ANIEF: Remissione a corte costituzionale Legge pro-residenti

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ANIEF: Remissione a corte costituzionale Legge pro-residenti

Messaggiodi edscuola » 15 luglio 2010, 11:08

Trento: pubblicata l’ordinanza remissione a corte costituzionale della Legge provinciale pro-residenti.
I giudici del Tar di Trento scrivono 27 pagine per dimostrare come è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 67 della legge della Provincia autonoma di Trento 28.12.2009, n. 19, anche al di là dell’invocata esigenza della continuità didattica.
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Ordinanza TAR Trento

Messaggiodi edscuola » 15 luglio 2010, 11:09

N. 00011/2010 REG.ORD.COLL.

N. 00075/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- A.N.I.E.F., in persona del legale rappresentante pro tempore;
…, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiana Pinamonti e Paolo De Nardis e con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, Piazza Mosna, n. 25

contro

- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria de Pretis, Nicolò Pedrazzoli e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
- Provincia autonoma di Trento - Servizio per la gestione delle risorse umane scuola e formazione professionale, in persona del Dirigente pro tempore, non costituito in giudizio

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della deliberazione della Giunta provinciale n. 14 di data 15 gennaio 2010 e del bando contenente l’"Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009 -2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012 e 2012 - 2013. Termini e modalità di presentazione delle domande, documentazione necessaria e ulteriori direttive applicative (art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.)”, costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nella parte in cui prevede l'attribuzione di "quaranta punti per il servizio prestato con continuità per almeno tre anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritario, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino", con la specificazione che "tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia sta prestato almeno sei mesi per anno" (art. 9, comma 1), e nella parte in cui prevede che "la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuità ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 di questo bando" viene effettuata anche per gli insegnanti che non presentano domanda di aggiornamento (art. 1, comma 2);

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, e in particolare delle graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione risorse umane scuola e F.P. n. 125 del 15.6.2010, avente ad oggetto l’“Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio 2009 - 2013”, pubblicate in data 16.6.2010 sul sito internet <vivoscuola> della Provincia come da circolare del competente Dirigente prot. n. 17540 del 15.6.2010.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti espongono in fatto di essere insegnanti tesserati A.N.I.E.F., l’associazione nazionale degli insegnanti educatori in formazione che rappresenta e tutela i docenti della scuola italiana, di essere titolari di abilitazioni per diverse classi di concorso, di essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie per titoli della Provincia di Trento valevoli per gli anni 2009 - 2013, e di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il quadriennio 2010 - 2013 secondo le procedure stabilite dal bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 15.1.2010, n. 14, concernente l'aggiornamento straordinario delle suddette graduatorie provinciali per titoli del personale docente.

L’art. 9, comma 1, del bando per l’aggiornamento delle graduatorie ha disposto che “sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno”; l’art. 1, comma 2, dello stesso bando ha inoltre disposto che “gli aspiranti docenti che non presentano la domanda di aggiornamento conservano il punteggio posseduto, fatta salva la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuità ai sensi del comma 1 dell’art. 9”. Tale peculiare criterio di formazione delle graduatorie rappresenta la pedissequa applicazione del comma 8 dell’art. 67 della legge provinciale 28.12.2009, n. 19.

2. Con ricorso notificato in data 22 marzo 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 3 aprile, i ricorrenti hanno impugnato il citato bando, deducendo le seguenti censure in diritto:

I - “illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della L.p. 28.12.2009, n. 19, dell’art. 92, comma 2, lett. e), della L.p. 7.8.2006, n. 5, e dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell’11.3.2005, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 3 della Costituzione e degli artt. 9, comma 1, n. 2), e 5 dello Statuto speciale di autonomia”; a loro avviso la valorizzazione della continuità didattica nei suesposti termini temporali contrasterebbe con il principio meritocratico, inteso come stringente obbligo di congruamente apprezzare il patrimonio integrato dai titoli di studio e dall’esperienza maturata da ciascun insegnante, desumibile dagli artt. 97 e 3 della Costituzione;

II - “illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della L.p. 28.12.2009, n. 19, dell’art. 92, comma 2, lett. e), della L.p. 7.8.2006, n. 5, e dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell’11.3.2005, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione”;

III - “illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della L.p. 28.12.2009, n. 19, dell’art. 92, comma 2, lett. e), della L.p. 7.8.2006, n. 5, e dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell’11.3.2005, in relazione agli artt. 117, comma 1, e 11 della Costituzione e agli artt. 149 e 150 del Trattato dell’Unione Europea”;

IV - “illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della L.p. 28.12.2009, n. 19, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 3 della Costituzione e degli artt. 9, comma 1, n. 2), e 5 dello Statuto speciale di autonomia e al canone generale di ragionevolezza delle leggi, nonché degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione e al canone generale di ragionevolezza delle leggi, degli artt. 117, comma 1, e 11 della Costituzione e degli artt. 149 e 150 del Trattato dell’Unione Europea e al canone generale di ragionevolezza delle leggi”. I ricorrenti assumono che contrasterebbe con i richiamati principi l’ultima modificazione apportata alla disciplina provinciale con la quale è stato deciso di riconoscere retroattivamente per la continuità didattica 40 punti per ogni triennio di lavoro prestato in Provincia di Trento, rinnovabili fino a quattro volte per un massimo di 160 punti: si tratterebbe di una scelta manifestamente irragionevole per la quantità del punteggio, sia triennale che totale, previsto.

I ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato.

3. Si è tempestivamente costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.

4. Con ordinanza n. 35, adottata nella camera di consiglio del 9 aprile 2010, la domanda cautelare è stata respinta con riferimento ai primi tre motivi introdotti, sul rilievo che il principio della “continuità didattica” è codificato nelle norme di attuazione dello Statuto, ove è affidato alla Provincia il compito di disciplinare “la miglior utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica”, e di apprestare le “misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale”; che, inoltre, la normativa provinciale di fonte primaria e secondaria emanata fino al 2006 non sembra in contrasto con i dedotti principi costituzionali. Con la stessa ordinanza è stato invece rinviato al merito l’approfondimento del quarto motivo.

5. La Provincia autonoma di Trento, con atto notificato in data 14 giugno 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 15, ha chiesto che il Tribunale si esprima in via cautelare anche sul quarto mezzo del ricorso, sul motivato rilievo che nel mese di luglio l’Amministrazione dovrà approvare le graduatorie definitive del personale docente per il prossimo anno scolastico che inizierà nel mese di settembre 2010.

6. Con istanza del 15 giugno 2010 la difesa dell’Amministrazione provinciale ha chiesto, ai sensi dell’art. 36 del R.D. 17.8.1907, n. 642, l’abbreviazione del termine necessario per la fissazione dell’udienza camerale. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 14 del 17.6.2010 il predetto termine è stato ridotto a cinque giorni.

7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 giugno 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 22, i ricorrenti hanno impugnato le graduatorie provvisorie medio tempore pubblicate, deducendo la loro illegittimità in via derivata e denunciando le conseguenze dell’applicazione delle impugnate disposizioni sulla loro posizione in graduatoria, all’evidenza peggiorativa sia della precedente che di quella che spetterebbe loro se si fosse applicata la normativa a regime. I deducenti, infatti, si sarebbero visti superare, anche di molte posizioni, da altri insegnanti in ragione del solo punteggio assegnato (fino a 160 punti) per la sola anzianità di servizio prestata in Provincia di Trento negli anni trascorsi. Inoltre, i ricorrenti hanno nuovamente formulato l’istanza cautelare con riferimento al motivo il cui esame era stato rinviato alla sede della definizione del merito.

8. In vista dell’udienza camerale le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.

9. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2010, il procuratore dell’Amministrazione provinciale ha dato atto della rinuncia ai termini di difesa sull’istanza cautelare presentata dai deducenti con il ricorso per motivi aggiunti; successivamente ha avuto luogo l’illustrazione da parte dei difensori delle opposte argomentazioni.

In esito a quanto deciso in camera di consiglio è stata emessa l’ordinanza in pari data n. 73 con la quale, sul rilievo che la questione di legittimità costituzionale dedotta con il quarto mezzo sia rilevante ai fini del decidere, nonché non manifestamente infondata, la domanda cautelare è stata provvisoriamente accolta sospendendo l’efficacia del comma 1 dell’art. 9, oltre che del comma 2 dell’art. 1, del bando del 15.1.2010 per l’aggiornamento straordinario delle graduatorie sul presupposto dell’esistenza di danni gravi ed irreparabili sino alla pronuncia della Corte costituzionale e con riserva di successivo riesame all’esito della pronuncia da parte di quest’ultima.

10a. Così riassunti i prolegomeni della vicenda, il Collegio premette, in termini generali, che il principio della continuità didattica ha occupato un ruolo centrale nel dibattito psicopedagogico italiano degli ultimi anni, tanto che ne è stata anche proposta l’adozione come indicatore d’analisi per la valutazione della qualità e dell’efficacia di un sistema scolastico volto a realizzare una scuola moderna d’ispirazione europea ma, al tempo stesso, radicata nella realtà locale. Tale principio è essenzialmente volto a garantire la presenza stabile di un corpo docente per non frammentare l'azione educativa e meglio realizzare lo sviluppo delle conoscenze e delle personalità degli studenti. Sotto diverso profilo, è stato anche osservato che ciò non significa che l’esigenza della continuità didattica debba essere intesa in maniera aprioristica ed assoluta, posto che anche un ragionevole avvicendamento degli insegnanti è in grado di apportare un arricchimento del bagaglio culturale dei discenti e non si traduce necessariamente in un pregiudizio.

