Sì al part-time per i Dsga

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Sì al part-time per i Dsga

Messaggiodi edscuola » 10 giugno 2008, 10:58

da ItaliaOggi

I direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) possono fruire del part time.
Il divieto di accesso ai rapporti di lavoro a tempo parziale,
infatti, sussiste solo per i dirigenti

Sì al part-time per i Dsga

Antimo Di Geronimo

I direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) possono fruire del part time. Il divieto di accesso ai rapporti di lavoro a tempo parziale, infatti, sussiste solo per i dirigenti. E siccome i Dsga sono funzionari, possono accedere al beneficio come tutte le altre qualifiche del pubblico impiego. E' questo il principio che si evince da una sentenza della Corte di cassazione (n. 6986 del 14/3/2008) che ha accolto il ricorso di un Dsga al quale la corte d'appello di Milano aveva negato il diritto di avvalersi della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a tempo parziale. La questione era nata a seguito di una pronuncia di primo grado favorevole al ricorrente, con la quale era stato applicato lo stesso principio affermato dalla Cassazione. Tale assunto era stato fatto proprio dal giudice di prime cure in quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 57, della Finanziaria '97. Il dispositivo stabilisce che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle PA eccetto militari, polizia e vigili del fuoco. In sostanza, il part time si applica a tutti i rapporti di lavoro contrattualizzati con la sola eccezione dei dirigenti. E quindi anche alla scuola, fatta eccezione per i dirigenti. Secondo i giudici di secondo grado, il discrimine tra un dirigente e un funzionario è dato dall'esistenza o meno della titolarità di un ufficio. E siccome la direzione dei servizi generali e amministrativi non è un incarico di staff ma comporta la titolarità di un ufficio, la corte d'appello aveva ritenuto che il Dsga fosse assimilabile a un dirigente. La Cassazione invece, sostiene la tesi del primo giudice.
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