GILDA Napoli: Competenze ed organizzazione collegio docenti

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GILDA Napoli: Competenze ed organizzazione collegio docenti

Messaggiodi edscuola » 17 dicembre 2007, 14:47

Competenze ed organizzazione del collegio dei docenti di Enzo Gallo, responsabile dipartimento giuridico-legale della Gilda degli insegnanti di Napoli

In attesa di un provvedimento di riforma sempre annunciato e mai varato gli organi collegiali interni ad ogni singola istituzione scolastica restano ancora disciplinati dal Titolo I della Parte I del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 16.4.1994) così come integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi.
L’introduzione dell’autonomia scolastica ha tuttavia inciso non poco sui compiti di tali organi, tenuti ad garantirne l’efficacia “nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”(art. 16 comma 1 del regolamento dell’autonomia approvato con D.P.R. 8.3.1999 n. 275). Peraltro la stessa disposizione normativa recita che Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.(comma 2).
Nella pratica tuttavia non mancano problemi interpretativi e fattispecie complesse, non facili da risolvere, essendo oggettivamente difficile distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione, proprie del dirigente scolastico, da quelle di contenuto educativo-didattico, di pertinenza degli organi collegiali e particolarmente del collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico).

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

a) l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);

b) l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);

c) l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);

d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);

e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);

f) l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);

g) l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);

h) la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);

i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);

j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);

k) l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;

l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).

Formula inoltre proposte e/o pareri:

a) sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);

b) su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);

c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

Essendo state sottratte al collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate, nonché dei c.d. istituti comprensivi (o verticalizzati) derivanti dall’aggregazione di scuole di diverso ordine e tipo in un’unica scuola, viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione (T.U. art. 7 comma 1 coordinato con artt. 6 e 7 del D.P.R. 2 marzo 1998 n. 157). Per alcune questioni esso sarà riunito nella totalità delle sue sezioni, mentre per altre, riferite alla singola scuola, il dirigente scolastico riunirà separatamente le diverse sezioni.

Il nuovo CCNL all’art. 29 comma 3 precisa che le attività di carattere collegiale dei docenti sono di due tipi, una di pertinenza propria del collegio dei docenti (riunioni del collegio, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento alle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative), l’altra attinenti ai lavori dei consigli di classe. Per entrambe le tipologie è previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore annue

Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d’istituto ad uno dei collaboratori. Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art.37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

In mancanza di regole normative esplicite, l’indirizzo interpretativo prevalente (sia in dottrina, sia in giurisprudenza) ritiene che gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all’adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli.

Di conseguenza,una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti.

L’allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all’adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria prima però della votazione.

La verbalizzazione


La manifestazione di volontà dell’organo collegiale deve essere documentata mediante la redazione del processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere legittimamente fatta sulla scorta di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento della seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e l’approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel corso della stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva (Cons. Stato – Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1).

Pertanto, le correzioni del verbale portato all’approvazione dei componenti nella seduta successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione.

Il verbale è l’unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale può essere conosciuta all’esterno e attraverso il quale ne può essere provata l’esistenza. Esso, in particolare, non potrebbe essere sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del collegio.

I verbali vanno trascritti da chi svolge le funzioni di segretario dell’organo collegiale su appositi registri a pagine numerate (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571). Il verbale redatto e firmato dal solo segretario e non anche dal presidente, è pienamente valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a querela di falso (Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965).

Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute. (Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Ogni singolo membro dell’organo collegiale può tuttavia richiedere che sue dichiarazioni siano riportate a verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la verbalizzazione sia completa, ma altresì a tutelare il membro dissenziente da rischi di responsabilità civile e penale derivanti da delibere illegittime.

Per prevenire contestazioni, il collegio può, con proprio regolamento o con delibera ad hoc, servirsi di un registratore (nota MPI Ufficio Decreti Delegati 1430/82) e in presenza di delibere particolarmente importanti ricorrere alla verbalizzazione immediata.

In presenza di un interesse qualificato, è possibile richiedere la copia del verbale avanzando alla scuola una richiesta di accesso all'atto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il pagamento di € 0,26 per una o due fotocopie o di € 0,52 per tre o quattro fotocopie e così via. La commissione per l'accesso costituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere del 31 dicembre 1995, ha stabilito che “non si giustifica la sottrazione all'accesso per ragioni di riservatezza di tutti i verbali delle sedute di organi collegiali, in quanto trattasi di documenti che non contengono necessariamente notizie rientranti tra quelle per le quali l'articolo 8, comma 5 del D.P.R. 352/1992 tutela la riservatezza”.

Per prevenire contestazioni e abusi, è bene richiedere l’uso di un registratore (è facoltà dell’organo decidere in tal senso, secondo nota MPI Ufficio Decreti Delegati 1430/82) e, in presenza di delibere particolarmente importanti, esigere la verbalizzazione immediata.