Nella scienza educativa, il concetto di continuità educativo - didattica si identifica nello sviluppo e nella crescita degli scolari e degli studenti ed esige per il loro perseguimento che si evitino macroscopiche soluzioni di continuità nell’insegnamento: ciò significa che ogni momento formativo deve essere legittimato dal precedente e tendere all’armonica integrazione funzionale delle esperienze e degli apprendimenti compiuti.

Tale scienza assoggetta a motivata critica non solo la mancanza di continuità didattica dello stesso insegnante negli anni successivi ma, più in generale, dell'intero processo di formazione, visto nella stretta connessione della gradualità dell’apprendimento, quando sia insufficiente o faccia del tutto difetto il raccordo nei passaggi tra i diversi ordini e gradi del percorso scolastico in cui transita il soggetto in età evolutiva (denominata “continuità curriculare”); è giudicata, poi, altrettanto negativamente la mancanza di continuità con l'ambiente familiare e sociale (cosiddetta “continuità orizzontale”), ove si configuri una frattura tra vita scolastica ed extrascolastica e quando la scuola non sia capace di raccordarsi alle problematiche e ai bisogni formativi del territorio.

Pertanto, il perseguimento della continuità didattica non integra alcun particolare favor nei confronti degli insegnanti che prestino la loro attività nel rispetto del visto parametro, ma è diretto a produrre effetti positivi per i discenti, che sono i destinatari di un insegnamento che siffattamente si svolga e, pertanto, essi e non altri sono titolari della pretesa a che l'attività didattica conservi la sua fisionomia sotto il profilo della persona del docente.

10b. Nel sistema scolastico della Provincia autonoma di Trento il concetto di continuità didattica si concreta sul piano organizzativo nell’avvertita necessità di poter fare affidamento su di un corpus docente complessivamente stabile e che, ove provenga da altre Regioni, non aspiri a rapidamente trasferirsi altrove, se del caso in area del territorio nazionale prossima all’originaria residenza.

I problemi connessi alla continuità didattica nella Provincia autonoma richiedono dunque la ricerca di soluzioni ragionevoli e meditate, tali da non scoraggiare l’ingresso di docenti formatisi ed operanti al di fuori dei confini provinciali e che perseguano un’equilibrata mediazione tra concorrenti valori con modalità dirette ad impedire che la loro graduazione incida comunque negativamente sui discenti, e dunque sulle figure più deboli del sistema scolastico. Come già segnalato, invero, è a vantaggio della loro acculturazione che occorre apprestare relazioni stabili e sicure con il corpo docente.

11. Nella normativa scolastica statale con la risalente L. 5.6.1990, n. 148, di riforma dell’ordinamento della scuola elementare, era stato previsto che l'assegnazione degli insegnanti alle classi avesse “cura di garantire le condizioni per la continuità didattica”, e la successiva circolare n. 339, del 16.11.1992, aveva definito la continuità come “l’esigenza primaria per garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo”. Per la scuola secondaria, lo statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. 24.6.1998, n. 249, ha sancito che “lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee” e che “la scuola persegue la continuità dell'apprendimento”.

La legge delega 28.3.2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha egualmente codificato all’art. 3, pertinente la qualità del sistema formativo, il principio della continuità didattica, “assicurato anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità”.

Il D.Lgs. 19.2.2004, n. 59, contenente le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, oltre ad aver previsto il principio della continuità curriculare, ha stabilito che il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, disponga l'assegnazione dei docenti alle classi della scuola primaria, garantendo “le condizioni per la continuità didattica” (cfr., art. 7, comma 7) e che, inoltre, il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la “continuità didattica”, siano assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico (cfr., art. 8, comma 3, per la scuola primaria, e art. 11, comma 7, per la scuola secondaria di primo grado).

Anche il D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha previsto che “il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico” (cfr., art. 12, comma 3) e che, per quanto riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale, siano le regioni ad adottare le misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti (cfr., art. 16).

12a. Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento per la Provincia autonoma di Trento, la materia dell’istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) è prevista dall’art. 9, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale d’autonomia, fra quelle assegnate alla competenza legislativa concorrente.

Tra le funzioni che il successivo D.P.R. 15.7.1988, n. 405, concernente le “Norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico” dello Statuto speciale, ha attribuito alla Provincia vi è anche lo “stato giuridico ed economico del personale insegnante (ispettivo, direttivo e docente)”, da disciplinarsi con legge provinciale per istituirne i ruoli.

In materia di personale la Provincia ha competenza legislativa esclusiva (cfr., art. 8, primo comma, n. 1), dello Statuto speciale), soggetta al regime dei limiti costituzionali, oltre che dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, di cui all’art. 117, comma 1, della Costituzione; sul personale della scuola detta competenza legislativa subisce un ulteriore limite, imposto dal comma 3 dell’art. 2 delle citate norme di attuazione, ove è stato previsto che la Provincia debba disciplinare con proprie leggi lo stato giuridico del personale insegnante “nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato”.

