La Corte Costituzionale boccia il dimensionamento forzato

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La Corte Costituzionale boccia il dimensionamento forzato

Messaggiodi edscuola » 8 giugno 2012, 5:41

da Tecnica della Scuola

La Corte Costituzionale boccia il dimensionamento forzato
di A.G.

Pollice verso quella parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi, alla vigilia della crisi dello 'spread', attraverso la quale è stato introdotto il “tetto” minimo di 1.000 alunni per istituto: la materia è di competenza regionale. Via libera, invece, alle reggenze.
Una sentenza della Corte Costituzionale potrebbe mettere a dura prova il dimensionamento scolastico, che nella prossima estate vivrà l’apice del programma di cancellazioni, accorpamenti e fusioni di oltre 1.200 istituti scolastici. I giudici delle leggi hanno infatti bocciato, con la sentenza 147 del 2012, quella parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi, alla vigilia della crisi dello 'spread', attraverso la quale è stato istituito per legge il numero minimo di alunni per istituto: il presidente Alfonso Quaranta ed il giudice redattore Sergio Mattarella hanno accolto parzialmente i ricorsi, trattati unitariamente, delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una parte dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, poi legge 111/2011: si tratta della sezione di testo che fissava l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie che per acquisire l'autonomia "devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche".
La Corte ha quindi stabilito che l'articolo 19, comma 4, della manovra è "costituzionalmente illegittimo" per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione (quello che determina le competenze legislative di Stato e Regioni), "essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente". Il provvedimento del 2011, in pratica, ha soverchiato i poteri esclusivi delle Regioni su questo genere di competenze.
La stessa Corte Costituzionale ha ritenuto infondati, invece, i ricorsi sul comma 5, che destina agli istituti che non raggiungono il numero minimo di allievi previsto, dirigenti scolastici non assunti a tempo indeterminato oppure già in carica in altre scuole del territorio. Via libera, quindi, alle contestate reggenze, che nell’ultimo periodo hanno permesso anche l’affidamento di sette-otto sedi ad un solo capo d’istituto.
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