Dirpresidi Sicilia: Approvazione alla Camera del PDL 3286

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Dirpresidi Sicilia: Approvazione alla Camera del PDL 3286

Messaggiodi edscuola » 29 luglio 2010, 12:40

Rinnovazione del concorso ordinario 2004 a preside in Sicilia- Approvazione alla Camera del PDL 3286 “ Siragusa”


Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione, gratitudine e apprezzamento alla Camera dei deputati per l’approvazione del PDL 3286 “Siragusa” e, in particolare, all’on. Alessandra Siragusa, prima firmataria, e all’on. Nicola Cristaldi, relatore in 1 commissione, e a tutti i deputati di tutti i gruppi politici delle commissioni 1, 2,5,7,11, e alla commissione per le questioni regionali, che hanno esitato in sede legislativa, in maniera bipartisan, sempre all’unanimità, un provvedimento riparatore, a favore della scuola siciliana tutta, penalizzata da una sentenza abnorme del CGA, che altrimenti avrebbe rischiato di mettere in ginocchio il sistema scolastico siciliano, che invece ha assoluto e urgente bisogno di avere dirigenti scolastici pienamente legittimati; provvedimento a favore anche e soprattutto della stessa Amministrazione Regionale e periferica del MIUR, delle 416 scuole, di un terzo cioè delle scuole dell’isola assegnate tre anni fa da un regolare contratto a dirigenti dichiarati vincitori del concorso ordinario e, senza loro colpa, ora improvvisamente in pericolo di essere declassati dalla richiamata sentenza del CGA Palermitano, che in maniera postuma ha inteso individuare, solo per la Sicilia, la causa della caducazione delle procedure in un vizio di forma, non riscontrato invece per la stessa fattispecie dal Consiglio di Stato nelle altre regioni del paese.
La giustizia siciliana ha quindi interpretato il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, nel senso dell'obbligatorietà, per la correzione, del collegio perfetto, mentre diversa interpretazione del decreto è stata affermata per le procedure concorsuali di tutto il resto del territorio nazionale e confermato anche dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6228 del 2008 e n. 7964 del 2009.
Già la magistratura penale aveva avviato un'inchiesta al riguardo, successivamente archiviata, in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato nelle procedure concorsuali in Sicilia.
Nella sentenza del CGA non viene mai messa in dubbio la veridicità e la bontà degli elaborati scritti che, a tutt'oggi, risultano validi a tutti gli effetti, anche alla luce del ricorso presentato da due insegnanti escluse che, per altre due volte, sono state successivamente bocciate da commissioni differenti.
I 416 dirigenti vincitori a cui è stata estesa tutta la procedura di caducazione, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza consolidata che riserva solo ai ricorrenti i benefici della sentenza, hanno subito un diverso trattamento in sede giurisdizionale, in spregio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta costituzionale.
La sentenza del CGA siciliano non ha poi considerato “ controinteressati “ gli 416 vincitori e ciò solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione), al soddisfacimento dei quali l'accertamento giudiziario definitivo è preordinato; e nemmeno il successivo ricorso al rimedio eccezionale dell'opposizione di terzo, può ormai valere a colmare il vulnus al diritto alla difesa sancito dalla Costituzione.
La corretta soluzione legislativa individuata non è una sanatoria, (perché l'effetto demolitorio della sentenza, che ha investito la graduatoria di concorso, fa sì che tale atto oggi non sia più esistente, ed impedisce altresì che essa possa essere mantenuta in vita, senza creare un vulnus di costituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione), bensì un intervento legislativo di carattere riparatorio, compatibile col quadro costituzionale, tanto in via generale, quanto ed in particolare con riferimento al contemperamento dei molteplici profili di natura costituzionale che la vicenda presenta.
Questa norma «riparatrice» consente di evitare una serie di gravose e per la loro complessa articolazione tuttora imprevedibili conseguenze, anche di natura risarcitoria, ai danni del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'amministrazione pubblica, garantendo altresì essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici.
Viene riparato un vulnus arrecato all'articolo 24 ed all'articolo 111 della Costituzione, sotto il diverso ma altrettanto essenziale profilo della lesione dei diritti di difesa dei dirigenti scolastici attualmente in servizio, quali vincitori del concorso.
La norma che interviene in una situazione certamente straordinaria ed eccezionale, quale è assai raro incontrare, prevede quindi la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le diverse tipologie di concorrenti:
1) I vincitori del concorso precedente sosterranno una prova scritta sull'esperienza maturata in questi tre anni di servizio;
2) Gli idonei sosterranno una prova scritta su una materia trattata nel corso già frequentato;
3) I ricorrenti vedranno i loro compiti ricorretti dalla nuova commissione ed in caso di superamento
sosterranno la prova orale.
I dirigenti scolastici già vincitori quindi verrebbero confermati in servizio e gli idonei in graduatoria.
Gli altri concorrenti, qualora dovessero superare le prove previste nella proposta di legge, sarebbero inseriti in una graduatoria valida per due anni.

Salvatore Indelicato
Presidente Regionale Dirpresidi/Sicilia
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PROPOSTA DI LEGGE 3286 (SIRAGUSA) EMENDATA

Messaggiodi edscuola » 29 luglio 2010, 12:41

PROPOSTA DI LEGGE 3286 (SIRAGUSA) EMENDATA

ART. 1.
1. Al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità all’esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della stessa secondo i criteri
stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
1. I candidati del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.
Art. 4.
1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 1.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
Art. 6.
1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8.
1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.
Art. 9.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.
Art. 10.
1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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