Il principio della continuità didattica è, poi, contenuto nel comma 3 dell’art. 2 del citato D.P.R. n. 405 del 1988, ove è disposto che la Provincia di Trento intervenga con proprie leggi “per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace organizzazione della scuola” e che, “per assicurare l’attuazione delle finalità di cui al comma 3, la Provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale” (comma 4).

Il previsto Protocollo d’intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento è stato sottoscritto in data 1 marzo 2005 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale 11.3.2005, n. 454. Esso prescrive che la Provincia approvi “apposita tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali, valorizzando la continuità di servizio nelle scuole a carattere statale e paritario della Provincia”.

12b. La L.p. 7.8.2006, n. 5, sul “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, ha istituito le istituzioni scolastiche e formative provinciali, enti dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, anche al fine di permettere “la flessibilità dell'insegnamento finalizzata alla continuità didattica e formativa, all'orientamento e al riorientamento, alla realizzazione di percorsi didattici personalizzati e integrati, di esperienze di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro, a garanzia della qualità del processo di apprendimento e di formazione integrale della persona” (art. 15), nonché il sistema educativo provinciale, per “assicurare la continuità educativa e didattica per l'intero percorso di istruzione e formazione” (art. 54). In tale sistema, compete alla Provincia determinare la dotazione complessiva del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali; provvedere alle assegnazioni dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo un piano di razionalità, continuità e progettualità (art. 85 e 86); istituire le graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale, che hanno durata quadriennale con possibilità di aggiornamento biennale del punteggio. A tal fine, l’art. 92 della legge in esame detta principi e criteri direttivi per la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli, formate sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività d'insegnamento nelle scuole che offrono servizio pubblico, sia provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione definiti dal regolamento approvato che D.P.P. 28.12.2006, n. 27-80/Leg. Inoltre, l’ultimo comma dello stesso art. 92 stabilisce che gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedano l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli siano inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce.

12c. Da quanto sommariamente esposto emerge dunque che la Provincia autonoma di Trento, nell’esercizio delle sue competenze in materia di ordinamento scolastico, da leggersi in base al combinato disposto dello Statuto e delle citate norme di attuazione, predispone le graduatorie per titoli del personale docente secondo una disciplina propria; che tale ordinamento di settore si presenta aperto con graduatorie quadriennali, rivedibili biennalmente quanto ai titoli conseguiti medio tempore dai docenti, e con possibilità di aggiornamenti straordinari; che fruisce a tal fine di proprie tabelle di valutazione dei titoli che fanno salvi sia i titoli che i requisiti d’accesso validi sul territorio nazionale, e che individuano concorrentemente modalità di valutazione proprie che valorizzano ulteriori fattori quali la continuità di servizio nelle scuole della Provincia.

Per questi aspetti il prefigurato sistema si differenzia peculiarmente da quello statale basto esclusivamente su graduatorie permanenti, attualmente trasformate in graduatorie a esaurimento, alle quali è allo stato precluso ogni ingresso da parte di altri docenti.

13a. Quanto al valore della continuità didattica, il comma 2 dell’art. 84 ha disposto che l'utilizzazione delle risorse umane della scuola debba avvenire “nel quadro dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa del sistema educativo provinciale, che ne assicura la trasparenza, l'imparzialità e la qualità, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici, in particolare della continuità didattica, e dei diritti degli studenti”. L’art. 92, comma 2, lett. e), ha poi stabilito che “per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio è prestato con continuità”. A tal fine, il D.P.P. 28.12.2006, n. 27-80/Leg, ha previsto l’attribuzione di 15 punti per “il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale”, precisando che detto punteggio è “riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno”.

Su tale base normativa erano state dunque formate le previgenti graduatorie quadriennali 2009 - 2013.

13b. Nel mese di marzo 2009 il Legislatore provinciale, con l’art. 66 della legge n. 2, ha innovativamente disposto che le suddette graduatorie provinciali per titoli fossero aggiornate straordinariamente dopo il primo anno di validità, “quale provvedimento anticongiunturale volto a creare le condizioni per aumentare l’occupazione lavorativa … in conseguenza di ciò per coloro che stanno attualmente frequentando gli ultimi corsi Ssis e acquisiranno il titolo abilitativo entro quest’anno si ritiene opportuno permettere di iniziare quanto prima ad insegnare attraverso l’aggiornamento delle graduatorie provinciali” (cfr. relazione illustrativa al provvedimento normativo).

Successivamente, nel mese di dicembre dello stesso anno, con il comma 8 dell’art. 67 della legge n. 19, concernente la finanziaria provinciale per l’anno 2010, il Legislatore provinciale ha modificato le modalità di attribuzione del punteggio riconosciuto per la continuità didattica, stabilendo che, “in deroga alla lett. e) del comma 2 dell’art. 92” della legge provinciale sulla scuola, e “ai fini dell'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente” previsto dall’art. 66 della L.p. n. 2 del 2009, il punteggio per il servizio continuativo effettivamente prestato nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate sia elevato a “quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici” e che tale punteggio sia “riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno”.

