da Tecnica della Scuola
Tesoreria unica: la circolare per i revisori dei conti
di Lara La Gatta
Cosa cambia in sede di verifica di cassa dopo il 12 novembre 2012
Dopo la circolare congiunta Mef-Miur n. 32 del 31 ottobre scorso, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 34 del 16 novembre 2012, indirizzata ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, con la quale vengono fornite indicazioni metodologiche utili per le verifiche di cassa effettuate successivamente al 12 novembre 2012, data di entrata delle scuole nel sistema di Tesoreria unica ai sensi dell’articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Con particolare riferimento all’aspetto operativo, la circolare in commento evidenzia le fasi più significative della verifica di cassa:
• individuazione dei responsabili della gestione di cassa (dirigente scolastico, dsga);
• acquisizione di un’attestazione relativa ai conti correnti aperti presso il sistema bancario e postale, nonché riguardo al codice di contabilità speciale attribuito all’istituzione scolastica;
• esame della convenzione disciplinante il servizio di cassa e della regolare sussistenza. Sul punto, si richiama il disposto recato dal comma 35 dell’articolo 7 del suddetto decreto legge n. 95/2012, che prevede che i contratti di cassa “in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti stessi”;
• verifica delle modalità di acquisizione delle entrate e dell’erogazione delle uscite e controllo, secondo il principio del campionamento (articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123), dei titoli di incasso e pagamento (reversali e mandati) dei quali si dovrà accertare la regolarità mediante il riscontro degli elementi essenziali (esercizio di riferimento, numero d’ordine progressivo, data di emissione, se riferiti alla “competenza” o ai “residui”, dati del debitore o creditore, causale, importo, atti di autorizzazione alla spesa, documenti giustificativi, ulteriori documenti a corredo), verificando altresì che la loro emissione sia fatta in ordine strettamente cronologico e non vi siano cancellature e correzioni;
• riscontro delle risultanze contabili emergenti dalle scritture del giornale di cassa (situazione di diritto) con quelle fornite dal sistema bancario, postale e di tesoreria (situazione di fatto);
• acclaramento della concordanza tra la situazione di diritto e quella di fatto attraverso la c.d. “riconciliazione” delle partite sospese (titoli di pagamento inestinti, riscossioni e pagamenti non contabilizzati dalla scuola, ecc.);
• formalizzazione della verifica di cassa mediante il verbale predisposto sull’applicativo informatico “Athena 2”.
La circolare evidenzia poi che il regime di Tesoreria unica prevede il divieto di investire le somme eccedenti le esigenze della gestione ordinaria in prodotti finanziari, con l’obbligo di smobilizzare gli investimenti in titoli, fatta eccezione per i titoli di Stato italiano. Ciò comporta la dismissione, entro la fine del corrente anno, dei titoli posseduti, con esclusione dei titoli dello Stato italiano, dei buoni postali fruttiferi, dei libretti di risparmio postale nonché di eventuali valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati connotati da uno specifico vincolo di destinazione. Sarà, pertanto, oggetto di verifica da parte dei revisori che gli istituiti scolastici abbiano ottemperato alla suddetta previsione normativa.