da Tecnica della Scuola
Attenzione al comma 44 dell’art. 3: il contratto? Un baffo
A conclusione infatti degli articoli 42 e 44 della Legge di stabilità, presentata dal governo per l’approvazione, appare il comma 45 che così recita:
“Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2012”.
In altri termini si continua con l’applicazione rigorosa di quanto è stabilito nel decreto 150/2009, meglio noto come “Decreto Brunetta”, attuativo della Legge 15/2009 che cambia nella sostanza l’insieme della regolamentazione contrattuale ed organizzativa relativa al lavoro pubblico.
Il cambiamento come si vede è radicale e all’epoca fu congegnato proprio per modificare in profondità l’assetto delle relazioni sindacali, della contrattazione e della stessa valutazione del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e dei settori della conoscenza.
Questo governo continua quindi in piena sintonia con quanto pianificato prima e per colmo di sicurezza inserisce un comma che fa piazza pulita di qualsivoglia tentativo di fare valere il contratto di lavoro che ha disciplinato l’orario di servizio.