Scuole: mancano i revisori dei conti e slitta il conto consuntivo
Soldi spesi senza controllo. Alcune OO. SS. chiedono un incontro urgente al ministro Gelmini dopo aver avvallato, però, la direttiva ministeriale che ridefinisce illegittimamente alcuni criteri per la selezione dei controllori dei bilanci delle scuole. Anief pronta a ricorrere.
Tutto nasce con la nota del 12 ottobre scorso a firma del Direttore generale dell’Ufficio VII del Miur, dott. M. Filisetti, per la presentazione delle domande per via informatizzata per far parte dell’elenco per la designazione dei revisori dei conti per il triennio 2011-2013. Dopo che gli aspiranti, spesso quadri dirigenziali dell’amministrazione centrale e periferica del Miur, presentano la domanda esce con il placet di alcune OO. SS., preventivamente consultate, la direttiva n. 102 del 30 dicembre 2010, a firma del ministro Gelmini che ridefinisce a posteriori proprio i criteri di selezione dei candidati, ritardando sine die la pubblicazione dell’elenco dei nuovi 3.000 revisori dei conti.
Risultato pratico: dal 15 febbraio 2011 - data ultima di proroga dei collegi di cui alla legge 444/1994 -, le scuole sono senza i revisori dei conti di nomina del MIUR.
Lo stesso direttore generale ne ha preso atto e ha dovuto emanare il 14 aprile scorso una nuova nota, con prot. n. 2691, che autorizza a postergare al 31 maggio l’approvazione del conto consuntivo da parte di ciascun consiglio di istituto delle 12.000 scuole sparse sul territorio nazionale, che dovrebbe essere corredato proprio dalla relazione di quei revisori di conti, ancor oggi non assegnati alle stesse scuole, mentre la data originariamente prevista fin dal decreto interministeriale del 1 febbraio 2001 era per il 30 aprile di ogni anno.
Con una conseguenza paradossale: incertezza di bilancio per il funzionamento della scuola e momentanea assenza di uno dei due titolari (l’altro revisore è di nomina del MEF, dopo l’approvazione della legge 296/2006) della culpa in vigilando e della segnalazione all’USR di una nomina di un eventuale commissario ad acta in caso di illecito o inopportuno utilizzo dei fondi in dotazione dell’istituzione scolastica.
Se poi si va nel merito della direttiva ministeriale, emanata a procedura selettiva avviata, si scoprono diverse incomprensibili modifiche alla disciplina vigente, che l’Anief ritiene debbano essere immediatamente cassate perché illegittime e facilmente impugnabili nei tribunali:
- l’introduzione del nulla osta (comma 1, articolo 1) che, dopo l’eventuale idoneità ministeriale, subordina la presa di incarico da parte degli aspiranti dipendenti dell’amministrazione pubblica al placet del dirigente responsabile dell’ufficio di appartenenza, qualora compatibile anche con la nuova mole di lavoro in carico allo stesso ufficio, dopo i tagli di settore;
- la mancata riproposizione (comma 1, articolo 1) della distinzione tra profili di cui all’art. 57, c. 5 del decreto interministeriale n. 44 del 2001 (dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti);
- la pubblicazione dei criteri di selezione (comma 3, articolo 1) avvenuta dopo l’apertura della procedura informatizzata;
- la considerazione di conflitti di interesse che esulano dalle mere esigenze di lettura di documenti contabili (articolo 3) che mette fuori gioco tutti i titolari di corsi di formazione o di funzione ispettiva di progetti comunitari nelle istituzioni scolastiche;
- l’inserimento del criterio di servizio nella stessa regione ma non nella stessa provincia, di cui all’articolo 4, che contraddice quanto autorizzato successivamente all’articolo 6 (nomina del revisore di regioni limitrofe), peraltro contraddetto al suo interno nel numero di incarichi (due o quattro?);
- l’adozione da parte dell’Ufficio IX (o VII?) della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio di tutte le determinazioni conseguenti alle segnalazione dei revisori dei conti (articolo 9), e ad oggi demandata ai dirigenti degli uffici scolastici regionali, titolari della nomina del commissario ad acta, su segnalazione dei suddetti revisori.
Anief chiede, pertanto, la riscrittura della direttiva. In sua assenza, promuoverà ricorsi per l’annullamento dell’illegittimo elenco dei revisori dei conti pubblicato in violazione delle norme vigenti.