14a. In definitiva, dall’esame della normativa provinciale sopra riportata il Collegio rileva che il postulato della “continuità didattica” è codificato nelle norme di attuazione dello Statuto che, integrando una fonte normativa subordinata alla Costituzione e allo Statuto, si qualificano come una fonte rinforzata rispetto alle leggi ordinarie, vincolando il legislatore ad adottare una disciplina volta alla migliore utilizzazione del personale, “anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica”, conseguentemente apprestando le “misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale”.

Come più sopra già enunciato, la richiamata L.p. n. 5 del 2006 ha dato concreta attuazione al suddetto indirizzo tramite il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo “per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale”. In sede regolamentare, poi, il visto punteggio aggiuntivo è stato individuato in 15 punti, conseguibili in cinque anni e per un massimo di due volte. Se si considera che lo stesso regolamento prevedeva che per ogni anno di insegnamento si maturassero 12 punti, ciò significava, prima dell’introdotta novella, che per cinque anni di servizio con continuità didattica ciascun insegnante maturava 60 punti quali titolo di servizio, ai quali si sommavano i 15 punti di bonus per la continuità.

14b. E’, altresì, avviso del Tribunale che anche l’interpretazione teleologica della normativa provinciale primaria e secondaria sopra ricordata conduca all’identico risultato, essendo il premio riconosciuto alla continuità didattica peculiare espressione del fine di perseguire la disponibilità di un corpo docente che sia incoraggiato a permanere sul territorio quale che sia la sua provenienza, in esso radicando la fondata aspettativa a fruire dei futuri vantaggi siffattamente assicurati da una poziore posizione in graduatoria.

Non pare estraneo alla presente disamina il rilievo parimenti generale che le leggi non sono adottate al solo scopo di graduare differenti interessi, ma sono esse stesse il prodotto di quelle esigenze che in ciascuna comunità giuridica si riconoscono e che trovano sovente base e ragione nelle nuove esigenze sociali, il cui concreto accertamento compete in materie attribuite alla sua giurisdizione al Giudice amministrativo nella retta lettura delle norme dell’ordinamento.

Da un lato, centrale appare dunque nella Provincia autonoma il ruolo esercitato dal primario interesse degli studenti di ogni ordine e grado delle scuole trentine i quali, ai fini del migliore percorso formativo possibile, necessitano all’evidenza della continuativa presenza dei loro docenti.

Al detto aspetto si associa, come la difesa dell’Amministrazione provinciale ha sagacemente argomentato, la concorrente valorizzazione dell’investimento formativo che la Provincia realizza per i docenti ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del C.C.P.L., che prevede un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie per il cosiddetto “potenziamento formativo”, delle quali 20 sono dedicate alla realizzazione del progetto d’istituto e 10 per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto.

Infine, non va sottaciuto che la previsione del bonus per la continuità didattica compensa lo svantaggio che gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali subiscono in ragione dell’esclusività di detta iscrizione, posto che nel sistema trentino non è previsto l’accesso alla mobilità esterna tramite l’iscrizione in altre graduatorie provinciali.

15. La norma contenuta nel comma 8 dell’art. 67 della legge finanziaria provinciale per il 2010 ha derogato, tuttavia, incisivamente ai criteri in precedenza vigenti, riconoscendo per la sola occasione dell’aggiornamento straordinario 2010 delle graduatorie provinciali in esame che il detto punteggio aggiuntivo per il servizio continuativo svolto in qualsivoglia scuola provinciale sia elevato a “quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici” e che tale punteggio sia “riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno”.

Il Collegio ritiene, al riguardo, che la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti sia rilevante e non manifestamente infondata.

16a. In punto rilevanza, la nuova normativa ha permesso ai docenti che hanno lavorato negli scorsi anni in Provincia di Trento di conseguire la vista maggiorazione di 40 punti per ciascun triennio, e per quattro volte, per la sola continuità del servizio svolto, del tutto indipendentemente dal tipo di scuola nella quale lo stesso è stato prestato; il che si prospetta dunque di tutto rilievo a fronte dei 36 punti che nello stesso periodo avrebbero maturato per l’insegnamento nelle scuole statali, per i 27 punti per il servizio prestato nelle scuole paritarie e per i 18 punti per quello svolto nelle scuole legalmente riconosciute, pareggiate o parificate. Inoltre, il suddetto punteggio è attribuito non solo per la classe di insegnamento nella quale il servizio è stato effettivamente reso, ma anche per le altre classi in cui il docente è abilitato.

L’interesse che muove i ricorrenti è per conseguenza palese, venendo incisa la loro posizione nelle graduatorie provinciali 2010 - 2013 in corso di aggiornamento e già pubblicate il 16 giugno scorso in versione provvisoria. Il pregiudizio indotto sul loro status si correla al fatto che essi non hanno insegnato con continuità in Provincia di Trento per almeno tre anni ovvero, pur avendolo fatto, si sono visti superare in graduatoria da altri insegnanti in possesso di una maggiore continuità, avendo cumulato più volte i quaranta punti per ciascun triennio fino alla soglia massima di 160 punti.

