da ScuolaOggi
Strade, strategie didattiche, tempi
In un articolo precedente è già stata descritta e commentata l’Ordinanza Ministeriale applicativa del Decreto Fioroni sui debiti. Come è noto l’art. 9 del DM 80 fissa per l’anno scolastico in corso al 31/12/2007 la data limite perché le istituzioni scolastiche deliberino le modifiche al POF e le comunichino alle famiglie. Per questa ragione c’è fermento nelle scuole. Ci si interroga, si discute, si valuta.
L’INFORMAZIONE SU CIÒ CHE CAMBIA E CAMBIERÀ
Sono necessari due interventi.
Il primo, relativamente semplice da organizzare, ma fondamentale sul piano strategico, riguarda la comunicazione efficace. Le famiglie e gli studenti devono essere informati delle modifiche intervenute sul piano normativo e delle conseguenze che ne derivano sul piano organizzativo.
Si tratta sia di informare, sia di motivare, sia di trasmettere il messaggio che la modifica intervenuta determina mutamenti di atteggiamento e comportamento da parte di tutti gli attori coinvolti (organi dell’istituzione scolastica, singoli docenti, studenti e famiglie).
Non credo che basti una circolare interna: vanno promosse assemblee delle diverse componenti, i Coordinatori dei Consigli di Classe devono parlarne nelle classi, il sito Web della scuola deve svolgere una funzione di spiegazione, esemplificazione, informazione.
ADEGUAMENTO DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA
Il decreto è l’occasione perché nelle diverse discipline o aree disciplinari venga approfondito il tema della unitarietà della offerta formativa. Si tratta di stabilire in maniera analitica i cosiddetti obiettivi minimi e di declinarli in termini di competenze descritte esplicitamente. Bisognerà fare uno sforzo per uscire dalla genericità delle frasi fatte tipo “sa esporre in maniera precisa ed adeguata” che come è noto il più delle volte non significano nulla ma consentono comportamenti e strategie valutative molto diverse tra i diversi corsi.
La assegnazione di un debito e il suo recupero dovranno necessariamente attenersi a questa impostazione e non alla semplice media delle risultanze di prove eccessivamente differenziate tra i diversi corsi. Sarebbe opportuno che nella scuole si arrivasse alla costituzione di banche dati di “verifiche tipo” e che tali verifiche siano nella disponibilità degli studenti e delle loro famiglie.
ADEGUAMENTO DELLE DELIBERAZIONI SULLA VALUTAZIONE E SUGLI SCRUTINI
Nel decreto e nella ordinanza (art. 2 e 3) compaiono tre attori, il DS responsabile della applicazione e del controllo, i Consigli di Classe (che assumono le decisioni pratico operative in ordine al debito ed al suo assolvimento e che curano la informazione degli interessati), il Collegio Docenti che deve stabilire i criteri per la composizione dei gruppi di recupero, per la assegnazione dei docenti, per lo svolgimento degli scrutini e deve inoltre definire i modelli organizzativi e pedagogici prescelti.
La stessa Ordinanza ridefinisce e in parte innova i criteri da seguire per stabilire la ammissione, non ammissione o il rinvio in sede di scrutinio finale (ed era dal 97 che non si aveva una riflessione sul tema).
I compiti e le responsabilità del Collegio sono enormi e non si può pensare di cavarsela con una semplice seduta a dicembre, se essa non viene preparata da un gruppo di lavoro che presenti al Collegio una serie di deliberazioni nuove o integrative rispetto al passato in ordine a ciascuno dei punti citati. Non è possibile in questa sede entrare troppo in dettaglio ma appare indispensabile che nelle scuole vengano sciolti in maniera definitiva ed esplicita alcuni nodi che spesso vengono lasciti nella indeterminazione per amore di quieto vivere. Esemplifico solo su alcuni di tali nodi:
- qual è il grado di autonomia del Consiglio di Classe rispetto ai criteri del Collegio? (una delibera vale certamente di più della presenza equilibratrice del DS allo scrutinio e consente decisioni più eque e rapide).
- fatto salvo il carattere individuale di ogni valutazione finale, qual è il limite nel numero di debiti ammissibili che uno studente può cumulare allo scrutinio di fine anno per evitare che il recupero estivo e le seguenti verifiche non si trasformino in una burla? Se è assodato che uno dei motivi per cui i debiti non venivano saldati è che se ne davano troppi, è pensabile che in alcuni tipi di scuola (licei) dove la selezione non è altissima si debba pronosticare un aumento delle non ammissioni allo scrutinio di giugno. Lo dicono la ratio del provvedimento ma anche l’ordinanza all’art. 6.
