da Tecnica della Scuola
Docenti in esubero e corsi di riconversione sul sostegno
di P.A.
Lo scorso 25 settembre si è svolto un incontro al Miur per definire i criteri per l´ ammissione ai corsi di riconversione sul sostegno del personale docente in esubero, oppure appartenente a classi di concorso o tipologie di posti con esubero provinciale. Il report della Gilda
I funzionari del Miur, riferisce il report della Gilda, hanno informato le OO.SS. che in questa tornata sarà possibile attivare 31 corsi, di cui almeno 1 in ciascuna Regione, con un numero di 40/50 partecipanti, per cui gli ammessi potranno oscillare fra 1.240 e 1.550.
E’ stato pure precisato che le domande di partecipazione saranno a titolo volontario e che non si terrà conto delle disponibilità a partecipare precedentemente dichiarato
Ciò significa che chi ha interesse a frequentare i corsi di riconversione dovrà presentare la domanda attestando di appartenere a classi di concorso o tipologie di posti in esubero nella provincia di titolarità, oppure di essere essi stessi in esubero, in quanto trasferiti d´ ufficio o a domanda condizionata in altra istituzione scolastica.
Per la determinazione invece delle classi di concorso cui attribuire la precedenza per la riconversione, l’incontro è previsto il 9 ottobre prossimo, dopo che il Miur avrà fornito il numero degli esuberi nazionali suddivisi per provincia, ordine e grado di scuola, e per classe di concorso o tipologia di posti relativi agli organici concernenti il 2012/13.
Attualmente sono fuori discussione l´ A075, l´ A076 e la tabella C, di cui in particolare la C555 e la C 999 relative al personale trasferitosi dagli EE.LL. ai sensi della legge 124/99 e che attualmente sono privi di titoli di studio e/o professionali spendibili per l´ insegnamento.
Ad essi vanno aggiunti coloro che prestano servizio su posti di sostegno, in quanto utilizzati a domanda, senza il previsto possesso della specializzazione.
Il Miur ha proposto di riconoscere la precedenza anche a coloro che hanno frequentato corsi attinenti al sostegno organizzati dagli UU.SS.RR
La Gilda fra l’altro ha sottolineato che i suddetti corsi organizzati dall´ Amministrazione non devono comportare spese per i partecipanti e che, trattandosi a tutti gli effetti di servizio, esso debba essere alternativo e non aggiuntivo a quello d´ istituto. Inoltre, qualora i docenti interessati dovessero essere ammessi a fruire del diritto allo studio, essi non devono intaccare l´ aliquota del 3% riservata per tale finalità al restante personale.
In merito alla precedenza che il Miur intende riconoscere al personale più giovane, la Gilda ha richiamata al rispetto delle posizioni derivanti dal punteggio d´ inserimento nelle graduatorie per l´ individuazione dei soprannumerari.
Relativamente ai docenti inseriti nella C555 e nella C999 è stato fatto rilevare opportunamente che non si può pensare di avviare ai corsi di riconversione personale senza il possesso di alcun titolo specifico valido per l´ insegnamento, dato che ad essi sono riservati i posti ata, come disposto dall´ art. 14 del dl 95/12 (spending review) che ne ha previsto l´ inquadramento. Non è ammissibile per la Gilda degli insegnanti che il sostegno ad alunni disabili possa diventare appannaggio di chi non ha la benchè minima competenza nel campo della didattica.