ANIEF: DL 78/2010 colpisce pesantemente personale Scuola

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ANIEF: DL 78/2010 colpisce pesantemente personale Scuola

Messaggiodi edscuola » 12 giugno 2010, 18:21

DL 78/2010: Colpisce pesantemente il personale della Scuola e i precari. ANIEF richiede profonde modifiche in Parlamento per rendere più equa la ripartizione dei tagli.

Inizia in VII Commissione del Senato la discussione del Disegno di legge 2228 di conversione del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante ‘Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica’. Emendamento del Governo per mandare le donne in pensione come gli uomini già dal 2012.

La norma voluta dal Governo per evitare l’effetto Grecia colpisce soprattutto il pubblico impiego, e quindi la scuola che rappresenta quasi 1/3 del comparto, 1.000.000 di lavoratori (al netto dei 120.000 tagli operati in questi cinque anni) su 3.500.000 di dipendenti pubblici. Mentre tale personale perderà dall’11 al 15% dello stipendio nel prossimo triennio, i dirigenti ministeriali soltanto il 2,5%, i capi dipartimento il 5,6%, i sottosegretari il 6%, i manager pubblici il 5% con stipendi tra 90.000 e 150.000 euro. ANIEF ritiene, almeno, necessaria l’eliminazione della franchigia che impedisce di applicare la riduzione di stipendio sui primi 90 mila euro per esigenze di rispetto e di equità, così da alleggerire chi non arriva ai 20.000 euro annui.

Dirigenti, Docenti e ATA vengono colpiti dalla manovra su tre fronti: blocco del contratto collettivo nazionale, congelamento degli scatti di anzianità, indennità di buonuscita. ANIEF richiede, almeno, la possibilita' di recupero al termine del triennio, pena il forte sospetto di incostituzionalità della norma. Non è possibile lavorare senza che ne sia riconosciuto il rispettivo economico. Rimane la possibilità di richiedere, per i neo-assunti e per i precari, gli scatti biennali per il quinquennio precedente e di ricorrere al giudice del lavoro e alla conciliazione preliminare presso l’ULPMO attivata dall’ANIEF per il rispetto della normativa comunitaria non derogabile, compreso per l’estensione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto su posto vacante e disponibile.

I precari sono penalizzati dall’estensione del blocco del turn-over (20%) al 2014 previsto dalla legge 133/08 fino al 2012 e dall’anticipo dell’età pensionabile, a partire dal 2012 e non più dal 2018, per le donne che rappresentato l’85% del personale docente in servizio e il 65% del personale ATA, a fronte di 200.000 supplenti annuali (120.000 docenti, 80.000 ata), rispettivamente il 15% e il 35% dell’intero organico, escluso i supplenti brevi. Già l’età media del personale è di 50 anni, il più vecchio al mondo, così si aumenta il distacco tra docenti e discenti e si condannano i supplenti a un precariato a vita, visti i pochi pensionamenti avvenuti negli ultimi anni. Unica possibilità: il ricorso al giudice del lavoro e la conciliazione preliminare all’ULPMO attivata dall’ANIEF per la stabilizzazione secondo la normativa comunitaria non derogabile.

Le famiglie dovranno vigilare nelle relazioni dei medici delle Aziende sanitarie, deputate a rilasciare le certificazioni di diritto per i loro figli con handicap, utili all’attribuzione delle ore di sostegno. Viene confermato l’organico dell’anno precedente. Rimane la possibilità per le famiglie di segnalare all’ANIEF le ore decurtate per l’attivazione dei posti in deroga, come è oggetto di discussione nelle informative regionali sugli organici di sostegno (v. Sicilia, Emilia Romagna, Lombardia)

I 3 miliardi risparmiati sui tagli della scuola non sono più utilizzati per introdurre meccanismi premiali di carriera ma per ripianare i debiti pregressi delle scuole, per il finanziamento di supplenze brevi o per le spese di funzionamento. ANIEF chiede che si utilizzano per la stabilizzazione del personale e per il recupero degli aumenti negati, negati dalla norma.

Alcune norme del Decreto legge

Art. 8
(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)
14. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.

Art. 9

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)



1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a

decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Art. 10
(Riduzione delle spese in materia di invalidità)

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Art. 12
(Interventi in materia previdenziale)



Già modificato dal Governo con un emendamento approvato nel Consiglio dei Ministri n. 96 del 10/06/2010

Il Consiglio ha discusso ed approvato due emendamento da presentare in sede di conversione del decreto- legge che reca la manovra finanziaria “anti-crisi” (n.78 del 2010- Atto Senato 2228). Il primo prende doverosamente atto del monito all’Italia, espresso in sede europea, ad equiparare l’età pensionabile per uomini e donne e dispone che ciò avvenga dal 1° gennaio 2012 . I risparmi derivanti da questa misura confluiranno nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finanzieranno interventi dedicati a politiche sociali e familiari.
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