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Ora di religione, il Miur conferma che l’attività ...

Messaggiodi edscuola » 24 luglio 2012, 7:30

da Tecnica della Scuola

Ora di religione, il Miur conferma che l’attività alternativa è obbligatoria
di A.G.

L’indicazione è contenuta nella circolare sull’organico di fatto, che recepisce in toto il parere del Mef: l’incarico affidato in primis ai prof di ruolo con ore a disposizione. In tutti gli altri casi scatta il pagamento extra. Chiamare un supplente ad hoc rimane l’ultima ipotesi.
La circolare ministeriale sull’organico di fatto dà alcune indicazioni anche su come si dovranno comportare gli istituti con gli studenti che chiedono di non avvalersi dell’ora di religione: “si ricorda – si legge nella circolare - che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva”.
Nel ribadire che il dirigente scolastico è tenuto ad organizzare attività formative alla religione, il Miur fa quindi riferimento alla nota n. 26482, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze il 7 marzo 2011, attraverso la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si è espresso dopo sollecitazione a proposito delle modalità di pagamento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica: dopo aver ricordato che “sulla base della normativa vigente” stiamo parlando di una scelta che laddove espressamente dichiarata costituisce “un servizio strutturale obbligatorio” da attivare, il Mef ha ricordato che “possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa (…) quattro tipologie di destinatari: personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo; personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo; personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate”.
Solo nel primo caso, quello di personale docente che deve completare l’orario, “l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi”.
Per quanto riguarda i supplenti che svolgono ore eccedenti, “di ruolo e non di ruolo, si ritiene possano essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base”.
Mentre per i precari che svolgono l’attività alternativa a completamento dello spezzone “potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale”.
Nell'ipotesi ultima, “trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del Miur e del Mef, l'onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell'infanzia (cap. 2156), primaria (cap. 2154), secondaria di primo grado (cap. 2155) e secondaria di secondo grado (cap. 2149)”.
Vale la pena ricordare, infine, che una recente sentenza del Tar del Molise ha stabilito che gli alunni possono decidere di avvalersi dell’ora di religione o di optare per l’attività alternativa anche ad anno scolastico iniziato.
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