In crisi per le sanzioni di Brunetta

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In crisi per le sanzioni di Brunetta

Messaggiodi edscuola » 9 febbraio 2010, 21:23

da ItaliaOggi

Mentre perdura il silenzio dell'Istruzione, nelle scuole ci si interroga sul nuovo regime

In crisi per le sanzioni di Brunetta
Dubbi sull'applicazione immediata anche agli insegnanti
di Franco Bastianini

Scuole in fibrillazione sull'applicazione della riforma Brunetta. In particolare, per quanto riguarda il fronte del regime sanzionatorio. La nuova disciplina sul procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola , e sui rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale, prevista dal decreto legislativo n. 150/2009, continua ad essere oggetto di richieste di chiarimenti soprattutto da parte dei dirigenti scolastici e dai rappresentanti sindacali.

Le richieste vertono sia sull'applicazione o meno delle nuove norme anche ai procedimenti disciplinari già avviati e a quelle situazioni disciplinarmente rilevanti, di cui l'amministrazione abbia già avuto notizia prima dell'entrata in vigore del decreto n. 150/2009, che sull'estensione anche al personale docente della nuova disciplina. In questo caso è ancora in vigore il disposto dell'art. 91 del contratto 29 novembre 2009 secondo il quale nei confronti dei docenti dovevano continuare ad essere applicate le norme di cui agli articoli dal 492 al 507 del decreto legislativo 297/1994, ovvero il Testo Unico della scuola.

Una circolare a firma del ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, la n. 9 del 27 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2010, n.20 ha fornito le prime indicazioni sulle questioni oggetto delle richieste di chiarimenti. Nella circolare si precisa, infatti, che in mancanza di una specifica disposizione transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 150/2009, le nuove norme non potevano applicarsi ai procedimenti disciplinari avviati in precedenza.

Quella che, invece, la circolare non chiarisce espressamente era la questione riguardante l'applicazione della nuova disciplina al personale docente oltre che a quello Ata, ovvero ausiliario, tecnico e amministrativo. Nei confronti di quest'ultimo personale l'applicazione della nuova disciplina appare logica atteso che quella contenuta negli articoli 92 e seguenti del citato contratto ricalca quella che trova applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici e di quelli ministeriali in particolare. Lo stesso, invece, non si può dire per gli insegnanti.

Il silenzio dell'Istruzione

L'applicazione delle nuova disciplina anche ai docenti continua a non trovare parere concordi. La maggioranza sembra tuttavia propendere per l'applicazione con effetto immediato anche ai docenti.

Nessuna indicazione in merito è, invece, stata ancora fornita dal ministero della pubblica istruzione, circostanza questa che giustificherebbe ampiamente le reiterate richieste di chiarimenti provenienti, appunto, non solo dai dirigenti scolastici ma anche dai rappresentanti sindacali. Questi ultimi, in particolare, sono preoccupati per l'introduzione di ulteriori cause che possono portare all'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, finora abbastanza limitate.

Licenziamento disciplinare

L'art. 69 del decreto legislativo n.150 dispone, infatti, che ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto la sanzione disciplinare del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà essere comunque applicata nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenze prive di giustificazione, ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose e comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque, denominata, del rapporto di lavoro.

Il licenziamento in sede disciplinare dovrà essere disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferita ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione formula una valutazione di insufficiente rendimento.Nei casi di cui alle lettere a),d) e) ed f), il licenziamento sarà senza preavviso.
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