Professione Insegnante: Mobilità - val. servizio militare

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Professione Insegnante: Mobilità - val. servizio militare

Messaggiodi edscuola » 22 febbraio 2009, 15:03

Al Dott. Luciano Chiappetta
c/o MIUR
Roma.

Gentile Dottore, al fine di evitare un contenzioso che altererebbe ex post le procedure di mobilità relative all’a.s. 2009/2010, nonché l’individuazione dei perdenti posto , Le segnalo che la limitazione circa la valutazione come servizio pre ruolo del servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego, di cui al CCNI del 12.22009; per il servizio militare prestato dopo il 30.1.1987 essa è in contrasto con l’art. 20 della legge 958 del 24.12.1986 , recepito dal comma 7 dell’art. 485 del TU D lgs 297/94, come analiticamente di seguito indicato.

Si confida in un suo sollecito intervento chiarificatore.



Libero Tassella Gruppo Professione Insegnante





Mobilità 2009/2010: valutazione servizio militare

Se il servizio militare è stato prestato dopo il 30/1/1987 e prima della stipula del contratto a tempo indeterminato, deve essere valutato nelle istanze di mobilità e nelle graduatorie di istituto come servizio pre ruolo, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego. Il 4° comma delle premesse delle note comuni alle tabelle di valutazione delle domande di trasferimento del CCNI del 12/2/2009 valevole per l anno scolastico 2009/2010, precisa che: ” Si rammenta che il servizio militare di leva o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego”. Tuttavia, l' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" .(Vedi in proposito la Circolare n. 85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica).
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma ,di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale , come servizio non di ruolo. La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n.958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti. L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione ha precisato che il servizio valutabile ex art. 20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonchè quello p restato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86 prima di della stipula del contratto a tempo indeterminato,tale servizio è valido come servizio pre-ruolo, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego, sia nella mobilità territoriale e professionale sia nelle graduatorie interne. Ai sensi della nota 4 della tabella di valutazione dei titoli del CCNI del 12.2.2009, al predetto docente compete il relativo punteggio in relazione alla durata del servizio di leva effettivamente svolto. Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal CCNI del 12.2.2009 del 3° comma delle premesse delle note comuni alle tabelle di valutazione delle domande di trasferimento, in quanto non applicabile al caso di specie, trattandosi di servizio militare prestato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 20 della L .958/86 e valutabile a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 485 del T.U D.lgs 297/94.
Non può, peraltro, non tenersi conto che il rapporto di lavoro è disciplinato da una molteplicità di fonti: legge, contratti collettivi e contratto individuale. Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius). Consigliamo pertanto agli interessati di richiedere la valutazione del servizio militare prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di mobilità e nella formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei soprannumerari, in caso di diniego esperire tutte le previste procedure ricorsuali.

Libero Tassella
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