MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA Ufficio III – Personale della Scuola
MIUR.AOODRVE.UFF.III/439/A26 Venezia, 13 gennaio 2011
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
E,P.C. (…)
OGGETTO:Contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2010/11 –problematiche sorte dopo entrata in vigore decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 (c.d. decreto Brunetta) - Risposte a quesiti
Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti tendenti a conoscere in quali termini le disposizioni contenute nel decreto legislativo citato in oggetto hanno modificato la contrattazione integrativa e, in modo specifico, se è legittimo sottoscrivere il contratto integrativo d’istituto relativo all’a.s. 2010/11 su tutte le materie individuate dall’art. 6 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.
Alcune richieste di chiarimento fanno seguito alla diffida che le organizzazioni sindacali della provincia di Padova hanno inviato in data 20.11.2010 a tutti i Dirigenti scolastici di detta provincia invitandoli a concludere la citata contrattazione, come per i decorsi anni scolastici, su tutte le materie elencate dal predetto art. 6 del CCNL citato.
Ciò in quanto le predette organizzazioni sindacali ritengono che il decreto legislativo 150/2009, per la parte che interessa, non possa trovare applicazione se non dopo il rinnovo dell’attuale contratto nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007.
Nel merito si ritiene utile citare gli articoli ( o parte di essi) del decreto legislativo 150/2009 che, modificando il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, intervengono direttamente sulla materia della contrattazione collettiva , individuandone i limiti.
Art. 34 .
Tale articolo modifica l’art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 sostituendo il comma 2 con il seguente:
“Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9.
Rientrano in particolare nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.
Art. 54, comma 1
L’articolo citato modifica l’art. 40 del d.lvo 165/2001 individuando , al comma 1, le materie relative alle relazioni sindacali:
“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.
Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti l’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale …(omissis)….”
Art. 54, comma 3-quinquies
Il predetto comma contiene, tra le altre, le seguenti indicazioni :
“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dai contratti nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale …..(omissis).
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge , le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del codice civile….Omissis…
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009”(dlgs 150/2009, entrato in vigore il 15 novembre 2009).
Art. 65 (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti)
Tale articolo dispone testualmente quanto segue.
“1. Entro il 31 dicembre 2010 le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 novembre 2009) alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente , alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.
3. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”
Dal combinato disposto delle disposizioni citate ,nonché dalle indicazioni contenute nell’allegata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 (Contrattazione integrativa –Indicazioni applicative del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150) si possono trarre le seguenti conclusioni:
1)
devono essere escluse dalla contrattazione integrativa d’istituto, rientrando nei poteri dirigenziali del dirigente scolastico, tutte quelle materie, elencate dalla lettera h) alla lettera m) dell’art. 6 del CCNL 29.11.2007, che si possono ricondurre all’organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane;
Relativamente a tali materie è comunque prevista l’informativa alle organizzazioni
sindacali.
2)
i contratti integrativi d’istituto, sia quelli già conclusi che quelli non ancora sottoscritti, devono conseguentemente essere adeguati alle nuove disposizioni riguardanti la distinzione tra le materie di competenza esclusiva del dirigente scolastico (organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane) e quelle oggetto di contrattazione, in quanto successivi al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del citato dlgs.150/2009 (art. 54, comma 3-quinquies).
Tale adeguamento avrebbe dovuto obbligatoriamente essere disposto (art. 54, comma
3-quinquies) entro il 31 dicembre 2010 (art. 65,1° comma ).
Premesso quanto sopra si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle possibili differenti situazioni che possono essersi verificate.
A)
I contratti integrativi d’istituto, relativi all’a.s. 2010/11, sono stati già sottoscritti, secondo la nuova normativa, con riferimento alle sole materie ancora oggetto di contrattazione e con esclusione di quelle relative all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale;
B)
I predetti contratti non sono ancora stati sottoscritti per mancato accordo tra le parti in merito all’applicazione immediata delle nuove disposizioni;
C)
I contratti in questione sono stati sottoscritti con riferimento a tutte le materie elencate dall’art. 6 del CCNL 29.11.2007 quindi senza tenere conto delle nuove disposizioni.
