RUSSO: riconoscimento a fini insegnamento corsi singoli

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RUSSO: riconoscimento a fini insegnamento corsi singoli

Messaggiodi edscuola » 1 febbraio 2012, 10:04

Oggi ho depositato un'interrogazione e ho scritto una lettera al Ministro Profumo per segnalare la necessità di emanare in tempi molto rapidi una circolare esplicativa che sciolga tutti i dubbi interpretativi circa il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento, dei corsi singoli con iscrizione nel 2011/12. Il Dm 11 novembre 2011, con cui si estende il termine ultimo per acquisire i crediti mancanti per l’accesso alle singole classi di concorso, non chiarisce infatti tutti gli interrogativi. Alcune università, tra cui l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli studi di Bergamo, dichiarano di non volersi prendere la responsabilità di una interpretazione del dm 11 novembre 2011, data la sua ambiguità, e quindi, di fatto, non riconoscono la validità dei crediti acquisiti tramite corsi singoli post a.a.2010/2011. E'urgente predisporre un intervento che sciolga l’angoscia che attanaglia migliaia aspiranti insegnanti. In questo senso il mio auspicio è che la nota possa essere emanata prima dei bandi per il tfa, altrimenti tutti i sacrifici dei laureati per colmare il debito di crediti sarebbero vani.

Tonino Russo
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Lettera al Ministro

Messaggiodi edscuola » 1 febbraio 2012, 10:05

AL MINISTRO Prof. FRANCESCO PROFUMO

Roma, 31 gennaio 2012

Egregio Ministro,
il giorno 28 ottobre 2011 ho presentato presso gli uffici dell'ex Ministro
Gelmini un' interrogazione sul mancato riconoscimento, ai fini dell’insegnamento, dei
corsi singoli con iscrizione nel 2011/12 per mettersi in regola rispetto ai requisiti
richiesti dal DM 22/05 o dal DM 39/98. Chiedevo che fosse trovata una rapida
soluzione a questa urgenza predisponendo un intervento che sciogliesse l’angoscia
che attanaglia migliaia aspiranti insegnanti attualmente discriminati.
Nei giorni successivi al deposito dell'interrogazione è stato emanato il Dm 11
novembre 2011 con cui si estende il termine ultimo per acquisire i crediti mancanti
per l’accesso alle singole classi di concorso. Tuttavia, alcune università, tra cui
l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli studi di Bergamo, dichiarano di
non volersi prendere la responsabilità di una interpretazione del dm 11 novembre
2011, data la sua ambiguità, e quindi, di fatto, non riconoscono la validità dei crediti
acquisiti tramite corsi singoli post a.a.2010/2011.
In tal senso, ho predisposto un’interrogazione urgente che ho depositato nella
giornata di oggi presso il sindacato ispettivo della Camera dei Deputati.
Credo sia assolutamente necessario emanare al più presto una circolare
esplicativa al riguardo affinché vengano sciolti tutti i dubbi interpretativi. L'auspicio è
che tale nota possa essere emanata prima dei bandi per il tfa, altrimenti tutti i sacrifici
dei laureati per colmare il debito di crediti sarebbero vani.
Certo della sua attenzione, Le porgo cordiali saluti.
Tonino Russo
________________________
On.le Antonino Russo
Gruppo parlamentare Partito Democratico
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Interrogazione parlamentare

Messaggiodi edscuola » 1 febbraio 2012, 10:05

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per sapere:
-premesso che
il dm11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2011, sull’accesso ai
TFA per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado ha posto
fine all’interpretazione restrittiva del dm 249/10, che aveva posto all’a.a. 2010/11 il termine ultimo
per acquisire i crediti mancanti per l’accesso alle singole classi di concorso;
il dm 249/2010 indicava, infatti, che avrebbero conseguito l’abilitazione coloro che erano in
possesso dei requisiti richiesti o "coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al
conseguimento dei titoli di cui alla lettera a)."
dati i tempi lunghi trascorsi per rendere fattibile il percorso di accesso ai corsi, il dm 11 novembre
2011 estende tale limite alla data di scadenza delle iscrizioni alle prove di accesso;
il comma 1 art. 4 prevede infatti:
"4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono altresi’ essere in possesso alla data di
scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto di cui al successivo comma 7, degli esami o dei crediti
formativi universitari che danno titolo all’insegnamento nelle rispettive classi di concorso."
tuttavia, si segnala come alcune università, tra cui l’Università degli Studi di Milano e l’Università
degli studi di Bergamo, dichiarino di non volersi prendere la responsabilità di una interpretazione
del dm 11 novembre 2011, data la sua ambiguità, e quindi, di fatto, non riconoscano la validità dei
crediti acquisiti tramite corsi singoli post a.a.2010/2011
Se non ritenga opportuno diramare una circolare esplicativa volta a chiarire e dissipare ogni dubbio
che, potenzialmente, potrebbe dar adito a contenziosi.

Tonino Russo
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