MCP: Contratto ingresso frequenza al Centro Diurno Disabili

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MCP: Contratto ingresso frequenza al Centro Diurno Disabili

Messaggiodi edscuola » 25 novembre 2009, 20:54

M.C.P. – MOVIMENTO DIRITTI CONSUMATORI E TUTELA AMBIENTALE ONLUS PAVESE -
AFFILIATO AD ASSO CONSUMATORI LOMBARDIA

In data 22 ottobre 2009 il Comune di Pavia, ha emesso la delibera n.77 (immediatamente esecutiva). Con tale delibera il Comune ha introdotto il contratto d’ingresso per la frequenza al Centro Diurno Disabili (CDD) che deve essere firmato da parte del tutore o amministratore di sostegno. Il firmatario si deve impegnare di presentare l’ISEE dell’ intero nucleo famigliare, anziché quello del soggetto con handicap, sulla base della quale verranno calcolati la retta mensile da pagare e il valore dei buoni mensa.
E’ nostra convinzione che l’obbligo dei contratti di ingresso, così predisposti, è una misura di eccezionale gravità, in quanto il Comune di Pavia vuole limitare i diritti delle persone alle prestazioni. Inoltre pretende il versamento di somme non previste dalle leggi vigenti.
La decisone capestro della Giunta del Comune di Pavia ha non solo la deplorevole finalità di affermare la totale discrezionalità del Comune in merito alla predisposizione e al funzionamento dei centri diurni per i soggetti con grave handicap, ma anche lo scopo di obbligare i loro congiunti conviventi a corrispondere una retta mensile che, per ora, varia da un minimo di euro 14,40 ad un massimo di euro 144,00.
Nella delibera c’è chiaramente scritto: “La mancata sottoscrizione del contratto equivale alla rinuncia del famigliare / tutore /amministratore di sostegno, alla fruizione del servizio”.
Nella delibera 77/09 del Comune di Pavia è altresì previsto che sono «fatte salve eventuali modifiche o integrazioni da approvarsi con apposito provvedimento dell’Amministrazione comunale», il che significa che i sopra riportati importi possono essere aumentati a totale discrezione della Giunta comunale, senza che gli utenti ed i loro rappresentanti possano avanzare obiezioni di sorta.
Tutto ciò è accaduto a Pavia proprio quando il Consiglio di Stato, rigettando con la recentissima ordinanza 04852 del 14/09/2009 il ricorso presentato dal Comune di Vimercate, affermava che “… i precetti recati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (cioè la valorizzazione della situazione economica del solo assistito) sono preordinati al mantenimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117, c. 2 lettera m) della Costituzione italiana”.
Altro fatto curioso è stato che pochi giorni prima esattamente il 13 ottobre 2009 della delibera è stata pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa il dettaglio di un ricorso (n. 200902209) contro: ASSEMBLEA DEI SINDACI DISTRETTO SOCIALE DI PAVIA; COMUNE DI PAVIA e CONSORZIO SOCIALE PAVESE. Avente come oggetto del ricorso: PARTECIPAZIONE AL COSTO SERVIZI SOCIO SANITARI.
Per l’inserimento del contratto d’ingresso la delibera 77 fa riferimento a una delibera Regionale e più precisamente al DGR 8496 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, ACCREDITAMENTO, CONTRATTO, E LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DELLE UNITA’ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE” del 26/11/2008.
Riportiamo qui di seguito cosa scrive la delibera regionale 8496/08 riguardo ai contratti di ingresso alle unità d’offerta: ”La l.r. n.3/2008, art. 7, pone in capo alla Regione il compito di fornire indicazioni in ordine alle modalità di accesso alle unità d’offerta. In particolare si ritiene opportuno evidenziare l’importanza che assume il contratto di ingresso, e ciò al fine di dare certezza ai rapporti che devono intercorrere tra le parti. Ciò non toglie che l’ente gestore debba correttamente e diligentemente assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal fatto che siano o meno richiamati nel contratto, derivano dalla l.r. n. 3/2008.”
Come si può notare la delibera a sua volta fa riferimento all’art. 7 “DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE” della legge 3 della Lombardia qui sotto riportato.
Art. 7
(Diritti della persona e della famiglia)
1. Le persone che accedono alla rete delle unita di offerta sociali e sociosanitarie hanno diritto a:
a) scegliere liberamente le unità d’offerta, compatibilmente con il requisito dell’appropriatezza delle prestazioni;
b) fruire delle prestazioni erogate alle condizioni e in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle norme vigenti e dalla programmazione regionale e comunale;
c) essere informate sulle prestazioni di cui e` possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonché sulle relative modalità di erogazione, ed esprimere il consenso sulle proposte d’intervento che le riguardano;
d) accedere alle prestazioni, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e della disciplina in materia di consenso informato;
e) rimanere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali;
f) essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti;
g) ricevere una valutazione globale, di norma scritta, del proprio stato di bisogno.
2. I gestori delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali assicurano:
a) la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e la costante informazione sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate;
b) l’accesso alle strutture dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti.
Come si evince da nessuna parte in tale art. 7 si fa cenno al termine “contratto” e men che meno all’ISEE del nucleo famigliare, mentre il contratto predisposto dal Comune prevede espressamente la presentazione dell’ISEE del nucleo famigliare sulla base della quale verrà stabilita la Retta da pagare. In pratica ciò significa che, se l’utente non possiede i redditi sufficienti, si tenta di obbligare i congiunti a provvedere al pagamento, contrariamente a quanto stabilito dall’ex articolo 2 comma 6 del decreto legislativo 109/1998 modificato: “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata", cosi e dalla sentenza 377/2009 del Tribunale di Pavia.
Noi riteniamo che la frequenza dei CDD per le persone colpite da handicap grave sia un diritto inalienabile. Anche la sentenza 179/2004 del Tar della Lombardia, Sezione di Brescia, del 5 marzo 2004 aveva precisato che la frequenza dei centri diurni per i soggetti con handicap intellettivo grave è un diritto.
La disciplina dei servizi socio-sanitari integrati rientra, con ogni evidenza, nella materia della tutela della salute (la sentenza della Corte Costituzionale del 31.3.2006 n. 134 ha chiarito come la competenza legislativa concorrente concernente la "tutela della salute" sia «assai più ampia» rispetto alla precedente relativa all'assistenza ospedaliera). La sostanziale trasposizione del D.P.C.M. 14.2.2001 nel D.P.C.M. 29.11.2001, divenuto poi definitivamente legge (289/2002), stabilisce che i servizi socio-sanitari integrati sono stati tutti inclusi tra i Livelli essenziali di Assistenza. A questo puto a proposito il principio della tutela della salute è obbligatorio richiamare l’art Art. 32. Della costituzione Italiana la quale stabilisce che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

ING. Arek Filibian
Responsabile settore affari Sociali del MCP

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