Graduatorie ad esaurimento: una storia in divenire da dieci anni.
Anief risponde ai diversi interventi suscitati dall’approvazione dell’emendamento al mille-proroghe che inserisce i docenti iscritti ai corsi universitari abilitanti (2008-2009/2010-2011), ricordando come si sono formate le graduatorie permanenti nel 2002 e trasformate fino al 2012.
La legge 124/99 ha previsto un doppio canale di reclutamento, uno riservato agli idonei dell’ultimo concorso a cattedra da inserire in una graduatorie di merito cristallizzata, e uno riservato ai docenti in possesso di abilitazione all’atto dell’aggiornamento da inserire in una graduatoria permanente dinamica, da aggiornare ogni anno, in base ai punteggi valutati secondo una tabella di valutazione dei titoli, ai fini anche del conferimento della supplenza annuale o al termine delle attività didattiche.
Nel triennio 1999-2001, si abilitano quasi 200.000 docenti, grazie alle abilitazioni conseguite al termine dei corsi riservati, alle idoneità conseguite al concorso a cattedra, all’esame di abilitazione conseguito dagli abilitati del I ciclo SSIS. Con decreto del ministro, si decide si collocare in cinque fasce i docenti in graduatoria, secondo l’anno di conseguimento dell’abilitazione. Il Tar Lazio interviene e dichiara illegittima la divisione in fasce. Viene approvata la legge 333/2001 (interpretazione autentica della legge 124/99) che prevede la divisione in due scaglioni, nel I sono inseriti gli abilitati ante anno 1999 (attuali I-II fascia), nel II gli abilitati post anno 1999 e successivi (attuali III fascia). Il Tar Emilia Romagna solleva questione di legittimità costituzionale per la sostituzione delle cinque fasce in due scaglioni, su richiesta degli ex-inseriti nella prima delle cinque fasce, ma la corte costituzionale con sentenza n. 168 del 2004 respinge il ricorso, ricordando come sia illegittimo inserire in cinque fasce i docenti secondo l’anno di conseguimento dell’abilitazione, piuttosto che secondo il merito del punteggio ottenuto.
Il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti avviene nel febbraio 2002, quando proprio gli abilitati del primo ciclo SSIS protestano e ricorrono al tribunale, invano, per non fare inserire gli abilitati del II ciclo SSIS, vantando il conseguimento in data anteriore dell’abilitazione.
Dal 2003 al 2007, l’ANIEF – onlus, ottiene l’inserimento sistematico nelle graduatorie, indipendentemente dalla data di approvazione del decreto, degli specializzandi dei cicli successivi al II delle SSIS, sebbene non siano mancate le proteste dei docenti abilitati ai cicli precedenti.
La legge 143/2004 trasforma la supplenza annuale da fattore straordinario in fattore sordinario, decidendo di aggiornare le graduatorie permanenti ogni due anni. In questo modo, si dimentica il carattere eccezionale e annuale della supplenza per ergerlo a modalità ordinaria di funzionamento delle scuole.
La legge 296/2006, trasforma le graduatorie da permanenti ad esaurimento con un piano straordinario di 150.000 immissione in ruolo per eliminare la precarietà alla sua radice, ma non cristallizza alcuna posizione in quanto conferma la possibilità di aggiornare il punteggio ogni due anni e di cambiare provincia all’atto dell’aggiornamento. Cristallizzare, infatti, avrebbe significato fotografare le posizione di ogni docente iscritto all’atto dell’approvazione della legge (dicembre 2006) come per la graduatorie di merito (2001) ed attendere il lento esaurimento, cosa che non è avvenuta, tanto che già nell’aggiornamento del 2007 si prevede il trasferimento da una provincia all’altra.
La legge 169/08 acconsente alle richieste dell’ANIEF – onlus (grazie all’approvazione di un emendamento) di inserire nelle graduatorie ad esaurimento, nel rispetto della normativa richiamata, i docenti abilitati iscritti al IX ciclo SSIS, ai corsi abilitanti attivati analogamente presso le Facoltà di Scienze della formazione, le Accademie e i Conservatori nell’a.a. 2007-2008.
Il decreto ministeriale 42/09 vieta il trasferimento all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie per il personale docente già inserito - a cui concede la scelta di ulteriori tre province dove collocarsi in coda, mentre concede ai docenti neo-inseriti la libera scelta della provincia. Anief - Associazione professionale e sindacale ricorre al Tar Lazio per garantire il trasferimento di tutti i docenti inseriti e l’inserimento a pettine.
La legge 167/09 fornisce un’interpretazione autentica della legge 296/06 riguardo al divieto di trasferimento all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e al collocamento in coda, m è dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 41/2011 del giudice delle leggi che accoglie le richieste di annullamento promosse dall’Anief.
La legge 106/11 rende cronica la precarietà nella scuola decidendo di aggiornare le graduatorie ogni tre anni, quando una direttiva comunitaria afferma l’esatto contrario: con tre anni di contratto su posto vacante e disponibile si deve assumere a tempo indeterminato.
Nella conversione presso la Camera dei Deputati del decreto legge 212/11, Anief ottiene l’approvazione di un emendamento che consente l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento anche dei docenti abilitati, iscritti negli a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ai corsi presso le Facoltà di Scienze della formazione, le Accademie e i Conservatori.
Dall’excursus normativo, è evidente che le graduatorie permanenti ancorché trasformate ad esaurimento non hanno perso il loro carattere dinamico, così come è evidente che l’allungamento del periodo di aggiornamento delle stesse graduatorie sia anch’esso un concetto dinamico. Dunque, ne consegue che è legittima la richiesta di chi, pur in possesso da tre anni di un’abilitazione all’insegnamento, a immissioni in ruolo già avvenute, almeno, chieda dal prossimo anno il diritto all’inserimento nella fascia di appartenenza e nella provincia scelta. Ne discende che le graduatorie dovrebbero essere aggiornate ogni anno per assegnare eccezionalmente una supplenza e secondo criteri ispirati al principio meritocratico dove non è l’anno di conseguimento dell’abilitazione ma il punteggio vantato che dà diritto agli accessi ai ruoli. E’ chiaro che se un posto è vacante e disponibile dopo la prima volta dovrebbe essere dato in ruolo e non concesso per un triennio o più in supplenza. Tutto il resto, seppur comprensibile, sfugge alle regole del diritto che hanno orientato ieri come oggi l’azione di chi nell’Anief ha mantenuto una memoria storica degli eventi.