da Tecnica della Scuola
Iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap: indicazioni su trattamenti pensionistici e Tfs
di L.L.
La soppressione dell’Inpdap disposta dalla cosiddetta Manovra Salva-Italia aveva creato non pochi dubbi sul
destino dei pubblici dipendenti, compreso il personale della scuola.
In soccorso è arrivata la circolare n. 37 del 14 marzo 2012 con la quale l’Inps ha chiaramente affrontato la questione dei dipendenti iscritti alle casse gestite dall’Inpdap, evidenziando in particolare cosa cambia per loro per quanto riguarda i trattamenti pensionistici e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Uno degli aspetti trattati, concerne l’abrogazione dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per la quasi totalità dei dipendenti pubblici. D’ora in poi la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio viene demandata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
La previgente normativa continua tuttavia ad applicarsi ad alcune ipotesi:
· per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
· nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;
· nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Un chiarimento importante riguarda i termini di pagamento di Tfr e Tfs: l’Inps, infatti, facendo proprie le osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012, rettifica le precedenti indicazioni fornite dall’Inpdap con la circolare n. 16 del 9 novembre 2011 e la nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011.
I termini di liquidazione sono dunque i seguenti:
1. in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi;
2. è prevista la liquidazione non prima di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
· raggiungimento dei limiti di età;
· cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
· cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni) se maturata entro il 31 dicembre 2011.
Decorso il termine dei 6 mesi, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
3. Infine, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse dalle suddette, anche se non si sia maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
· le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
· il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Per queste ipotesi, decorsi i 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
Sono previste delle deroghe ai suddetti termini in particolare per il personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (1° settembre e 1° novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; la disciplina derogatoria interessa anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per tale personale restano in vigore, dunque, i “vecchi” termini:
· 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio, purchè i relativi requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2011 relativamente al personale della scuola e AFAM e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
· non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.