da Tecnica della Scuola
Sostegno, il Miur apre alle deroghe. Ma solo se necessarie
di A.G.
La decisione “figlia” della sentenza della Consulta n. 80/2010 e del dl 98/2011: cade il limite massimo di insegnanti. Serve però un’attenta distribuzione delle risorse, al fine di istituire ulteriori posti solo "entro lo stretto necessario".
La Circolare n. 61 sull’organico di fatto, pubblicata lo scorso 18 luglio, detta chiare indicazioni anche per quanto riguarda la rinnovata gestione e organizzazione delle cattedre di sostegno. Rifacendosi ai “nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno” introdotti dall’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il Miur rammenta che
“a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.104/1992, nei casi divalutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2009);
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile”.
Per quanto riguarda l’assegnazione di posti ulteriori, laddove fosse necessario determinarli, anche ad anno scolastico iniziato, la circolare non poteva non riferirsi alla sentenza numero 80 del 26 febbraio 2010, attraverso cui la Corte Costituzionale ha dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno”. Pertanto, il ministero dell’Istruzione ha sottolineato che “gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno”.
Inoltre le integrazioni vanno assegnate sempre “dopo aver accertato: la effettiva presenza degli alunni nelle classi; la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..); la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti)”.
Il Miur confida poi, con tono quasi paternalistico, “in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale”. Fermo restando che sarà compito dei direttori generali degli Usr di “informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari” riguardanti “ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti”.
La circolare sembra tenere infine conto delle tante sentenze che negli ultimi tempi hanno dato ragione alle famiglie con studenti disabili a cui gli Usp o i dirigenti negavano le ore assegnate dalla commissione medico-istituzionale: in particolare, quando il Miur “rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994”, sembra voler dare corso ad una recente sentenza dei giudici del Tar della Toscana, la 763/12, i quali nell’esaminare il ricorso dei genitori di un alunno a cui erano state dimezzate le ore di sostegno hanno ribadito che il piano educativo individualizzato è finalizzato ad accertare “il diritto a fruire del sostegno scolastico” sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro handicap e che quindi il Pei “rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni” e quindi non può risultare “oggetto di impugnativa”.
Il Miur chiude con un’ultima raccomandazione, rivolta sempre ai responsabili degli Usr, sulla costituzione “delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”.
Il messaggio è chiaro: nessun limite, ma le deroghe al piano iniziale devono essere proprio indispensabili.