SNALS-CONFSAL: Sentenza Corte Europea Diritti Uomo 7.6.11

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SNALS-CONFSAL: Sentenza Corte Europea Diritti Uomo 7.6.11

Messaggiodi edscuola » 19 giugno 2011, 10:51

Roma, 16 giugno 2011
Prot. n. 196/MPN/RB/UL
Alle Segreterie provinciali Confsal
Alle Segreterie Provinciali Snals
Alle Federazioni aderenti
e, p.c. agli Avvocati della rete legale Confsal
Loro indirizzi

Oggetto: AZIONE N. 2 – COMUNICATO.-Sentenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo del 7.6.2011. L’Italia è stata condannata
per aver violato i diritti dei lavoratori ATA emanando una norma
c.d. interpretativa in contrasto con l’Art. 6 CEDU.

Abbiamo appreso con piacere che la Corte Europea si è pronunciata in senso
favorevole, accogliendo il ricorso proposto da alcuni lavoratori ATA che avevano
lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU).
In buona sostanza, è stato accertato dalla Corte che lo Stato italiano – con la c.d.
legge di interpretazione autentica (Legge Finanziaria del 2006) che ha interpretato l’art. 8
della Legge n. 124/1999 nel senso di non riconoscere l’intera anzianità pregressa
maturata presso l’ente di provenienza – ha violato i diritti dei lavoratori Ata,
amministrativi, tecnici e ausiliari.
I giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso di centoventotto dipendenti Ata,
affermando che le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso
di causa in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione Europea, che invece garantisce il
diritto al giusto processo.
Secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la manovra del governo era stata
varata per salvaguardare le casse dello Stato, minacciate dai numerosi ricorsi vinti da
parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
La sentenza diverrà definitiva tra tre mesi, nel frattempo la Corte di Strasburgo ha
invitato le parti a trovare un accordo, piuttosto che stabilire un risarcimento per i
ricorrenti.
Ovviamente, per tutti coloro i cui giudizi di merito sono ancora in corso si consiglia
di depositare copia della citata sentenza della Corte Europea (che Vi sarà inviata tradotta
in italiano essendo per il momento disponibile solo in lingua francese) e di chiedere ai
giudici di disapplicare l’art. 8 della legge n. 124/1999 perché in contrasto con la citata
Convenzione.
Anche i giudizi pendenti dinanzi la Suprema Corte, che erano stati sospesi o
rinviati in attesa della pronuncia della Corte Europea, saranno riattivati e si chiederà
conseguentemente di adeguarsi a detta pronuncia e così accogliere i ricorsi.
Ove per assurdo la Suprema Corte di Cassazione non dovesse conformarsi alla
decisione anzidetta non resterà altro che impugnare la sentenza, entro 6 mesi dal
deposito della stessa, dinanzi la Corte Europea.
L’Ufficio legale centrale, che aveva sempre creduto nella soluzione accolta da
Strasburgo ( ed infatti proprio per questo aveva patrocinato alcuni ricorsi per i lavoratori
ATA ancora pendenti dinanzi la Corte Europea per quali, dopo il precedente favore del
7/6/2011, l’esito positivo è ormai scontato) resta a disposizione per ogni chiarimento si
dovesse rendere necessario.
f.to Il Segretario Generale
(Prof. Marco Paolo NIGI)
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