da ItaliaOggi
Chiarimenti sulle agevolazioni fiscali per i docenti
e gli amministrativi con parenti a carico
Le detrazioni passano dai presidi
Chi è interessato a usufruire deve fare domanda ogni anno
I docenti e i non docenti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali per i familiari a carico o per altro motivo, se vogliono continuare a fruirne, devono presentare una domanda al dirigente scolastico. E non basta farlo una volta sola: bisogna ripetere la presentazione ogni anno, altrimenti non si ha più diritto alla riduzione d'imposta. La novità è contenuta nella Finanziaria di quest'anno e il ministero della pubblica istruzione ha emanato una prima circolare per dare attuazione alle nuove disposizioni (18887 dell'8 maggio scorso). Il dispositivo è stato trasmesso dal dipartimento per la programmazione e reca anche il modulo per effettuare gli adempimenti. Ma non fissa alcun termine e non spiega nemmeno a chi va indirizzato. E' ragionevole ritenere, dunque, che prima che la palla passi alle scuole, il ministero dovrà intervenire con un ulteriore provvedimento per determinare le norme di esecuzione. Tanto più che l'agenzia delle entrate, con la circolare 15 del 5 marzo 2008, ha spiegato che è il sostituto d'imposta che deve richiedere al lavoratore di comunicare «entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia». Fermo restando che il sostituto d'imposta può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali. Insomma dovrebbe essere l'amministrazione finanziaria a fissare i termini per la presentazione delle domande. E l'esecuzione delle relative disposizioni dovrebbe essere di competenza dell'amministrazione scolastica. Nel frattempo le detrazioni continueranno a scattare automaticamente. Resta il fatto che il modello per chiedere la riduzione d'imposta esiste già da tempo ed è reperibile sul sito del tesoro. Ed è anche stato allegato alla circolare del ministero della pubblica istruzione. Per quanto concerne le detrazioni per i familiari a carico le condizioni sono le seguenti. Anzi tutto non devono superare un reddito annuo lordo di 2.840,51 euro . In più la richiesta delle detrazioni per i figli a carico deve essere obbligatoriamente ripartita al 50% per entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati, o in alternativa, previo accordo tra le parti, possono essere richieste al 100% dal genitore con il reddito più alto. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordi, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Qualora il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limite di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. Se uno dei coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. La detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese di nascita fino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età. La detrazione spetta anche per i figli portatori di handicap, se sono stati riconosciuti tali secondo il disposto dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Infine, gli altri familiari si considerano a carico se hanno redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui. A patto che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.