Apprendistato a 15 anni. Non si può, ma ...

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Apprendistato a 15 anni. Non si può, ma ...

Messaggiodi edscuola » 2 dicembre 2010, 14:05

da tuttoscuola.com

Apprendistato a 15 anni. Non si può, ma ...
Sentenza n. 334/24 novembre 2010 della Corte Costituzionale


Su ricorso del Governo, la Corte Costituzionale ha esaminato la legge regionale dell’Abruzzo (n. 30 del 2009) con particolare riferimento all’organizzazione dell’apprendistato considerato utilmente ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione.

La Corte, con sentenza n. 334 del 15 - 24 novembre 2010, ha accolto la tesi del governo ricorrente, secondo cui la Regione “avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione” nel prevedere che “l'apprendistato qualificante, mediante «formazione formale esterna» all'azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale” .

La Corte, nel ricordare che la legge finanziaria 2007, nell'estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione aveva portato da quindici a sedici anni l'età per l'accesso al lavoro, ha sentenziato che “si può accedere all'apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l'obbligo di istruzione.

La disposizione impugnata, dunque, fissando in quindici anni l'età minima per accedere all'apprendistato, è in contrasto con la su richiamata disciplina statale sull'obbligo di istruzione, che rientra tra le norme generali sull'istruzione (sentenza n. 309 del 2010).

Ne discende la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione”.

La sentenza della Corte rende, però, la materia sull’età di accesso all’apprendistato più complicata di quanto lo fosse prima, perché la recente legge 183/2010 (collegato sul lavoro), facendo riferimento alla cosiddetta legge Biagi del 2003, ha invece disposto che si possa accedere all’apprendistato già a 15 anni, anziché a 16 come era previsto dalla legge finanziaria 2007.

La risposta sta forse nella differenza tra formazione formale esterna e formazione formale interna all’azienda?

Servirà forse, una interpretazione autentica della sentenza?
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