Esemplare appare sotto questo profilo il caso della ricorrente sig.ra Romano, collocata nella graduatoria provvisoria per la classe di concorso A346 (lingua e civiltà inglese - superiori) all’11° posto, con 187 punti, di cui 147 per l’abilitazione e per i servizi pregressi e 40 per la continuità didattica. I docenti che la precedono vantano, tuttavia, un punteggio per i titoli di studio e di servizio inferiore a quello dell’istante, ma più elevato per la continuità didattica, avendo essi conseguito 80 o 120 punti; ne consegue che, con il sistema previgente, ove la continuità incideva in misura inferiore, l’interessata si sarebbe collocata al primo (o al secondo) posto, e che le si sarebbe presentata la concreta possibilità di conseguire la nomina in ruolo e, prima ancora, la priorità nella scelta della sede di lavoro.

Anche i ricorrenti sigg.ri Cassiani, Moscatt e Visconti, collocati ai posti nn. 21, 23 e 27 della stessa graduatoria provvisoria per la classe di concorso A346, rispettivamente con 164, 162 e 157 punti, si sono visti superare da numerosi docenti che vantano minori titoli professionali, ma maggiore anzianità nella continuità didattica, fra i quali un’insegnante che, a fronte di 13 punti per l’abilitazione e a 6 per titoli, è stato graduato davanti agli istanti sulla base dei 160 punti assegnati per la continuità didattica.

Infine, la ricorrente sig.ra Mosna si è collocata al 17° posto della graduatoria per la classe di concorso A28 - educazione artistica, nella quale egualmente la precedono ben 11 docenti in ragione del solo punteggio conseguito per la continuità didattica.

16b. Il Collegio osserva, in proposito, che l’applicazione del comma 8 dell’art. 67, che detti scorrimenti ha provocato nelle graduatorie, integra un tratto di attività amministrativa strettamente vincolata, valendo la norma con effetti retroattivi nei confronti dell’intero corpo docente: la relazione illustrativa ha, infatti, dato atto che, in disparte restando la sua chiara lettera, “tale emendamento è a favore dei docenti da lungo tempo in servizio a tempo determinato in Trentino”.

17a. La questione di illegittimità costituzionale, che è rilevante nei termini sopra illustrati, è, altresì, a parere del Tribunale non manifestamente infondata.

La disposizione in esame appare anzitutto sospettabile di violazione dell’art 3 della Costituzione avuto riguardo alla sua retroattività.

Come codesta sovrana Corte costituzionale ha più volte chiarito, l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva “incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto” (cfr., sentenza 15.7.2005, n. 282).

Anche con riferimento ai rapporti di durata, codesta sovrana Corte ha più volte affermato il principio secondo cui il Legislatore, in materia di successione di leggi, “dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo - in caso di norme retroattive - il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost., e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori” (cfr., sentenza 24.7.2009, n. 236, e la giurisprudenza costituzionale ivi citata).

Nel caso di specie la norma in questione ha, all’opposto, introdotto modalità di riconoscimento del servizio prestato in continuità didattica che segnano una netta soluzione di continuità rispetto al passato e che si applicano peraltro per il solo aggiornamento straordinario 2010, posto che per quello futuro tornerà ad applicarsi la normativa a regime con il riconoscimento di 15 punti nel quinquennio. Con detta revisione una tantum il previgente sistema nel quale i docenti già iscritti nelle graduatorie avevano riposto pieno affidamento è stato, tuttavia, modificato, con effetti che si protrarranno indefinitivamente nel tempo quanto al rapporto che si configurava fra i loro titoli e la continuità didattica, essendo quest’ultima del tutto inopinatamente divenuta parametro dominante rispetto a tutti gli altri ed obiettivamente decisivo per la posizione da acquisire nelle nuove graduatorie.

Alla sospetta violazione del principio di parità tra quanti si trovino nell’identica situazione si associa, peraltro strettamente, quella del principio di ragionevolezza, che le norme retroattive devono rispettare rispetto a posizioni che appaiano essere state legittimamente quesite.

In dipendenza, infatti, della retroattività della norma l’incisione delle posizioni dei ricorrenti, ancorché promanante da una singola revisione delle graduatorie, pare cristallizzare nel tempo con effetti a scontata ricaduta anche sulle future graduatorie per quelle posizioni che abbiano fruito del riconoscimento anche di un solo triennio a titolo di continuità di servizio e dunque in virtù di vicenda del tutto casuale: il che appare tradursi in uno strumento di persistente depotenziamento delle pretese di quanti abbiano maturato o possano conseguire in futuro un punteggio connesso a titoli diversi da quello della mera continuità.

