, gli emendamenti Anief
 
per aprire una finestra sulle pensioni, abolire la trattenuta ENAM, stabilizzare i precari, tutelare il personale in esubero, inserire i neo-abilitati, sbloccare gli scatti stipendiali, assumere i ricercatori universitari, consentire l’accesso al TFA degli abilitati.  
 
Ancora una volta, l’Anief si dimostra come l’unica organizzazione sindacale, in grado di interpretare la correttamente la normativa e di dialogare con le istituzioni, in sede di emanazione dei provvedimenti legislativi, per introdurre norme a favore del personale docente e ata della scuola. Tutti gli emendamenti richiesti dall’Anief sono stati presentati da Grande Sud, su intervento dall’on. Fallica, mentre quello sul TFA è stato presentato da Futuro e Libertà su richiesta del Conitp.
 
Gli emendamenti proposti dall’ANIEF ai membri della I e della X Commissione della Camera dei Deputati, in sede di conversione del Decreto Legge n. 5 “Semplificazione e Sviluppo”, saranno votati la prossima settimana e riguardano:
 
46.0.12
* L’abolizione della trattenuta obbligatoria intestata all’ENAM, per il personale della scuola dell’infanzia, materna, elementare, in quanto ente soppresso. Dopo che l’ANIEF, nei mesi scorsi, aveva messo a disposizione un modellino per revocare l’ingiusto obolo, anche la Uil recentemente ha denunciato l’illegittimità della trattenuta, mentre la Cisl ne ha difeso l’esistenza.
* L’estensione dal 31 dicembre al 31 agosto dei termini per andare in pensione con le vecchie regole, per il personale della scuola che matura i requisiti a quella data, e l’estensione della finestra di due anni ai lavoratori della scuola, già concessa ai privati, per andare in pensione con le vecchie regole entro il 2013. Dopo che l’ANIEF aveva suggerito due mesi fa gli stessi emendamenti al decreto legge mille-proroghe ottenendo un impegno del Governo a varare la norma nel primo provvedimento utile, anche i sindacati confederali si sono mossi con una manifestazione di piazza, mentre la GILDA ha proclamato uno sciopero lo stesso giorno dell’ANIEF (3 marzo) che ha annunciato di voler ricorrere in tribunale, presto seguita dalla stessa CGIL-FLC e CISL.
 
46.0.15
* La competenza del giudice amministrativo sulla tabella di valutazione delle graduatorie ad esaurimento, per evitare la parcellizzazione del contenzioso nelle trecento corti territoriali del lavoro, più costosa e dagli esiti possibilmente non univoci, che si verrebbe a creare rispetto ai ricorsi collettivi al Tar Lazio, aventi validità su tutto il territorio nazionale. L’ANIEF in questo mondo intende tutelare i precari della scuola e semplificare i processi, visto anche la recente tassa del contributo unificato per ricorrere. La giurisdizione del giudice ordinario era stata decisa dalla Cassazione su intervento ad opponendum della Gilda al Tar Lazio.
* L’eliminazione dell’articolo di legge che vieta il trasferimento del punteggio all’atto di aggiornamento delle graduatorie, essendo la tabella delegificata.
 
46.0.13
* L’inserimento di tutti i docenti in possesso di abilitazione nelle Gae, l’iscrizione con riserva degli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria entro l’a. a. 2010-2011, il collocamento in terza fascia di tutti i nuovi inseriti abilitati all’atto dell’aggiornamento del 2014, per rafforzare e recepire l’impegno assunto dal Governo e richiesto dall’ANIEF, durante l’approvazione dell’ultimo decreto legge mille-proroghe.
 
50.2
* La somministrazione facoltativa e non obbligatoria delle prove INVALSI, con una aderenza alla realtà dell’istituto e dell’utenza, nel rispetto della scuola autonoma. L’ANIEF vuole evitare che questo strumento possa essere utilizzato per valutare dal 2014 il merito degli insegnanti e il livello di performance di ogni istituto (progetti Valorizza e Vales) ai fini dell’attribuzione rispettivamente degli aumenti di stipendio sostitutivi degli scatti di anzianità e dei contributi per il funzionamento ordinario, oggi assegnato per numero di utenti.
 