- in quali forme si procederà alla comunicazione delle carenze (grado di dettaglio, indicazioni metodologiche per il recupero, caratteristiche degli accertamenti)? Su questo punto non ci si potrà affidare al bricolage dei consigli di classe o al classico escamotage del “riferimento all’intero programma” perché gli accertamenti che pure rimangono di competenza del docente e del Consiglio di Classe di riferimento, dovranno avere il più possibile carattere unitario. Dovrà cioè esistere un “patto tra gentiluomini” stipulato in Collegio: nel momento in cui si affida il recupero ad altri colleghi e si definiscono in ambito dipartimentale gli obiettivi minimi si accetta anche una sorta di “disciplina di istituzione scolastica” senza la quale saremmo all’anarchia. La libertà di insegnamento non è la libertà di fare ciò che ci pare.
IL RECUPERO IN ITINERE
C’è un lavoro che ogni bravo docente fa già e che dovrà continuare, anzi incrementare alla luce di ciò che ci attende con l’andata a regime di quegli elementi di riforma indipendenti da Moratti o Fioroni. Mi riferisco al tema della “personalizzazione dei percorsi”. Noi vecchi professori di Liceo abituati alla lezione pulita, ineccepibile, ben posta, magari anche partecipata, dovremo abituarci ad una maggiore capacità di diversificazione degli obiettivi e perché no anche a elementi di differenziazione all’interno delle prove medesime (tempi e richieste).
Fare ciò significa accettare il principio della didattica modulare e creare le condizioni per le quali alla fine dei due quadrimestri nessuno o quasi nessuno arrivi con dei debiti così estesi da risultare incolmabili nei tempi ristretti che saranno a disposizione.
ALLA FINE DEL I QUADRIMESTRE
Dopo lo scrutinio di fine gennaio bisogna procedere alla organizzazione di corsi di recupero e alle conseguenti verifiche. L’articolo 2 della OM è abbastanza esplicito nel suggerire la strada da seguire. Si tratta di utilizzare gli strumenti resi disponibili dal DPR 275/99 (regolamento della autonomia) e praticarli. Le lezioni ordinarie vengono sostituite da una attività didattica caratterizzata da riorganizzazione delle classi per gruppi di livello al cui interno avviene la attività di recupero e si svolgono anche gli accertamenti finali. Quanti livelli ? Corsi contenenti sottomoduli o corsi unitari? Sono domande a cui si dovrà rispondere localmente.
Se si tiene conto della indicazione delle 15 ore minime per ciascun intervento, dell’aumento della retribuzione oraria e della necessità di organizzare anche gli interventi estivi, questa della riorganizzazione della intera attività didattica appare come la strada più sensata perché risulta essere a costo zero e semmai si tratterà di utilizzare l’apposito fondo di retribuzione della flessibilità per tener conto dei disagi legati alla destrutturazione dell’impianto tradizionale (accorpamenti, non contiguità delle ore, eventuale trasferimento di qualche attività in orario pomeridiano).
Aspettiamoci difficoltà in sede di prima applicazione perché da una lettura attenta della Ordinanza si evince che il recupero (a differenza del sostegno) dovrà essere offerto in tutte le discipline in cui si presenti l’insuccesso.
Sotto questo profilo può risultare utile un utilizzo combinato del DPR 275 e degli strumenti di riduzione del monte ore previsto dal DM 47/2006 sino al 20% del totale. Ciò consente di aumentare la flessibilità nella organizzazione degli interventi (penso al caso delle cosiddette materie killer) e dà la possibilità di offrire agli studenti non coinvolti nel recupero iniziative didattiche di qualità che prevedano accorpamenti anche numerosi di studenti (conferenze, proiezioni, …) con una simultaneo incremento di risorse umane (docenti) per il recupero.
Per quanto tempo? E’ mia opinione che per realizzare davvero gli obiettivi di recupero e la loro certificazione si debba provvedere una “scuola diversa” per un periodo di 2 o 3 settimane a seconda dei contesti e dei livelli di complessità riscontrati.
ALLA FINE DEL II QUADRIMESTRE
Qui non c’è molto da inventare. Si fa lo scrutinio e lo studente potrà essere ammesso, non ammesso o rinviato. Per i rinviati si dovrà procedere ad una comunicazione analitica e alla organizzazione del recupero.
Con quali risorse e da parte di chi?
Si tratta di attività aggiuntive di insegnamento che come è noto saranno retribuite 50€ lorde per ora e allo stato non esistono purtroppo riferimenti parametrici in grado di sapere di quanto una scuola tipica potrà disporre. Non è da scartare la possibilità di far ricorso al finanziamento aggiuntivo da parte di sponsor che, in base alla finanziaria 2007, hanno diritto ad uno sconto fiscale in caso di donazioni finalizzate (ma per farlo bisogna attivarsi dedicando risorse specifiche perché i finanziatori non cadono dal cielo). I soldi basteranno se non verranno consumati eccessivamente in corso d’anno.