Sotto quest’ultimo profilo non parrebbe escluso neppure l’ulteriore pregiudizio, direttamente rilevante per l’interesse pubblico che pur s’intende soddisfare, provocato dalla presumibile riduzione a zero di ogni spinta all’ulteriore formazione, destinata a non svolgere alcun ruolo quanto ai titoli conseguibili al cospetto di punteggi comunque palesemente irraggiungibili.

Può in proposito soggiungersi che, prima della suddetta novella, i docenti erano consapevoli che il punteggio conseguibile per il servizio prestato in continuità didattica accreditava loro 15 punti per ogni quinquennio e per il massimo di due volte; che tale criterio si traduceva in un corrispondente vantaggio sull’ordine delle graduatorie e che, per conseguenza, ciascun aspirante docente operava sulla base di parametri certi ed obiettivi la propria scelta se conseguire o meno detto punteggio aggiuntivo restando iscritto nelle graduatorie trentine per un quinquennio o per un decennio.

Né detta peculiare disciplina pare giustificarsi, come allega la difesa dell’Amministrazione provinciale, con il fatto che sarebbe più favorevole per i docenti, avendo ridotto il periodo utile a tre anni ed elevato il punteggio maturabile, incidendo essa sulle graduatorie che saranno utilizzate pro futuro e operando indistintamente per tutti gli aspiranti che possano vantare un triennio di insegnamento continuativo nelle scuole della Provincia.

Infatti, il consistente mutamento del punteggio assegnato immuta per quanto suesposto la formazione della graduatorie e, quindi, viola un affidamento qualificato di quei ricorrenti che vi figurano iscritti sulla scorta dei precedenti criteri.

17b. Sotto diverso aspetto, il Collegio rileva che il servizio già prestato, che è stato oggetto d’immediata valutazione, sembra concretare, da una parte, un eccesso di potere legislativo e, dall’altra, la violazione del canone della ragionevolezza anche sotto un differente profilo.

Nella specie appare, infatti, palese il rilievo che, in virtù del servizio pregresso, riveste il punteggio attribuito ai docenti: i 40 punti conseguibili per ciascuno dei trascorsi trienni si sommano, infatti, ai 36 punti previsti per l’attività svolta nello stesso periodo nelle scuole statali, ridotti a 27 punti per il servizio prestato nelle scuole paritarie e a 18 punti per quello prestato nelle scuole legalmente riconosciute, pareggiate o parificate, nonché ai 30 punti previsti per l’abilitazione conseguita presso le scuole universitarie di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), ai 12 punti per il dottorato di ricerca e ai 3 per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata annuale (corrispondente a 60 crediti) con esame finale.

L’Amministrazione provinciale ha peraltro difeso, anche sotto questo aspetto, la disposizione in esame, sul rilievo che sarebbe erronea la pretesa di confrontare punteggi che corrispondono a finalità diverse e sottolineando che essa costituirebbe una scelta discrezionale del Legislatore.

A parere del Collegio l’eccesso di potere legislativo pare integrato dal fatto che tutti i punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli si presentano omogenei e proporzionali fra loro, come emerge esemplificativamente dall’osservazione che il titolo SSIS, cui corrispondono 30 punti, sconta un bonus di soli 6 punti, equivalendo i restanti 24 ad un biennio di insegnamento, tenuto conto della pari durata del relativo corso di specializzazione. Inoltre, anche gli altri punti riconosciuti appaiono riconducibili all’identica logica, considerando che quelli attribuiti per le scuole paritarie e per le scuole parificate o pareggiate sono gradatamente più contenuti rispetto a quelli previsti per le scuole statali: il che appare, invero, espressione della discrezionalità del Legislatore provinciale, che si sottrae in quanto tale ad ogni possibile censura sul piano dell’apprezzamento compiuto.

L’innegabile alterazione di detta logica sembra, all’opposto, manifesta, ove si rifletta che, nel quadro dell’attribuzione dei punteggi per titoli, che nel corso degli anni ha costituito la progressiva costituzione del personale patrimonio di ciascun insegnante, ben sorretto nelle proprie scelte dall’esigenza di incrementarlo con scelte di studio e di formazione poste a sua disposizione dalla Provincia, l’indifferenziata assegnazione dei ridetti 40 punti anche per un solo triennio si traduce in uno strumento di straordinaria accelerazione quanto alla collocazione nelle graduatorie provinciali di quegli insegnanti, e che obiettivamente svilisce i titoli fino a quel momento accumulati da tutti gli altri: l’indecifrabilità di siffatta scelta, che è obiettivamente sorretta dall’unico parametro della prestazione del servizio nel territorio della Provincia, pare dunque tradursi in un irrazionale apprezzamento e dunque nel lumeggiato eccesso di potere legislativo, non trovando che parziale giustificazione nell’esigenza di premiare la continuità delle singole docenze.

Da quanto ora esposto si deduce, peraltro, la concorrente violazione, sotto un diverso aspetto, del canone della ragionevolezza, sovente fatto proprio da codesta sovrana Corte nell’esercizio delle sua competenza di Giudice delle leggi.

