Scuola con privacy limitata

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Scuola con privacy limitata

Messaggiodi edscuola » 4 settembre 2012, 9:55

da Il Sole 24 Ore

Scuola con privacy limitata
di Patrizia Maciocchi

La scuola è un luogo pubblico e sono dunque utilizzabili le videoregistrazioni, effettuate senza il via libera del gip, per verificare le violenze di una maestra sui bambini.

Non potendo negare i maltrattamenti messi in atto nei confronti dei suoi piccoli allievi, una maestra elementare ha fatto ricorso per affermare l'inutillizabilità dei filmati che la incastravano alle sue responsabilità. Secondo la ricorrente i video che la riproducevano mentre picchiava bambini dai sette ai dieci anni, non potevano essere utlizzati come prove contro di lei perché girati all'interno di un luogo che godeva dello ius escludendi e che non poteva in alcun modo essere considerato aperto al pubblico.

In più, secondo la difesa, nell'aula erano stati spiati "comportamenti comunicativi" e non captate della conversazioni. Per queste ragioni il materiale raccolto avrebbe avuto valore di prova solo in presenza di una preventiva autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

La Corte di cassazione (sentenza 33593) dà torto al ricorrente e spiega la differenza tra le prove documentali, formate fuori dal procedimento e le prove atipiche raccolte, come nel caso esaminato, grazie all'opera della polizia giudiziaria. Nell'ultimo caso l'inutilizzabilità scatta solo quando le registrazioni, sia video sia audio, vengono fatte all'interno di un domicilio o di un luogo aperto al pubblico, come nel caso di un bagno, in cui si commette una violazione della riservatezza personale.

Ma nulla di tutto questo riguarda l'aula di una scuola nella quale sono ammessi gli alunni, gli insegnanti, i familiari e il personale scolastico. La Corte non nega lo ius escludendi, invocato dalla difesa come la facoltà riconosciuta alla mestra di sbarrare la porta per il tempo delle lezioni a qualunque estraneo, ma ne fornisce un'interpretazione diversa. Il "divieto d'accesso" ha la funzione di consentire un'ordinato svolgimento dell'attività didattica, che non può essere turbata da intrusioni fuori luogo, ma non è certamente previsto per tutelare la riservatezza del docente o le sue prerogative personali. Serve in definitiva per consentire all'insegnante di svolgere meglio il suo lavoro.

Ha fatto dunque bene il pubblico ministero, allertato dalle registrazioni fatte dalle mamme con il telefonino a chiedere i video senza passare per il Gip.
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