da Tecnica della Scuola
Concorso DS oltre la graduatoria di merito
di Aldo Domenico Ficara
Sapendo che la costituzione del rapporto di lavoro è subordinata all'autorizzazione di assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli. 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, si può dire che l’entrata nella graduatoria di merito del concorso non costituisce garanzia all'assunzione
Detto questo, è facile capire la tiepida tranquillità di chi, dopo molte fatiche, è riuscito ad entrare in detta graduatoria di merito nel concorso per dirigenti scolastici, infatti, il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni. Per questo calcolo si deve tener conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio medesimo.
Chi non è assunto pur rientrando nel numero dei posti messi a concorso per mancanza di posti disponibili e coloro che idonei ma oltre il numero posti banditi restano nel profilo di appartenenza fino a scorrimento graduatoria per successiva disponibilità dei posti per 3 anni. Al primo anno di pubblicazione della graduatoria di merito i posti autorizzabili, nel caso fossero maggiori di quelli messi a concorso, sono limitati dallo stesso numero dei posti inseriti nel bando concorsuale.
Quindi per avere la certezza di ottenere la tanto sospirata cattedra di presidenza il primo di settembre 2012, è condizione necessaria e sufficiente aver conseguito un elevato punteggio fra quelli delle due prove scritte, della prova orale e dei titoli, con la conseguenza di stare nelle prime posizioni della graduatoria di merito. Al contrario i vincitori del concorso con valutazioni basse, rischiano non solo di non entrare nei ruoli il prossimo anno scolastico, ma di non entrarci nemmeno nei prossimi tre anni a loro disposizione.