Dico subito che, nella scelta dei docenti, si dovrà evitare il più possibile il ricorso all’esterno per ovvie ragioni di serietà ed efficacia dell’intervento. Se mi pare infatti difficile riuscire a stabilire una buona collaborazione tra i docenti interni dei diversi corsi la cosa, la cosa mi appare impossibile in caso di utilizzo di risorse umane esterne.
Si tratta di attività volontaria per il docente ma obbligatoria per la scuola, mentre permane la possibilità per le famiglie di non avvalersi e in questo caso è assolutamente fondamentale che la comunicazione su contenuti, oggetto delle prove, carenze da colmare sia assolutamente esaustiva e trasparente.
Quando e fino a quando?
Questo è uno dei punti davvero spinosi. Ragioni didattiche e pedagogiche sconsigliano di iniziare immediatamente a ridosso della fine delle lezioni e di pretendere che ciò che non è stato recuperato in 8 mesi lo possa esserlo in 3 settimane.
Ne derivano alcune conseguenze che devono però fare i conti con altre esigenze della “macchina scuola”. Vediamole:
- Sino alla effettuazione della III prova scritta dell’esame di stato la scuola non è agibile e dunque è ipotizzabile un inizio non prima del 25 giugno
- alcuni docenti sono comunque impegnati nell’esame di stato (sia come interni sia come esterni) e per gli esterni è impensabile una disponibilità prima della seconda settimana di luglio. Ciò potrebbe comportare la organizzazione di corsi intensivi e in momenti diversi del periodo 25 giugno 15 luglio.
- l’esigenza di dare agli studenti un tempo di sedimentazione tra la fine del recupero e le verifiche consiglierebbe di spostare le verifiche medesime e lo scrutinio finale ad un periodo successivo (ultima settimana di agosto o prima settimana di settembre) e di terminare dunque le attività di recupero intorno al 15 luglio. Ciò consentirebbe ai docenti di usufruire del periodo di ferie previsto contrattualmente. La effettuazione delle verifiche a ridosso della fine di agosto oltre che didatticamente sensata consentirebbe anche di evitare il rischio di contenzioso in caso di non promozione (“non mi è stato dato il tempo di …”).
In proposito mi pare opportuno citare quanto sta in premessa al DM 80 a proposito delle finalità: “Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell’indirizzo seguito”. Il Ministro pensa ad un recupero serio dei debiti e mette l’accento su strategie di responsabilizzazione degli studenti tutte cose che mal si conciliano con la indigestione.
- Si prospettano dunque due ipotesi. Si finisce tutto intorno al 20 luglio, ma si fa una operazione pedagogicamente poco efficace e ci si espone al contenzioso, oppure si va a fine agosto andando in ferie il 15 luglio. In proposito vale la pena di osservare che mentre nel DM veniva lasciato aperto uno spiraglio all’utilizzo della prima settimana di settembre tale spiraglio appare molto ristretto dopo l’ordinanza (la scuola deve comunque iniziare prima, deve motivare, deve richiamare in servizio pensionati e supplenti già licenziati, …).
D’altra parte i DS sono giustamente preoccupati dei problemi di organico e di un avvio di anno scolastico faticoso se si accetta di fare le classi a settembre inoltrato. Personalmente mi dichiaro favorevole alle verifiche nell’ultima settimana di agosto essenzialmente per ragioni pedagogiche: tempo di sedimentazione e appello alla responsabilità degli studenti. Non si scarti infine la certezza, se si fanno gli accertamenti a fine luglio, di dover richiamare in servizio persone che non hanno svolto i recuperi ma che dovranno preparare, correggere e valutare le prove e infine decidere in sede di scrutinio.
IL CARATTERE ORDINARIO E PERMANENTE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Ciascuna scuola dovrà gestire una fase di andata a regime (uscita dal transitorio dei debiti trascinati e della applicazione della nuova normativa sull’esame di stato) ma dovrà comunque dare risposta operativa alla organizzazione del recupero alla fine dei due quadrimestri.
Dato il forte impatto organizzativo e didattico di queste attività è opportuno che dal prossimo anno ogni scuola istituisca una Figura Strumentale su questa area e che i Collegi Docenti, dopo il primo anno di applicazione, valutino la praticabilità di istituire quella figura di tutor prevista al c. 11 dell’art. 2 con funzioni di consulenza e sovrintendenza allo studio assistito. Questo lavoro che andrebbe a sostituire lo “sportello” potrebbe, una volta definito il budget, usufruire di quella retribuzione a forfait prevista dalla ordinanza.
E adesso diamoci dentro.