Cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza

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Cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza

Messaggiodi edscuola » 17 novembre 2007, 9:06

da Tecnica della Scuola

Cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza

Il decreto ministeriale n. 97 del 14 novembre scorso, trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con C.M. n. 98 del giorno successivo, fissa al 10 gennaio 2008 il termine per la presentazione, da parte del personale della scuola, delle domande di collocamento a riposo, a partire dal prossimo 1° settembre, per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età.
Per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, Ata nonché dei dirigenti scolastici, delle domande di collocamento a riposo (a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2008) per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2, 3 e 5, del D.l.vo n. 297 del 16 aprile 1994 nonché per la eventuale revoca di tali istanze, il termine è fissato al 10 gennaio 2008.
Lo stesso termine vale anche nei confronti del personale che manifesta la volontà di cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata da un precedente provvedimento di permanenza in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministero per la funzione pubblica n. 331 del 29 luglio 1997.
La circolare ministeriale del 15 novembre 2007 fornisce indicazioni per i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, si ricorda che la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal successivo 1° settembre, sempre che l’interessato non chieda di usufruire dei benefici della permanenza in servizio, di cui al citato art. 509 del decreto legislativo n. 297/94, con istanza da inviare entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per il compimento del 65° anno di età.
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