53.0.1
* La valutazione dei contributi una-tantum ricevuti nel 2010 e di quelli che potrebbero essere assegnati nell’aprile 2012 per il 2011 (secondo fonte sindacale), come scatti di anzianità ai fini della progressione di carriera, considerato che la legge 122/2010 considera gli anni 2010-2013 non validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e comunque non recuperabili ai fini giuridici ed economici per gli scatti di anzianità. In tal modo, certificate e assegnate le risorse per il biennio 2010-2011, si ritornerebbe alla data di maturazione dello scatto di anzianità prevista nel cedolino del dicembre 2010, e spostata di due anni nel cedolino unico del gennaio 2011. Dopo che l’Anief ha annunciato ricorsi, gli altri sindacati hanno rassicurato i colleghi sull’assegnazione delle risorse ma non sulla valutazione delle stesse ai fini della progressione di carriera che rimane bloccata.
 
53.0.2
* L’applicazione della direttiva comunitaria, in materia di stabilizzazione dei precari con più di 36 mesi di servizio anche non continuativi, nella scuola con  l’eliminazione delle recenti norme illegittime introdotte. Dopo che l’ANIEF ha ottenuto diverse sentenze dei giudici del lavoro con risarcimenti milionari anche la CGIL-FLC ha annunciato ricorsi, mentre la GILDA soltanto ieri ha iniziato una class action.
 
53.0.3
* La previsione di una clausola di salvaguardia che permette la riconversione professionale nella scuola del personale sovrannumerario, al fine di evitare la cassa-integrazione e il licenziamento, dopo due anni, previsti dalla legge 183/2011.
 
54.0.1
* Il ripristino della figura del ricercatore universitario, abolita dalla legge 240/2010, e la progressiva stabilizzazione dei precari della ricerca dalla comprovata attività scientifica.
 
50.2 (Conitp)
* L’acceso al TFA al di fuori del numero programmato per tutto il personale abilitato, al fine di favorire la riconversione professionale ed evitare il licenziamento.
 
Gli emendamenti
 
ART. 46-quater.
(Semplificazione in materia di previdenza ed assistenza).
1. All’articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« , conseguentemente è abrogata la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a.s. 2011-2012 ».
2. All’articolo 24, comma, 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « ad applicarsi », sono aggiunte le seguenti: « per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012. ».
3. All’articolo 24, comma 15-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale del comparto scuola. ».
46. 0. 12. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.
 
ART. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente).
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, la risoluzione delle eventuali controversie legate alle assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferendo una procedura concorsuale è regolata ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. È soppresso il comma 4-quater dell’articolo 1 della legge 167/2009.
46. 0. 15. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.
 
Dopo l’articolo 46-bis aggiungere il seguente:
ART. 46-ter.
(Semplificazioni in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento).
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di accesso e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera c), comma 605 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, possono iscriversi nella fascia aggiuntiva tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea abilitante in scienze della formazione
primaria negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. All’atto dell’emanazione del decreto che discipline le domande di aggiornamento per il triennio 2014-2016, i docenti in possesso di abilitazione inseriti nella fascia aggiuntiva sono inseriti a pieno titolo, con il rispettivo punteggio, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nella provincia scelta.
46. 0. 13. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.
 
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta, all’interno delle batterie dei quesiti predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti.
50. 2. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
 
ART. 53-bis.
(Misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133).
All’articolo 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo
periodo « .E fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14. » con il seguente
« L’anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall’articolo 8, comma 14. »
53. 0. 1. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
 

Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:
ART. 53-bis.
(Misure per l’assunzione del personale scolastico).
All’articolo 9, comma 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere la parola « anche » e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole « In ogni caso » fino alle parole « presente decreto ».
53. 0. 2. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
 
Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:
ART. 53-bis.
(Misure per una maggiore efficienza dell’utilizzo del personale in esubero della scuola).
All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico. »
53. 0. 3. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
 
ART. 54-ter.
(Misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei).
1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca
della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti
presso università o enti di ricerca della  stessa durata), partecipano a un concorso nazionale di idoneità, superato il quale, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici
posseduti. Conseguentemente, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo i della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di
ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso Università o enti di ricerca della stessa durata.
54. 01. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’alcontres, Terranova.
 

ART. 50-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249).
1. È consentita l’ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, senza l’obbligo di sostenere le prove di accesso, ai docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi insegnanti tecnico pratici ed ex diplomati magistrali (scuola dell’infanzia e primaria) privi di abilitazione, ancorché
inseriti in terza fascia di Istituto, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio.
50. 02. Di Biagio, Granata, Barbaro.
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