Chiarimenti della Funzione Pubblica su causa di servizio ...

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Chiarimenti della Funzione Pubblica su causa di servizio ...

Messaggiodi edscuola » 11 agosto 2012, 10:42

da Tecnica della Scuola

Chiarimenti della Funzione Pubblica su causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata
di Lara La Gatta

Applicazione della norma transitoria e termine finale per l'accettazione delle istanze
Con il parere n. 32934 del 6 agosto 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad alcuni chiarimenti in merito alle problematiche sorte a seguito all'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata operata dall'art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011.
Tra gli aspetti chiariti, uno riguarda l'applicazione della norma transitoria, che per il DPF si estende anche a coprire le istanze dirette ad accertare l'aggravamento riferito ad infermità già accertate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa, trattandosi di fattispecie inquadrabili nell'ambito dei "procedimenti in corso".
Per quanto concerne poi il termine finale per l'accettazione delle istanze da parte dell'Amministrazione, il dipendente può avere interesse anche ad ottenere un atto di accertamento "in sé e per sé", vale a dire a prescindere dal riconoscimento dei benefici economici dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza. Può essere questo il caso in cui l'accertamento può essere finalizzato al conseguimento di vantaggi vari previsti dalle norme e dai CCNL, come l'esenzione dal regime della reperibilità in caso di malattia, lo scomputo dal periodo di comporto, l'esclusione della decurtazione del trattamento economico in caso di assenza per malattia.
Il d.P.R. n. 461 del 2001 non prevede, a tale proposito, alcun termine per la presentazione della domanda di accertamento in sé e per sé in corso di rapporto, mentre stabilisce dei termini perentori nel caso in cui l'accertamento sia finalizzato al riconoscimento dei benefici economici, termini il cui rispetto condiziona quindi l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto i benefici stessi. L'art. 6 in commento ha abrogato non solo gli istituti economici collegati all'accertamento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio (equo indennizzo, rimborso spese e pensione), ma anche "l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio". Pertanto, dopo l a sua entrata in vigore, i procedimenti di accertamento in sé e per sé sono salvaguardati (e la salvaguardia vale anche se gli stessi sono stati avviati dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza previsto per la tempestività della domanda avente ad oggetto i benefici economici) soltanto se la relativa domanda sia stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell'abrogazione) ovvero siano riferiti ad eventi occorsi prima della predetta data per procedimenti instaurabili d'ufficio.
In sintesi, secondo il Dipartimento, sono considerate ammissibili:
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate in corso di rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui l'interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell'equo indennizzo e del rimborso spese;
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro la scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell'infermità o della lesione da parte dell'interessato (termine di decadenza per la concessione dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5 dicembre 2011, per fatti verificatisi comunque entro tale data;
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.
Ovviamente, resta ferma in ogni caso la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
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