COBAS: Diffida personale docente inidoneo

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COBAS: Diffida personale docente inidoneo

Messaggiodi edscuola » 14 agosto 2011, 8:52

Diffida Individuale all'USR- Nota Esplicativa

A seguito dell'emanazione della Circolare del M.I.U.R Prot. AOODGPER662 Roma 10 agosto2011 , vi rimettiano il testo della diffida come integrata.
Ribadiamo che la diffida non è costruita solo per coloro che usufruiscono della legge 104/92 , ma che il principio giuridico è valido per tutte le situazioni, salvo nel caso in cui l'Amministrazione provi il contrario (per es. la soppressione del luogo di lavoro).
L'amministrazione, peraltro, non solo deve spiegare il motivo della dequalificazione nominale ( ovvero i motivi del passaggio da docente ad Ata in presenza di posto non soppresso), ma anche, nel caso in cui l'inidoneità permanente nel corso del tempo dovesse essere rivista ( il che è sempre possibile), come attuerà il ritorno da Ata a docente.
Dunque, e stante quanto detto, riteniamo che il testo della diffida vada consegnato da tutti/e i/le docenti interessati/e, preferibilmente in data congiunta ( per esempio il 1° settembre) in modo che l'impatto, anche mediatico, sortisca i suoi effetti e non faccia passare sotto silenzio uno dei peggiori attacchi ai danni degli insegnanti e delle insegnanti mai avuto sino ad ora. Un attacco immotivato ( e senza alcun risparmio per lo Stato ) che oggi trasferisce su 'altro ruolo' il personale utilizzato in compiti diversi dall'insegnamento per motivi di salute e che domani-così come già previsto dalla normativa vigente-potrà ben rendere applicativo il licenziamento per tutti/e coloro che divenuti/e sovrannumerari/e e non trovando collocazione, potranno essere licenziati/e.
Riassumendo- le azioni che come Cobas abbiamo intrapreso e che riteniamo necessarie per tutelare i diritti di tutti e tutte i/le Docenti utilizzati in altri compiti sono:
- Invio all'Amministrazione di una diffida a voler procedere nel senso previsto dall'art 19 della Manovra Economica;
- Invio all'ammininistrazione della diffida/domanda individuale con la quale ( in base alla normativa vigente) ogni singolo docente chieda di permanere sul proprio posto;
- Impugnativa di fronte ai Tribunali Competenti degli atti con i quali l'amministrazione predisporrà il trasferimento senza consenso dell'interessato/a;
- Presentazione di mozioni in tutti i collegi per l'istituzione di “ Una Biblioteca in ogni scuola”- "Un progetto per ogni docente utilizzato in altri compiti diversi dall'insegnamento".
Ultima modifica di edscuola il 14 agosto 2011, 8:55, modificato 1 volta in totale.
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Diffida individuale

Messaggiodi edscuola » 14 agosto 2011, 8:53

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE –
di………………………………………………
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE-
di …………………………………………….
(per il tramite della scuola di appartenenza)


Oggetto: diffida a domanda di re-ammissione nei ruoli – art. 19, comma 12, legge 15 luglio 2011, n. 111 (1), di conversione del D.L. n. 98/2011 e Circolare Prot. AOODGPER662 Roma, 10 agosto2011 del M.I.U.R


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il __________________
in servizio presso _____________________________________________________
collocato/a “fuori ruolo” in quanto permanentemente inidoneo/a alla funzione di docente dal _______ proveniente dal ruolo della scuola ___________________________ ed utilizzato in “altre mansioni” nella scuola di attuale servizio

Visto quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 e articolo 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, ovvero lì ove si specifica che:
- articolo 21 comma 1: la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
- articolo 33 comma 6: la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Visto quanto previsto dall'articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti) lì ove specifica che: nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
Visto quanto previsto dall'articolo 42 del Dlgs 9 aprile 81/2008 lì ove specifica che: il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;

rilevato che la Giurisprudenza ha più volto sancito il principio che il potere datoriale di adibire il dipendente a mansioni inferiori (“patto di dequalificazione”) presuppone necessariamente il consenso dell’interessato. La nuova situazione di fatto (inidoneità psicofisica alle mansioni del prestatore di lavoro) consente ai contraenti (datore e prestatore di lavoro) di evitare la fase patologica del contratto di lavoro subordinato e, purché il prestatore sia consenziente permette loro di adeguare la sua prestazione alle nuove (seppur ridotte) effettive capacità lavorative; visto quanto anche definito dalla Circolare del M.I.U.R Prot.AOODGPER662 Roma, 10 agosto2011 lì ove precisa che “ Pertanto, le relative istanze possono essere presentate nel periodo intercorrente dal 14 agosto al 14 settembre 2011. La domanda può essere inoltrata utilizzando il modulo allegato alla presente oppure, indifferentemente, trasmettendola on-line, con modalità web che, per motivi tecnici, sarà resa disponibile, presumibilmente, dal 1° settembre.”

rilevato che i termini devono essere considerati ordinatori, non essendo emerso il carattere perentorio degli stessi,

chiede:

ai sensi delle norme di legge in oggetto, di permanere nella scuola di attuale servizio, di continuare a mantenere il proprio profilo professionale, ed ivi di essere utilizzato sul posto ancora a tutt’oggi disponibile, avvalendosi del diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, nonché del diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e del diritto a non essere trasferito/a in altra sede, senza il suo consenso


diffida
l’Ufficio Scolastico Regionale del ……………………. e per Suo Tramite l’Ufficio Provinciale di……………………. a non applicare le disposizioni come previste dall'articolo 19, comma 12 D.L. 6 luglio 2011 n° 98, dal voler diffondere qualunque indicazione relativamente a date e modalità attraverso le quali il personale “dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti” produca istanza per assumere la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, a definire i criteri applicativi della detta norma, di sospendere i termini per l'invio delle domande per il personale fuori ruolo, e di chiarire i contrasti a livello giuridico e normativo o l'eventuale incompatibilità che emerge tra l'articolo 19 comma 12 del D.L. 6 luglio 2011 n° 98 e l'articolo 10 Legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 42 del Dlgs 9 aprile 81/2008, l'articolo 21 comma 1 e articolo 33 della legge 104/1992 , nel rispetto dell'Articolo 3 della Costituzione e Articolo 14 della CEDU; e rilevato altresì il carattere ordinatorio dei termini ut supra citati, ed essendo tali se non viene presentata la domanda entro quel dato termine ( dal 14 agosto al 14 settembre e non più entro il 16 agosto) ed avendo il lavoratore manifestato la volontà chiara ed espressa di mantenere il proprio profilo professionale, indicando il luogo e la mansione da poter e dover esplicare, e non essendo intervenuta alcuna indicazione ostativa da parte dell'Amministrazione, ovvero non avendo indicato l'avvenuta soppressione del posto di lavoro, del luogo di lavoro, il lavoratore deve continuare ad esercitare la propria prestazione lavorativa così come ha fatto sino a questo momento con la conservazione del proprio profilo professionale, ovvero docente. Ogni atto contrario verrà considerato illegittimo, nullo e/o annullabile ed inefficace e verrà impugnato anche in via cautelare nelle dovute sedi. Si intima altresì l'Amministrazione a non disporre alcun trasferimento d'ufficio e ad non adottare atti volti alla presentazione forzata, salvo libera scelta individuale, di domanda di mobilità intercompartimentale al fine di transitare nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli Enti pubblici non economici e delle Università.




Data _________________

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