Il concetto giuridico a contenuto indeterminato della ragionevolezza è stato, invero, originariamentre ricondotto all'area dominata dal principio di uguaglianza, sì che la norma apportatrice di irragionevoli discriminazioni è apparsa per ciò solo costituzionalmente illegittima.

Lo stesso criterio, tuttavia, si è progressivamente affrancato dal principio di uguaglianza, come autorevolmente affermato da un suo Presidente, "anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore". In un'accezione più pregnante di quella precedente, codesta sovrana Corte ha valutato la coerenza della norma sottoposta al suo esame rispetto alla ratio ad essa sottesa, ovvero la sua non contraddittorietà rispetto al sistema, o la non manifesta inidoneità degli strumenti ivi prescelti per conseguire un determinato fine, con un controllo comportante considerazioni di adeguatezza, pertinenza, proporzionalità, coerenza. Più di recente, è stato applicato il criterio della ragionevolezza intrinseca, attraverso il quale il giudizio si traduce in una valutazione di conformità della norma alla ratio che la sostiene (cfr., sentenza 5.12.2008, n. 399). In tal senso, la ragionevolezza intrinseca di una norma può essere valutata anche verificando se tale norma sia o meno coerente con la qualificazione che di essa si dà in generale nell'atto normativo in cui è contenuta, oppure verificando se la contraddizione si configuri tra la previsione astratta e la sua concreta applicazione (cfr., da ultimo, sentenze 28.1.2010, n. 26 e 8.5.2009, n. 137).

In definitiva, la questione di legittimità costituzionale per la disposizione che assegna un così elevato punteggio sulla sola scorta di una qualsivoglia docenza purché prestata nel territorio trentino appare al Tribunale non manifestamente infondata, tenuto conto della ridetta, profonda alterazione che induce sulle graduatorie provinciali, e alla stregua di una logica obiettivamente estranea a quella che nel passato ha meditatamente guidato il Legislatore provinciale nell’articolata prefissione del valore dei titoli in possesso di ciascun docente, ivi compreso quello del servizio prestato nella Provincia.

17c. Infine, la stessa norma appare in contrasto per le identiche ragioni con il principio di buon andamento dell’Amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione.

Va ricordato, in proposito, che nel sistema scolastico provinciale l’accesso degli insegnanti al posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami, o per corso - concorso pubblico, oppure tramite l’utilizzazione delle graduatorie provinciali per titoli (cfr., art. 89 della L.p. n. 5 del 2006).

Codesta sovrana Corte ha più volte affermato che il principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni costituisce la regola generale imposta dall’art. 97 della Costituzione, quale strumento imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito. Detta regola, peraltro, può andare incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato già ricoperte da personale precario, purché esse siano “delimitate in modo rigoroso” (cfr., sentenze 9.11.2006, n. 363 e 15.1.2010, n. 9), dettate da “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” idonee a giustificarle (cfr., sentenza 3.3.2006, n. 81), e “numericamente contenute in percentuali limitate”, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall’Amministrazione (cfr., sentenza 14.7.2009, n. 215); e ciò sul diverso rilievo “che la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.” (cfr., sentenza 24.6.2010, n. 225).

In stretta coerenza con tale indirizzo, deve essere posto in evidenza che il contratto a tempo indeterminato si consegue da tempo in Trentino solo tramite le graduatorie, e dunque all’interno di un’area derogatoria marcatamente diversa da quella disciplinata dal pubblico concorso, che tollererebbe solo parziali deroghe, ma non le eleva a regola generale di reclutamento del personale; che il premio istituito dalla legge finanziaria provinciale per il 2010 è indifferenziatamente attribuito per il servizio reso anche presso istituti ove la stipula del contratto di assunzione non è subordinata a principi di evidenza pubblica; che l’attribuzione di 40 punti per triennio, fino al massimo di 160 punti, ha inciso sulla posizione nelle graduatorie trentine dei docenti, elevando a posizioni di vertice, o comunque più vantaggiose ai fini della potenziale immissione in ruolo, insegnanti che, sul piano dei titoli diversi da quello del solo servizio di continuità, possono essere stati reclutati con un parametro affatto diverso da quello meritocratico.

18. In conclusione, sul fondamento delle argomentazioni che precedono ed alla stregua della rilevanza, ai fini della decisione nel merito della controversia, e della non manifesta infondatezza della questione prospettata, si rimette la sua definizione a codesta sovrana Corte Costituzionale, con sospensione della fase cautelare del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, letto l’art. 23 della L. 11.3.1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 67 della legge della Provincia autonoma di Trento 28.12.2009, n. 19.

Sospende medio tempore il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione in sede cautelare, in rito, nel merito e sulle spese di lite all’esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte Costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa.

Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Provincia autonoma di Trento, nonché comunicata al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:





L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2010

IL SEGRETARIO
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