Va detto,infine, che, per costante giurisprudenza, i vizi della verbalizzazione non necessariamente comportano vizi dell’ atto dell’ organo collegiale (Cons. Stato, sez. VI, 13.02.1998, n. 166), e che la verbalizzazione integrale delle sedute non è necessaria purché risultino elementi che consentano di ritenere conforme a legge l’ iter seguito



Riflessioni e spunti per un regolamento del collegio dei docenti

Rivendicare la propria professionalità e assumersi un ruolo da protagonisti all'interno delle istituzioni scolastiche significa anche impegnarsi attivamente affinché il collegio dei docenti non sia di fatto esautorato delle sue funzioni e ridotto ad un ruolo di mera ratifica notarile di decisioni prese altrove.

Agire in conseguenza a tali premesse potrà forse essere causa di maggior dispendio di energia e di tempo per documentarsi ma sono sforzi necessari qualora si intenda contrastare, sia come singoli che come categoria professionale, la deriva impiegatizia del nostro lavoro.

Invitiamo pertanto i colleghi a prestare la massima attenzione nel momento delle delibere collegiali e a farsi promotori nelle loro scuole, nel pieno rispetto della normativa vigente sull'autonomia e sugli organi collegiali, dell'approvazione di un regolamento del collegio dei docenti, considerato che una gestione assemblearistica e inconcludente delle riunioni del collegio, pone spesso le premesse per una delega in bianco delle decisioni al dirigente o ad altri gruppi di potere all’interno delle istituzioni scolastiche.

Forniamo qui uno schema di regolamento, liberamente adattabile alle esigenze delle singole scuole, frutto di una riflessione dei colleghi della Gilda degli insegnanti di Milano e di una successiva rielaborazione della Gilda degli insegnanti di Napoli



CONVOCAZIONE



Il collegio dei docenti è, in via ordinaria, convocato con circolare del dirigente scolastico notificata ai singoli docenti 10 giorni prima della data della riunione

Laddove possibile la circolare è accompagnata da proposte di delibere da sottoporre al collegio preparate dal dirigente scolastico, dalle commissioni espresse dal collegio stesso, da singoli gruppi di docenti.



ORDINE DEL GIORNO



Entro le prime due riunioni il collegio docenti stabilisce il piano annuale delle riunioni ordinarie del collegio sulla base del monte ore previsto dal contratto nazionale.

L’ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal dirigente scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all’o.d.g. di precedenti collegi, di proposte dei gruppi di lavoro di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE



Le proposte iniziali, quelle di rettifica e quelle alternative dovranno fornire le seguenti indicazioni:



1) punto all’ o.d.g. a cui esse si riferiscono

2) nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta

3) specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere

4) procedure di attuazione della proposta con indicazione dei tempi e delle risorse.



DISCUSSIONE PRELIMINARE E PUBBLICAZIONE



I singoli docenti cinque giorni prima della data di convocazione del collegio possono far pervenire al dirigente scolastico delle proposte indicando se trattasi di proposte in rettifica o in alternativa alle precedenti.

Il dirigente scolastico, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all’ordine del giorno, può convocare i diversi relatori interessati invitandoli ad una eventuale elaborazione di un’unica proposta. Qualora tale tentativo di composizione non possa realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al collegio le proposte.

Due giorni prima della data di convocazione del collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in sala docenti ed ai docenti stessi è permesso averne copia.



DIBATTITO COLLEGIALE



1) Il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio effettua le sue comunicazioni ad inizio di seduta nel tempo di 15 minuti.

I successivi interventi del dirigente scolastico saranno contenuti nei tempi e nelle modalità previsti dai punti 2) e 3). Il dirigente scolastico potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al regolamento in qualità di moderatore.



2) Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti.



3) Il dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito. Ogni docente può effettuare brevi interventi di 2 minuti. Nell’intervento specificherà se trattasi:

a) di richieste di chiarimenti

b) di proposte in rettifica o in alternativa

c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.



4) Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di 3 minuti. In tale intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle.



VOTAZIONI



Il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte pervenute.

I relatori di proposte, prima dell’inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il dirigente scolastico mette in votazione le proposte rimaste chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l’astensione

Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti, risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.



AGGIORNAMENTO COLLEGIO



La durata massima di una riunione del collegio docenti è di quattro ore.

Nel caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista il collegio può decidere se continuare i lavori oppure di aggiornarsi al giorno successivo o ad altra data.



CONVOCAZIONE STRAORDINARIA



Il dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio può convocare il collegio ad horas con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore. Le proposte di accompagnamento all’ordine del giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti nell’ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie.



VERBALIZZAZIONE



La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso che l’intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.

Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del collegio.

La copia del verbale da approvare viene affissa in sala docenti almeno tre giorni prima della riunione del Collegio per assolvere alla visione e alla lettura. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta e approvata.
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