Bocciatura sventata

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Bocciatura sventata

Messaggiodi edscuola » 18 dicembre 2007, 7:33

da ItaliaOggi

Bocciatura sventata

Gli alunni che hanno contratto debiti formativi nel 2006/2007 non saranno bocciati se non faranno in tempo a recuperare entro quest'anno. È quanto si evince da una risposta pubblicata sul sito del ministero della pubblica istruzione nella rubrica di faq predisposta per orientare le scelte delle scuole nell'applicazione della nuova disciplina sugli esami di riparazione.
L'amministrazione centrale ha chiarito che i debiti contratti nell'anno scolastico precedente non comportano la bocciatura per quest'anno. Tuttavia, le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di realizzare iniziative di recupero nei confronti degli alunni che abbiano contratto il debito nell'anno scolastico 2006/2007. La stessa cosa vale per i debiti contratti, sempre nel 2006/2007, nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe e non saldati nel corso della penultima classe nell'anno scolastico 2007/2008. Che non costituiscono di per sé motivo di non promozione all'ultima classe. Ma in caso di promozione, tali debiti dovranno essere saldati improrogabilmente prima del 15 marzo dell'anno 2009, pena la non ammissione all'esame di stato, ai sensi del decreto ministeriale 42/2007, articolo 3, commi 2 e 4. Mentre, nei confronti dell'alunno che nell'anno scolastico 2005/2006 frequentava la terzultima classe ed è stato promosso con debito alla penultima classe, non si applicherà la normativa sul saldo dei debiti prevista del decreto n. 42/2007. In quest'ultimo caso, dunque, non sussiste l'obbligo del saldo del debito ai fini dell'ammissione all'esame di stato.

Ai fini dell'ammissione all'esame di stato sono obbligati al saldo del debito gli alunni che l'hanno contratto nell'anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta anche se riguardano discipline che non sono più presenti nel curricolo.

Per i candidati agli esami di stato a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1 dell'11 gennaio 2007. All'alunno promosso all'ultima classe con debito formativo, va attribuito quindi il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione.
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