Ipotesi A)
Nell’ipotesi illustrata alla lettera A) la contrattazione integrativa è stata legittimamente definita. Relativamente alle materie indicate alle lettere h) i) e m) dell’art. 6 del CCNL,il dirigente scolastico, qualora non abbia già provveduto in tal senso, dovrà emanare uno specifico provvedimento dirigenziale con il quale vengono definiti i criteri e le modalità da adottare nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dell’istituzione scolastica.
Ipotesi B)
Nell’ipotesi in cui i contratti integrativi non siano ancora stati sottoscritti per mancato accordo tra le parti, il dirigente scolastico, come nell’ipotesi illustrata al punto A), adotta con proprio provvedimento i criteri e le modalità relative all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale.
Per quanto riguarda le restanti materie elencate dall’art. 6 del CCNL,ancora oggetto di attività negoziale, non essendo intervenuta la sottoscrizione del contratto integrativo per l’a.s.2010/11, resta in vigore il contratto integrativo sottoscritto per il precedente a.s.2009/10 fino al suo necessario rinnovo .
Ipotesi C)
In tale ipotesi (sottoscrizione contratto d’istituto su tutte le materie elencate dall’art. 6 del CCNl), al fine di non incorrere nella responsabilità derivante dall’applicazione di clausole contrattuali nulle, il dirigente scolastico, dopo aver individuato nel contratto già sottoscritto le materie che non possono più essere oggetto di contrattazione, che corrispondono, come già precisato ai punti h),i) e m) del citato art. 6 del CCNL, individua con proprio provvedimento dirigenziale , i criteri e le modalità da adottare nell’ organizzazione del lavoro e nella gestione del personale .
Ovviamente, per ragioni di continuità amministrativa, tale provvedimento potrà assumere unilateralmente i contenuti delle clausole nulle.
Ad ogni buon conto le SS.LL. avranno cura di intraprendere, nella delicata materia dell’organizzazione del lavoro, corrette e trasparenti relazioni sindacali, potendo anche adottare intese e accordi con le parti sindacali, al fine di garantire la massima possibile condivisione in merito ai criteri adottati.
Rimangono inoltre confermate le disposizioni relative all’informativa preventiva e successiva, indicate nell’art. 6 del CCNL , con non hanno costituito oggetto di modifica da parte del citato d.lgs. 150/2010.
In merito a quanto sopra evidenziato si ribadisce l’obbligo di adeguare alla nuova normativa i contratti integrativi d’istituto , secondo le indicazioni fornite con la presente nota, in quanto, diversamente, come già sottolineato, tutte le clausole contrattuali difformi dalla nuova normativa sono nulle e non possono essere applicate (art. 54 comma 3 – quinquies citato)
Inoltre, in caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore decreto legislativo n. 150/2009 (15 novembre 2009) cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili (art. 65, 2° comma).
Si ritiene inoltre utile evidenziare che anche il nuovo contratto nazionale relativo al personale dirigente dell’area V^, sottoscritto il 15 luglio 2010, ha recepito, nelle premesse e nell’art. 14
( obblighi del dirigente), le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 150/2009.
Si sottolinea altresì che il dls.vo 150/2009 non ha apportato modifiche alla normativa che regola le attribuzioni degli organi collegiali (collegio dei docenti e consiglio d’istituto), e pertanto nulla è innovato relativamente alla procedura per assegnazione dei docenti alle
classi , di competenza del dirigente scolastico, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti (art. 7 T.U. 297/94) e dei criteri generali definiti dal consiglio di circolo /istituto (art. 10 T.U. 297/94).
Si sottolinea infine, in risposta alla diffida delle organizzazioni sindacali di Padova, che l’adozione dei provvedimenti suindicati da parte dei dirigenti scolastici,in quanto emanati in applicazione delle obbligatorie disposizioni del predetto dlgs 150/2009, non si può configurare come condotta antisindacale.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo