Prot. n. 13/6 sg.
Lì, 13/06/2011
Oggetto: Il Tribunale di Brindisi conferma nuovamente il diritto a sottoscrivere i contratti fino al 31 agosto invece del 30 giugno sui posti liberi e vacanti e condanna il MIUR, l’ATP e l’ITIS “G. Giorgi” di Brindisi al pagamento delle spese di giudizio pari a 350 euro. Soddisfatto il sindacato SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 2430/2011 del 7/6/2011, riconosce il diritto giuridico ed economico dei mesi di luglio e agosto 2010 ad assistente tecnico, Cosimo Cisternino di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Pietro Gallone del foro di Brindisi, nominato su posto libero e vacante e condanna i resistenti MIUR, l’ATP (ex Provveditorato Studi) e l’ITIS “G. Giorgi” di Brindisi anche al pagamento delle spese di giudizio e onorario liquidate in 350,00 euro.
Il sindacato SAB, con il segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato tutto il contenzioso, compresa la fase conciliativa, dove l’Amministrazione non ha inteso conciliare anche perché, dopo averne richiesto il rinvio, non si è più presentata, non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione, ormai consolidata nel tempo, tranne che per i responsabili dell’amministrazione scolastica di Brindisi citati prima.
Il lavoratore, nominato dal dirigente scolastico dell’ITIS “G. Giorgi” di Brindisi su un posto di assistente tecnico dell’area meccanica, già censito in organico di diritto, libero e vacante dopo i trasferimenti, possedendone titoli e servizio ed inserito nella graduatoria del predetto istituto, si era visto conferire il contratto fino al 30 giugno invece del 31 agosto per come previsto dall’art. 4 comma 11 della legge n. 124/99 e del successivo D.M. n. 430/00 che regolamenta le supplenze del personale scolastico.
A nulla erano valse le rimostranze c/o il dirigente dell’ATP di Brindisi e il tentativo di conciliazione proposto, con delega al SAB, per far desistere l’Amministrazione dalla determinazione assunta, rimostranze suffragate anche da precedente analoga decisione dello stesso Tribunale, sempre a favore del sig. Cosimo Cisternino, seppure in altra istituzione scolastica. Infatti, per lo stesso motivo, l’Amministrazione scolastica, era stata già condannata, con sentenza n. 460/00, al pagamento di 1.400,00 euro. Errare è umano, perseverare è diabolico, tanto è sempre pantalone che paga! Per vedersi riconosciuto un diritto previsto dalla legge e dai regolamenti applicativi per le supplenze annuali sui posti vacanti, si è dovuto produrre nuovo ricorso.
Nel merito della sentenza, il Giudice, oltre a richiamare la predetta normativa, fa propria la giurisprudenza consolidata, ribadendo gli orientamenti dei vari Tribunali anche perché, è priva di pregio la difesa dei convenuti, basata sul mero richiamo a generiche “disposizioni ministeriali” che giustificherebbero la legittimità dell’operato del dirigente scolastico.
Alla luce delle suesposte osservazioni, considerato che al ricorrente non viene contestata la supplenza conferita per coprire un posto vacante, resosi disponibile al 31 dicembre dell’anno precedente quello di conferimento, deve dichiararsi il diritto del Cisternino a vedersi riconosciuti i benefici giuridici ed economici per il bimestre 1 luglio 2010 - 31 agosto 2010 e quindi l’accoglimento integrale del ricorso con ogni conseguenza di legge.
Il SAB stigmatizza l’ulteriore comportamento dell’Amministrazione che, già soccombente, pur avendo avuto la possibilità, in fase conciliativa, di trovare una soluzione a favore del lavoratore che chiedeva solo la differenza retributiva nel profilo di assistente tecnico (quantificabile in poche decina di euro per il predetto bimestre), si presentava una prima volta in conciliazione chiedendo un rinvio per approfondire la questione e dopo, alla nuova convocazione, non si presentava più, facendo così instaurare contenzioso con ricorso in Tribunale e lievitare il danno economico-erariale a oltre 350,00 euro.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB