Alunni discriminati perché stranieri: non si può

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Alunni discriminati perché stranieri: non si può

Messaggiodi edscuola » 14 giugno 2012, 6:22

da tuttoscuola.com

Alunni discriminati perché stranieri: non si può

Due casi, riguardanti alunni stranieri, suscitano sorpresa e polemiche. Il primo è quello dei 36 bambini di Borgomanero (Novara), quasi tutti stranieri, rimasti esclusi dalla scuola materna per mancanza di posti disponibili e ora in lista di attesa.

Il sindaco della città, Anna Tinivella, ha chiesto alla Regione Piemonte l'istituzione di una sezione in più di scuola materna per il prossimo anno.

La richiesta è stata avanzata dopo le proteste di alcuni genitori che non condividono i criteri di priorità adottati dal Consiglio di Circolo della Direzione Didattica Statale della città piemontese per l'ammissione dei bambini per il prossimo anno scolastico.

Fra i primi di questi criteri vi è la cittadinanza italiana, ed è la scelta di questo criterio che ha comportato l’esclusione dei 30 bambini stranieri (su 36).

Gli altri criteri, oltre alla cittadinanza italiana, sono la residenza nel comune di Borgomanero, la presenza di fratelli già iscritti nella stessa scuola, l'età anagrafica e la residenza nella zona vicina alla scuola. Tutti criteri legittimamente stabiliti, tranne il primo. Stupisce che il Consiglio di Circolo non sappia che in Italia c’è una precisa norma che stabilisce l’assoluta parità di diritti tra gli alunni italiani e stranieri ai fini del loro trattamento scolastico.

L’art. 45 del DPR 394/1999, comma 1, stabilisce infatti che “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani”.

E’ evidente che qualunque deliberazione di qualunque organo collegiale che non tenga conto di questa norma chiarissima è nulla.

La stessa cosa si deve dire per il caso dell’alunno di origine ucraina dell'istituto tecnico Natta di via Don Calabria di Milano se è vero che gli è stato detto che non potrà sostenere l’esame di Stato perché ‘irregolare’ con il permesso di soggiorno. In questo caso però Il Ministero ha già fatto sapere che “se l'unico ostacolo è il permesso di soggiorno il ragazzo va ammesso”.
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