VALDITARA: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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VALDITARA: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Messaggiodi edscuola » 18 dicembre 2007, 19:19

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
VALDITARA. Al Ministro del Lavoro e al Ministro della Pubblica Istruzione

Premesso che:

• con la sentenza del 13 settembre 2007 (causa C-307/05), la Corte di Giustizia Europea, riferendosi ad una fattispecie propria dell'ordinamento spagnolo, ha affermato in maniera perentoria l'illegittimità di tutte le disposizioni dei singoli Stati membri comportanti la disparità di regime giuridico tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato;

• segnatamente, la Corte si è fatta interprete della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, affermando che la disciplina nazionale non può introdurre disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato senza che questa sia basata su circostanze oggettive che rendano fattualmente differenziata la situazione lavorativa;

• è noto che con detto Accordo - contenuto in allegato alla Direttiva del Consiglio 28/6/1999, 1999/70/CE - si è inteso, da un lato, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; dall'altro, creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;

• la disciplina contenuta nell'Accordo in parola ha come ambito di applicazione tutte le prestazioni lavorative retribuite. Infatti, la clausola 2, punto 1, dell'Accordo medesimo dispone che la disciplina in esso contenuta si applica anche "ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro";

• detto accordo successivamente, a conferma dell'unitario ambito di applicazione delle proprie disposizioni, chiarisce la terminologia in esso utilizzata, affermando che il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro di durata determinata definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico; mentre il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a un lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze;

• sulla scorta di detti presupposti, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";

• interpretando tale dato normativo, la Corte di Giustizia, tentando di dare piena applicazione al principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, ha affermato che le discipline dei singoli Stati membri debbono garantire ai lavoratori a tempo determinato il godimento degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, le quali devono essere rappresentate da circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività;

• solo la ricorrenza di queste può giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato; in conseguenza di ciò, la Corte ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a tempo determinato di percepire gli scatti stipendiali e di anzianità in costanza del rapporto precario;

• è evidente che il tenore della richiamata pronuncia è peraltro perfettamente aderente alle prescrizioni contenute nella Costituzione italiana agli artt. 3, 35, 36, 97 e 98;

• il dato normativo interpretato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia manifesta l'illegittimità, accanto alla loro già nota inopportunità, della disparità di trattamento tra gli insegnanti non ancora incaricati e gli insegnanti di ruolo. Infatti, solo questi ultimi maturano scatti stipendiali e di anzianità, mentre tale diritto è negato a tutti gli insegnanti precari;

• la disciplina di base applicabile al personale di ruolo del sistema italiano è contenuta segnatamente nel CCNL del 2003, recante lo statuto quadro del personale di ruolo nella scuola;

• segnatamente, gli artt. 37 e ss. individuano la disciplina applicabile agli insegnanti precari, mentre l'art. 76 prescrive la disciplina economica applicabile ai docenti di ruolo;

• questo articolo divide la retribuzione dei docenti di ruolo in retribuzione di base (che comprende il trattamento, le gratifiche e gli scatti biennali) e retribuzione complementare, precludendo l'accesso a questa ultima forma di retribuzione al personale precario a tempo determinato, il quale, dunque, percepisce la sola retribuzione di base senza poter usufruire degli scatti biennali e della maturazione dell'anzianità di servizio;

• è dunque legittimo, oltre che opportuno, chiedere, sulla scorta della richiamata giurisprudenza comunitaria e della normativa di cui la Corte si è fatta interprete, l'equiparazione del trattamento stipendiale tra gli insegnanti, prescindendo dalla natura del loro contratto;

• segnatamente si chiede il riconoscimento del diritto di incrementare la retribuzione degli insegnanti non di ruolo in forza degli scatti stipendiali a biennio, di conservare tale incremento in caso di immissione in ruolo, nonché di riconoscere loro l'anzianità di servizio maturata in qualità di precari anche negli scatti di anzianità previsti per il personale di ruolo;

• è verosimile che eventuali ricorsi dei docenti precari, volti a vedersi riconosciuti l'anzianità di servizio maturata, verranno accolti dal giudice competente per materia,


l'Interrogante chiede di sapere:

alla luce del dato normativo riportato e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, quante e quali risorse intenda stanziare per la corresponsione dei suddetti scatti stipendiali;
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, sia di natura legislativa, sia di impulso alle parti protagoniste della contrattazione collettiva, al fine della definitiva rimozione di tutte le ingiustificate differenze di regime giuridico tra insegnanti di ruolo e non di ruolo.

Sen. Giuseppe Valditara
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