Dirigenti scolastici: mobilità nell’era del dimensionamento

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Dirigenti scolastici: mobilità nell’era del dimensionamento

Messaggiodi edscuola » 8 giugno 2012, 5:30

da tuttoscuola.com

Dirigenti scolastici: mobilità nell’era del dimensionamento
L'ANP non firma l'ipotesi di Contratto

È stata sottoscritta in data 5 giugno 2012 l’ipotesi del Contratto integrativo nazionale per l’area V (Dirigenza scolastica) relativa ai criteri di mobilità del personale dirigente a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche per effetto del nuovo dimensionamento della rete, sono questi, nell’ordine, i criteri per il conferimento del nuovo incarico:

a) accordo tra i dirigenti definito con l'Ufficio scolastico regionale;

b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;

c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;

d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

Un’altra parte dell’ipotesi riguarda le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari previsti dalla legge).

Poiché le istituzioni sottodimensionate non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche, i Dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza.

L’incarico per una nuova sede dovrà essere però conferito successivamente alla mobilità d’ufficio dei Dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche accorpate. Potranno essere, però, confermati per un anno se non vi saranno sedi libere nelle provincia.

L’Anp non ha sottoscritto l’ipotesi di accordo per due ordini di ragioni: innanzitutto per la mobilità dei dirigenti non sarebbe necessario un Contratto integrativo, in quanto i criteri sono già fissati dall’art. 19, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001. La seconda ragione riguarda l’indisponibilità dell’amministrazione ad inserire nel CCNI ogni garanzia relativamente all’indennità di reggenza da assegnare ai dirigenti che dovranno reggere le istituzioni sottodimensionate, prive di titolare.
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